le motivazioni della riforma fischler allargamento e accordi euromediterranei allargamento: + 75...
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Le motivazioni della riforma Le motivazioni della riforma FischlerFischler
Allargamento e accordi euromediterranei• allargamento:
+ 75 milioni di abitanti+ 3,5 milioni di agricoltori
• difficoltà dei Peco ad inglobare l’attuale Pac
Nuova direttrice di bilancio •prospettive finanziarie fino al 2013
Globalizzazione e negoziato WTO • difficoltà a difendere la scatola gialla e scatola blu• difficoltà a giustificare le restituzioni all’esportazione• tutela delle denominazioni d’origine
Rilegittimare la PAC nei confronti della società• L’equilibrio tra opinione pubblica e Pac si è rotto• Nuove esigenze dell’Ue (politica di difesa, immigrazione, ricerca, ecc.)
Gli obiettivi della riformaGli obiettivi della riforma
Definire chiare prospettive di politica agricola dopo l’allargamento e la nuova direttrice di bilancio Migliorare la competitività dell’agricoltura europea
garantire una rete di sicurezza per proteggere gli agricoltori dalle fluttuazioni di mercato orientare la produzione agricola al mercato ridurre le forme di sostegno distorsive degli scambi e ridurre le esportazioni sovvenzionate
Accrescere la posizione negoziale dell’Ue in sede WTO Promuovere un’agricoltura sostenibile
subordinata al rispetto di norme ambientali, in materia di benessere degli animali e di sicurezza alimentare
Garantire un sistema più equilibrato di aiuti e rafforzare il secondo pilastro della Pac
tramite la modulazione tramite l’ampliamento degli strumenti a favore dello sviluppo rurale.
Riforma Fischler: Riforma Fischler: i 6 punti chiavei 6 punti chiave
Disaccoppiamento totale
Condizionalità
Modulazione
Incremento del 2° pilastro della PAC (sviluppo rurale)
Disciplina finanziaria
Riforme di alcune Ocm (latte, riso, foraggi essiccati, tabacco, olio di oliva, zucchero)
PREVISIONI FINANZIARIE 2004-2006 DELL'UE A 25PREVISIONI FINANZIARIE 2004-2006 DELL'UE A 25 (milioni di (milioni di euro)euro)
Milioni di euro - prezzi 2004 2004 2005 2006
1. AGRICOLTURA 49.305 50.431 50.575
Spese PAC (escluso sviluppo rurale) 42.769 43.724 43.735
Sviluppo rurale e misure di accompagnamento 6.536 6.707 6.840
2. AZIONI STRUTTURALI 41.035 41.685 42.932
Fondi strutturali 35.353 36.517 37.028
Fondo di coesione 5.682 5.168 5.904
3. POLITICHE INTERNE 8.722 8.967 9.093
4. AZIONI ESTERNE 5.082 5.093 5.104
5. AMMINISTRAZIONE 5.983 6.154 6.325
6. RISERVE 442 442 442
7. AIUTO PREADESIONE 3.455 3.455 3.455
8. COMPENSAZIONE 1.410 1.299 1.041
TOTALE 115.434 117.526 118.967
43%
Prospettive finanziarie 2007 – 2013
STANZIAMENTI D'IMPEGNO 2006 % 2007 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Crescita sostenibile 47.582 39,4% 59.675 44,7% 62.795 65.800 68.235 70.660 73.715 76.785
1a. Competitività per la crescita e l'occupazione 8.791 7,3% 12.105 9,1% 14.390 16.680 18.965 21.250 23.540 25.825
1b. Coesione per la crescita e l'occupazione 38.791 32,1% 47.570 35,6% 48.405 49.120 49.270 49.410 50.175 50.960
2. Conservazione e gestione risorse narurali 56.015 46,4% 57.180 42,8% 57.900 58.115 57.980 57.850 57.825 57.805
2a. Interventi di mercato e pagamenti diretti 43.735 36,2% 43.500 32,6% 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293
2b. Sviluppo rurale 10.500 8,7% 11.780 8,8% 12.127 12.661 12.746 12.936 13.119 13.212
2c. Pesca 890 0,7% 1.000 0,7% 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
2d. Ambiente 890 0,7% 900 0,7% 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 1.200
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia 1.381 1,1% 1.630 1,2% 2.015 2.330 2.645 2.970 3.295 3.620
4. L'Unione come partner globale 11.232 9,3% 11.400 8,5% 12.175 12.945 13.720 14.495 15.115 15.740
5. Amministrazione 3.436 2,8% 3.675 2,8% 3.815 3.950 4.090 4.225 4.365 4.500
Compensazioni 1.042 0,9%
Totale stanziamenti d'impegno 120.688 100,0% 133.560 100,0% 138.700 143.140 146.670 150.200 154.315 158.450
NUOVE PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007 - 2013
Milioni di € a prezzi 2004
43% 35%
Un obiettivo della nuova Pac.Un obiettivo della nuova Pac.Sostenere il reddito e giustificare la Sostenere il reddito e giustificare la
spesa agricolaspesa agricola
Giustificare meglio la spesa destinata al settore agricolo
Sostenere il reddito degli agricoltori
Ottenere dagli agricoltori come contropartita:- qualità degli alimenti;- tutela dell’ambiente e del benessere degli animali;- salvaguardia dei paesaggi e del patrimonio culturale.
il disaccoppiamento
Il pagamento unico per azienda
DATI DESCRIZIONE
Importo di riferimento.
Equivale alla media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, relativamente ai regimi di sostegno disaccoppiati.
Numero di ettari = numero di titoli.
Pari al numero medio triennale di ettari che hanno dato origine all’importo di riferimento più tutta la superficie foraggiera.
Numero e valore dei titoli.
Il numero dei titoli è uguale al numero di ettari; il valore dei titoli per ettaro è calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero di ettari.
La gestione del pagamento unico per azienda
il calcolo del pagamento unico
per azienda
Tab. a - PAGAMENTI RICEVUTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
ColtureSuperficie degli aiuti
ricevuti (ha)
resa del piano di regionalizzazione
(t/ha)
Pagamento diretto per tonnellata (euro/ton)
Pagamento diretto ad
ettaro (euro/ha)
Importi ricevuti (euro)
ANNO 2000Mais 9,00 6,455 58,67 378,71 3.408,43 Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 40,00 3,785 58,67 222,07 8.882,64 Grano duro (aiuto supplementare) 344,50 13.780,00 Girasole (Pac seminativi) 22,00 3,785 81,74 309,39 6.806,49 Set aside obbligatorio (Pac seminativi) 7,90 3,859 58,67 226,41 1.788,62 Set aside volontario (Pac seminativi) 1,55 3,859 58,67 226,41 350,93 Barbabietola 9,55 - - - -Vigneto 5,00 - - - -Totale 95,00 - - - 31.608,68
ANNO 2001Mais 10,00 6,455 63,00 406,67 4.066,65 Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 42,00 3,785 63,00 238,46 10.015,11 Grano duro (aiuto supplementare) 344,50 14.469,00 Girasole (Pac seminativi) 15,00 3,785 72,37 273,92 4.108,81 Set aside obbligatorio (Pac seminativi) 7,50 3,859 63,00 243,12 1.823,38 Set aside volontario (Pac seminativi) 1,75 3,859 63,00 243,12 425,45 Barbabietola 13,75 - - - -Vigneto 5,00 - - - -Totale 95,00 - - - 30.841,75
ANNO 2002Mais 12,00 6,455 63,00 406,67 4.879,98 Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 48,00 3,785 63,00 238,46 11.445,84 Grano duro (aiuto supplementare) 285,94 13.724,88 Girasole (Pac seminativi) 10,00 3,785 63,00 238,46 2.384,55 Set aside obbligatorio (Pac seminativi) 7,80 3,859 63,00 243,12 1.896,31 Set aside volontario (Pac seminativi) 2,50 3,859 63,00 243,12 607,79 Barbabietola 9,70 - - - -Vigneto 5,00 - - - -Totale 95,00 - - - 30.059,38
Azienda a seminativi a Ancona collina interna (1)
Tab. b - ACCUMULAZIONE DEI DIRITTI: CALCOLO DELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO
ColtureSuperficie degli aiuti
ricevuti (ha)
resa del piano di regionalizzazione
(t/ha)
Pagamento diretto per tonnellata (euro/ton)
Pagamento diretto ad
ettaro (euro/ha)
Importo che confluisce
nell'importo di riferimento
(euro) ANNO 2000Mais 9,00 6,455 63,00 406,67 3.659,99 Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 40,00 3,785 63,00 238,46 9.538,20 Grano duro (aiuto supplementare) 285,00 11.400,00 Girasole (Pac seminativi) 22,00 3,785 63,00 238,46 5.246,01 Set aside volontario (Pac seminativi) 1,55 3,859 63,00 243,12 376,83 Totale 72,55 26.561,04
ANNO 2001Mais 10,00 6,455 63,00 406,67 4.066,65 Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 42,00 3,785 63,00 238,46 10.015,11 Grano duro (aiuto supplementare) 285,00 11.970,00 Girasole (Pac seminativi) 15,00 3,785 63,00 238,46 3.576,83 Set aside volontario (Pac seminativi) 1,75 3,859 63,00 243,12 425,45 Totale 68,75 25.987,39
ANNO 2002Mais 12,00 6,455 63,00 406,67 4.879,98 Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 48,00 3,785 63,00 238,46 11.445,84 Grano duro (aiuto supplementare) 236,55 11.354,40 Girasole (Pac seminativi) 10,00 3,785 63,00 238,46 2.384,55 Set aside volontario (Pac seminativi) 2,50 3,859 63,00 243,12 607,79 Totale 72,50 25.792,58
Tab. c - ASSEGNAZIONE DEI DIRITTIImporto di riferimento euro 26.113,67 N. diritti ha 71,27 Valore dei diritti euro/ha 366,42
Azienda a seminativi a Ancona collina interna (2)
Tab. d - ACCUMULAZIONE DEI DIRITTI DI RITIRO: CALCOLO DELL'IMPORTO
Set aside obbligatorio (Pac seminativi)Superficie degli aiuti
ricevuti (ha)
resa del piano di regionalizzazione
(t/ha)
Pagamento diretto per tonnellata (euro/ton)
Pagamento diretto ad
ettaro (euro/ha)
Importo che confluisce
nell'importo di ritiro (euro)
ANNO 20007,90 3,859 63,00 243,12 1.920,62
ANNO 20017,50 3,859 63,00 243,12 1.823,38
ANNO 20027,80 3,859 63,00 243,12 1.896,31
Tab. e - ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI RITIRO (SET ASIDE)
Importo di riferimento di ritiro euro 1.880,10
N. diritti di ritiro ha 7,73
Valore dei diritti di ritiro euro/ha 243,12
Azienda a seminativi a Ancona collina interna (3)
Tab. f - IMPORTO TOTALE DEI PAGAMENTI DIRETTI DISACCOPPIATIImporto di riferimento euro 27.993,78
Tab. g - APPLICAZIONE DELLA MODULAZIONE
fino a 5.000 euromaggiore di 5.000 euro
Totale Valore %
2005 3% 5.000 22.304 27.304 -690 -2,46%
2006 4% 5.000 22.074 27.074 -920 -3,29%
2007 5% 5.000 21.844 26.844 -1.150 -4,11%
2008 5% 5.000 21.844 26.844 -1.150 -4,11%
2009 5% 5.000 21.844 26.844 -1.150 -4,11%
2010 5% 5.000 21.844 26.844 -1.150 -4,11%
2011 5% 5.000 21.844 26.844 -1.150 -4,11%
2012 5% 5.000 21.844 26.844 -1.150 -4,11%
Anni% di
modulazione oltre 5.000
Pagamento unico Taglio totale
Azienda a seminativi a Ancona collina interna (4)
Tab. 3a - PAGAMENTI RICEVUTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
Colture SAU (ha) Premi carne bovinacapi a premio
euro/capo Importi
ricevuti (euro) ANNO 2000Mais (Pac seminativi) 12,00 Premi vacca nutrice 50 186 9.300,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 35,00 Premi bovini maschi 25 160 4.000,00 Grano duro (aiuto supplementare) 35,00 Premi macellazione 45 27 1.215,00 Girasole (Pac seminativi) 22,00Set aside obbligatorio (Pac seminativi) 7,80Set aside volontario (Pac seminativi) 1,55Erba medica 33,00Pomodoro da industria 8,65Oliveto 3,00Totale 123,00 Totale pagamenti diretti carne bovina 14.515,00 TOTALE PAGAMENTI DIRETTI ANNO 2000 50.475,31 ANNO 2001Mais (Pac seminativi) 15,00 Premi vacca nutrice 49 232 11.368,00 Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 40,00 Premi bovini maschi 24 185 4.440,00 Grano duro (aiuto supplementare) 40,00 Premi macellazione 47 53 2.491,00 Girasole (Pac seminativi) 13,00Set aside obbligatorio (Pac seminativi) 7,60Set aside volontario (Pac seminativi) 1,40Erba medica 34,00Pomodoro da industria 9,00Oliveto 3,00Totale 123,00 Totale pagamenti diretti carne bovina 18.299,00 TOTALE PAGAMENTI DIRETTI ANNO 2001 56.519,33 ANNO 2002Mais (Pac seminativi) 18,00 Premi vacca nutrice 50 250 12.500,00 Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 37,00 Premi bovini maschi 27 210 5.670,00 Grano duro (aiuto supplementare) 17,39 Premi macellazione 46 80 3.680,00 Girasole (Pac seminativi) 10,00Set aside obbligatorio (Pac seminativi) 7,50Set aside volontario (Pac seminativi) 0,50Erba medica 37,00Pomodoro da industria 10,00Oliveto 3,00Totale 123,00 Totale pagamenti diretti carne bovina 21.850,00 TOTALE PAGAMENTI DIRETTI AZIENDALI ANNO 2002 51.589,90
Azienda zootecnica a Ancona collina interna (1)
Tab. 3b - ACCUMULAZIONE DEI DIRITTI: CALCOLO DELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO
ColtureSuperficie degli aiuti
ricevuti (ha)Premi carne bovina
capi a premio
euro/capo
Importo che confluisce
nell'importo di riferimento (euro)
ANNO 2000
Mais (Pac seminativi) 12,00 Premi vacca nutrice 50 250 12.500,00 Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 35,00 Premi bovini maschi 25 210 5.250,00 Grano duro (aiuto supplementare) 35,00 Premi macellazione 45 80 3.600,00 Girasole (Pac seminativi) 22,00Set aside volontario (Pac seminativi) 1,55Erba medica 33,00Totale 103,55 Totale pagamenti diretti carne bovina 17.750,00 PAGAMENTI CHE CONFLUISCONO NELL'IMPORTO DI RIF.ANNO 2001Mais (Pac seminativi) 15,00 Premi vacca nutrice 49 250 12.250,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 40,00 Premi bovini maschi 24 210 5.040,00 Grano duro (aiuto supplementare) 40,00 Premi macellazione 47 80 3.760,00 Girasole (Pac seminativi) 13,00Set aside volontario (Pac seminativi) 1,40Erba medica 34,00Totale 103,40 Totale pagamenti diretti carne bovina 17.290,00 PAGAMENTI CHE CONFLUISCONO NELL'IMPORTO DI RIF.ANNO 2002Mais (Pac seminativi) 18,00 Premi vacca nutrice 50 250 12.500,00 Grano duro (Pac seminativi - altri cereali) 37,00 Premi bovini maschi 27 210 5.670,00 Grano duro (aiuto supplementare) 17,39 Premi macellazione 46 80 3.680,00 Girasole (Pac seminativi) 10,00Set aside volontario (Pac seminativi) 0,50Erba medica 37,00Totale 102,50 Totale pagamenti diretti carne bovina 18.170,00 PAGAMENTI CHE CONFLUISCONO NELL'IMPORTO DI RIF.
49.087,41
50.593,12
44.015,55
Azienda zootecnica a Ancona collina interna (2)
Tab. 3c - ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI
ANNO 2006 e succ.
Importo di riferimento euro 47.964,64
N. diritti ha 103,15
Valore dei diritti euro/ha 465,00
Azienda zootecnica a Ancona collina interna (3)
Tipologie di titoli all’aiutoTipologie di titoli all’aiuto
Titoli storiciStandard o ordinariDa ritiro (set aside)Speciali (senza terra)
Titoli storici vincolati art. 33, par. 2, Reg. Ce 1782/2003 (titoli storici con i vincoli di titoli da
riserva).
Provenienti dalla riserva art. 42, Reg. Ce 1782/2003
Titoli ordinariTitoli ordinari
I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Sono caratterizzati da un “importo di riferimento” ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell’allegato VI del citato regolamento (seminativi, riso, zootecnia, foraggi essiccati); tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari (“superficie di riferimento”) ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa tutta la superficie foraggera ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione.
Titoli di ritiroTitoli di ritiro
I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell’articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio.
Ai sensi dell’art. 54, par. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell’utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
Titoli specialiTitoli speciali
I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell’art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell’art. 47 (pagamenti premi zootecnici) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro.
Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all’obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).
Titoli da riservaTitoli da riserva
I titoli da riserva possono essere utilizzati con gli stessi criteri dei titoli storici, con la sola eccezione che essi sono sottoposti a due vincoli:non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni; i titoli non utilizzati in ciascun anno del quinquennio
confluiscono immediatamente nella riserva nazionale. I titoli da riserva sono gratuiti. La riserva non assegna titoli di ritiro.
Titoli storici vincolatiTitoli storici vincolati
I titoli storici vincolati sono quelli calcolati con media ponderata diversa dalla media triennale. Essi interessano gli agricoltori che hanno iniziato l’attività durante il periodo di riferimento: per esempio che hanno iniziato l’attività agricola nel 2001 o nel 2002 ed hanno chiesto che l’importo di riferimento si calcoli sulla media biennale o annuale.
A questi agricoltori verranno assegnati titoli storici, ma essi sono sottoposti ai vincoli dei titoli da riserva ovvero:non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni; i titoli non utilizzati in ciascun anno del quinquennio
confluiscono immediatamente nella riserva nazionale.
Le decisioni del Governo italiano sulle opzioni della PAC (1)
ARGOMENTO OPZIONI DECISIONI GOVERNO
Entrata in vigore
Gli Stati membri possono decidere di applicare il regime di pagamento unico per azienda entro il 1° gennaio 2005 o il 1° gennaio 2006 o il 1° gennaio 2007.
L’entrata in vigore del regime di pagamento unico è fissata al
1° gennaio 2005.
Disaccoppia-mento parziale
Gli Stati membri possono mantenere accoppiati alcuni pagamenti per i seminativi (25% seminativi o 40% supplemento grano duro), per le carni bovine (vacca nutrice, bovini maschi, macellazione) e per le carni ovicaprine.
Disaccoppiamento totale.
Esclusione delle sementi dal regime unico di pagamento
Gli Stati membri possono decidere di escludere dal regime unico di pagamento gli aiuti relativi al settore delle sementi.
Esclusione delle sementi dal disaccoppiamento.
ARGOMENTO OPZIONI DECISIONI GOVERNO
Anticipo del disaccoppiamento per i prodotti lattiero-caseari
Lo Stato membro può decidere che gli importi dei prodotti lattiero-caseari siano inclusi nel regime unico di pagamento a decorrere dal 2005, anziché dal 2007.
Attuazione del disaccoppiamento dei pagamenti diretti per il settore lattiero-
caseario al 2006.
Regionalizzazione Gli Stati membri hanno la possibilità di regionalizzare l’aiuto, con un pagamento uniforme a livello di zona omogenea sugli ettari ammissibili.
Escluso il ricorso alla regionalizzazione.
Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità (art. 69)
Gli stati membri possono destinare fino al 10% del loro plafond nazionale (e settoriale) di aiuti per incoraggiare tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per la conservazione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.
Attuazione dell’art. 69 nel settore dei seminativi, della carni bovine, carni ovicaprine e zucchero.
Le decisioni del Governo italiano sulle opzioni della PAC (2)
Attuazione art. 69: pagamenti supplementari
Massimali settoriali
Importo totale del massimale nazionale
TrattenutaImporto trattenuto
da destinare ai pagamenti
(milioni di euro) % (milioni di euro)
Seminativi 1.771,40 8% 141,712
Carni bovine 409,63 7% 28,674
Carni ovicaprine 173,30 5% 8,665
Zucchero 79,86 8% 6,389
Totale 2.434,19 185,440
IMPORTI TRATTENUTI DAL PAGAMENTO UNICO PER AZIENDA DA DESTINARE AI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI DELL'ART. 69
Art. 69: pagamenti supplementari ai seminativi
PLAFOND NAZIONALE
COLTURE A PREMIO
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE
141,712 milioni di euro
grano duro utilizzazione di sementi certificate (elenco), esenti da contaminazione da ogm, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%;
48 euro/ha
(circa)grano tenero
utilizzazione di sementi certificate dall’ENSE, esenti da contaminazione da ogm;
mais utilizzazione di sementi certificate esenti da contaminazione da ogm;
seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa)
applicazione obbligatoria, attraverso l’utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da ogm, dell’avvicendamento almeno biennale, che includa:
- le colture miglioratrici della fertilità del terreno o
- le colture da rinnovo nell’ambito dei seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa).
Art. 69: pagamenti supplementari alle carni bovine
PLAFOND NAZIONALE
CAPI A PREMIO
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE
28,674 milioni di euro
vacche nutrici
Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze specializzate da carne: iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
23 euro/capo (circa)
vacche nutrici a duplice attitudine
Vacche nutrici a duplice attitudine (elencate nell’allegato B): rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA/ha di SAU foraggiera; obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera.
vacche nutrici di razze diverse
bovini tra 8-20 mesi
Vacche nutrici, come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni e bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi: rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA/ha di SAU foraggiera; possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA; obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera
Bovini macellati
Bovini macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi, allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, autorizzata dal Mipaf ai sensi del Reg. Ce 1760/2000, che rechino in etichetta i dati relativi all’allevamento, e bovini allevati secondo il Reg. Ce 2081/92 (IGP) e secondo il Reg. Ce 1804/99 (zootecnia biologica): permanenza nell’allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione.
Art. 69: pagamenti supplementari alle carni ovine e caprine
PLAFOND NAZIONALE
CAPI A PREMIO
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE
8,665 milioni di euro
capi ovini e caprini
Allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.
1,3 euro/capo (circa)
Art. 69: pagamenti supplementari alla barbabietola
PLAFOND NAZIONALE
COLTURE A PREMIO
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI IMPORTO PRESUMI-BILE
6,389 milioni di euro
barbabietola applicazione obbligatoria dell’avvicendamento almeno biennale.
2006:
70 euro/ha (circa)
2007: 85 euro/ha
(circa)
Pagamenti ancora accoppiati
premio alla qualità del grano duro 40 euro/ha
premio per le colture proteiche (fave, favette, pisello proteico, lupini) 55,57 euro/ha
aiuto specifico per il riso 453 euro/ha
pagamento per la frutta a guscio 241,50 euro/ha
aiuto per le colture energetiche 45 euro/ha
aiuto per le sementi Importo variabile per alcune categorie di sementi
pagamento supplementare art. 69 per i seminativi 47,80 euro/ha (*)
pagamento supplementare art. 69 per le carni bovine 22,80 euro/capo (*)
pagamento supplementare art. 69 per le carni ovine 1,28 euro/capo (*)
pagamento supplementare art. 69 per la barbabietola (***) 70-90 euro/ha (**)
aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati 33 euro/t
aiuto per il tabacco (dal 2006 al 2009) Flue cured: 1,87779 euro/kgLight air cured: 1,50206 euro/kg
Fire cured: 1,83539 euro/kg
aiuto comunitario per ton. di zucchero per i produttori di barbabietola (dal 2006 al 2010) (***)
2006: 25,64 euro/ton 2007: 32,75 euro/ton2008: 39,86 euro/ton
2009-2010: 43,66 euro/ton
Beneficiari
BENEFICIARI NOTE
1) agricoltori che hanno fruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento
I regimi di sostegno che rientrano nel nuovo regime di pagamento unico sono: seminativi, patate da fecola, leguminose da granella (lenticchie, ceci, vecce), riso, sementi (*), foraggi essiccati, carni bovine, carni ovi-caprine, latte (**)
2) agricoltori che abbiano ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria
Nel caso in cui l’agricoltore che concede l’eredità abbia fruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento
3) agricoltori che hanno ricevuto un titolo dalla riserva nazionale
Per ricevere un titolo dalla riserva nazionale occorre rientrare nei criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri.
La gestione dei nuovi titoli
utilizzazione
dei titoli
Utilizzazione dei titoli ordinari
Uso dei titoli ordinari
L’agricoltore titolare di un titolo all’aiuto può richiedere annualmente il pagamento dell’importo, ma deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”.
Ettari ammissibili per l’uso dei titoli ordinari
Qualunque superficie agricola investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse: le colture permanenti, gli ortofrutticoli freschi, gli ortofrutticoli da destinare alla trasformazione, le patate, le colture forestali e gli usi non agricoli.
Disponibilità delle parcelle agricole
Tali parcelle devono essere a disposizione dell’agricoltore per un periodo di 10 mesi, a partire da una data stabilita dall’agricoltore tra il 1° settembre e il 30 aprile.
I titoli all’aiuto inutilizzati rientrano nella riserva nazionale, quando:
– titoli non utilizzati per un periodo di 3 anni (Art 45 Paragrafo 1)
– titoli non utilizzati in ciascun anno del quinquennio dalla loro attribuzione da parte della riserva nazionale (non sono trasferibili per 5 anni) (Art 42 Paragrafo 8)
titoli all’aiuto inutilizzatititoli all’aiuto inutilizzati
I titoli speciali (art. 47-49, Reg. Ce 1782/2003)
I titoli speciali si attivano quando:- gli agricoltori che hanno percepito pagamenti zootecnici
(zootecnia bovina, ovi-caprina e latte) non possiedono ettari durante il periodo di riferimento;
- oppure il titolo per ettaro supera 5.000 euro/ha.
Calcolo dei titoli speciali:- importo di riferimento: media triennale dei pagamenti
ricevuti dall’agricoltore (ricalcolata secondo l’Allegato VII del reg. Ce 1782/2003);
- numero dei titoli: per ogni 5.000 euro dell’importo di riferimento;
- valore dei titoli: 5.000 euro o frazione.
Utilizzazione dei titoli speciali
Uso dei titoli speciali
L’agricoltore titolare di un titolo speciale può richiedere annualmente il pagamento dell’importo:- sono autorizzati a derogare dall’obbligo di fornire gli ettari ammissibili;
- sono obbligati a mantenere almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento (espressa in UBA).
Calcolo delle UBA per i titoli speciali
- UBA del periodo di riferimento = capi ammissibili al pagamento x tabella di conversione;
- UBA per il pagamento = 50% delle UBA del periodo di riferimento = numero di capi presenti nell’allevamento x tabella di conversione.
Disponibilità dei capi
Sulla base della dichiarazione del produttore o sulla base dell’anagrafe zootecnica.
Uno Stato membro può decidere che i titoli possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione (art. 46, par. 1, Reg. Ce 1782/2003).
Lo Stato membro definisce la regione entro l’11 ottobre di ogni anno (art. 26, par. 2, Reg. Ce 795/2004). Gli agricoltori non possono trasferire o utilizzare i propri titoli fuori di tale regione.
Il Mipaf non ha introdotto limitazioni geografiche all’utilizzazione dei titoli.
Il battesimo dei titoli potrà avvenire solo nell’anno in cui sono state individuate le restrizioni all’utilizzazione.
Limitazioni geografiche all’utilizzazioneLimitazioni geografiche all’utilizzazione
Trasferimento dei titoli
Trasferimento temporaneo dei titoli: affitto, comodato.
Anche a titolo oneroso.
Solo contestualmente all’affitto di un equivalente numero di ettari ammissibili di terra.
Trasferimento definitivo dei titoli, insieme alla terra: compravendita.
Anche a titolo oneroso.
Trasferimento definitivo dei titoli, senza alla terra: compravendita.
Anche a titolo oneroso.
Un agricoltore può trasferire i suoi titoli senza terra soltanto dopo averne utilizzato almeno l’80% per almeno un anno civile.
La condizionalitàLa condizionalitào cross-complianceo cross-compliance
Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti debbano rispettare:
alcuni “criteri di gestione obbligatori” (CGO), definiti a livello comune, di cui all’Allegato III, Reg. Ce 1782/2003;
“mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali” (BCAA), di cui all’Allegato III, Reg. Ce 1782/2003.
Si applica a partire dalle domande di pagamento presentate in relazione all’anno civile 2005 (indipendentemente dall’avvio del disaccoppiamento).
Condizionalità Condizionalità (art. 3-9, Reg. Ce 1782/2003)(art. 3-9, Reg. Ce 1782/2003): : i contenuti generalii contenuti generali
I criteri di gestione obbligatori” sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:
sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; ambiente; benessere degli animali.
Entreranno in vigore gradualmente:
- 8 nel 2005,
- 7 nel 2006,
- 3 nel 2007.
Criteri di Gestione ObbligatoriCriteri di Gestione Obbligatori (CGO)(CGO)
CGO, applicabili da 1° gennaio 2005 (1)CGO, applicabili da 1° gennaio 2005 (1)
Ambiente
1. Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Articolo 3 Preservare, mantenere o ristabilire, per alcune specie di uccelli, una varietà e una superficie di habitat, tramite: istituzione di zone di protezione mantenimento e sistemazione degli habitat ripristino dei biotopi distrutti creazione di biotopi
Articolo 4: par. 1, 2, 4 Introdurre: misure speciali di conservazione degli habitat, per garantire la
sopravvivenza e la riproduzione degli uccelli selvatici misure idonee a prevenire, in talune zone di protezione,
l'inquinamento o il deterioramento degli habitat
Articolo 5 Instaurare un regime generale di protezione di alcune specie di uccelli selvatici
Articolo 7 Introdurre misure di controllo sull’attività venatoria di alcune specie, al fine di non pregiudicare le azioni di conservazione intraprese
Articolo 8 Divieto a utilizzare qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie
2. Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Articolo 4 Prevede l’istituzione di divieti, indagini preventive e autorizzazioni finalizzate a vietare lo scarico nelle acque di determinate sostanze
Articolo 5 Prevede l’istituzione di divieti, indagini preventive e autorizzazioni finalizzate a limitare lo scarico nelle acque di determinate sostanze
CGO, applicabili da 1° gennaio 2005 (2)CGO, applicabili da 1° gennaio 2005 (2)
Ambiente 3. Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura
Articolo 3 Fissare le condizioni ritenute necessarie a garantire la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente Regolamentare l’utilizzo dei fanghi in agricoltura
4. Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Articolo 4 Fissare uno o più codici di buona pratica agricola Predisporre un programma comprensivo di disposizioni per la formazione e l'informazione degli agricoltori, per promuovere l'applicazione dei codici Comunicare alla Commissione informazioni sui propri codici
Articolo 5 Fissare programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, a seconda delle diverse zone o parti di zone, e attuare programmi di controllo
5. Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Articolo 6 Individuazione delle misure di conservazione e predisposizione di piani di gestione Adozione di misure atte ad evitare il degrado dei siti e la perturbazione delle specie Valutazione dell’impatto di piani e progetti con possibile incidenza sul sito
Articolo 13 Istituire provvedimenti di tutela di alcune specie vegetali
Articolo 15 Divieto di mezzi di caccia non selettivi suscettibili di provocare la sparizione o di perturbare alcune specie di animali selvatiche
Articolo 22: lettera b Disciplina dell’introduzione nell’ambiente naturale di specie non locali
CGO, applicabili da 1° gennaio 2005 (3)CGO, applicabili da 1° gennaio 2005 (3)
Sanità pubblica e salute degli animali Identificazione e registrazione degli animali 6. Direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali
Articolo 3
Predisposizione di elenchi aggiornati di tutte le aziende che allevano animali delle specie bovini, suini, ovini e caprini
Articolo 4 Tenuta da parte delle aziende di elenchi aggiornati con il numero di capi
Articolo 5 Caratteristiche del marchio di identificazione auricolare
7. Regolamento CE 2629/97, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97
Articolo 6 Contenuto passaporto dei bovini
Articolo 8 Contenuto registro dei bovini
8. Regolamento CE 1760/00, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Articolo 4 Obbligo di identificazione tramite marchio auricolare per i bovini destinati al commercio intracomunitario
Articolo 7 Detenzione di un registro aggiornato
CGO, applicabili da 1° gennaio 2006 (1)CGO, applicabili da 1° gennaio 2006 (1)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante 9. Direttiva 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Articolo 3 Autorizzare preventivamente l’immissione in commercio e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari Prescrivere l’impiego corretto (etichetta, principi della buona pratica fitosanitaria, lotta antiparassitaria integrata) Prescrive le norme per l’immissione in commercio delle sostanze attive (classificazione, imballaggio, etichette)
10. Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze nelle produzioni animali
Articolo 3 Vietare: la somministrazione di dette sostanze ad animali d'azienda e d'acquacoltura la detenzione, l'immissione sul mercato, la macellazione, la trasformazione delle carni
ecc. degli animali d'azienda e degli animali d'acquacoltura che contengono dette sostanze
Articolo 4 Autorizzare la somministrazione di dette sostanze a scopi terapeutici
Articolo 5 Autorizzare la somministrazione di dette sostanze per fini di trattamento zootecnico
Articolo 7 Autorizzare l'immissione sul mercato di animali destinati alla riproduzione o di animali riproduttori a fine carriera che sono stati oggetto di trattamenti
CGO, applicabili da 1° gennaio 2006 (2)CGO, applicabili da 1° gennaio 2006 (2)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante 11. Regolamento CE 178/02, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articolo 14 Stabilisce alcuni requisiti di sicurezza degli alimenti
Articolo 15 Stabilisce alcuni requisiti di sicurezza dei mangimi
Articolo 17: par. 1 Impone agli operatori del settore alimentare e dei mangimi l’obbligo di garantire che i loro prodotti soddisfino le disposizioni di legge
Articolo 18 Dispone in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti di mangimi ecc.
Articolo 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
Articolo 20 Obblighi relativi ai mangimi: operatori dei mangimi
12. Regolamento CE 999/01, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Articolo 7 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi
Articolo 11 Obbligo di denuncia immediata di ogni caso di encefalopatia spungiforme trasmissibile (TSE) all’autorità competente Obbligo per gli Stati Membri di informare gli altri Membri e la Commissione dei casi di TSE denunciati
Articolo 12 Limitazioni relative agli animali sospetti di infezione da TSE o BSE, norme relative agli altri capi presenti nell’allevamento
Articolo 13 Misure a seguito della confermata presenza di TSE
Articolo 15 Norme sanitarie relative all’immissione sul mercato, all’esportazione e all’importazione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animali
CGO, applicabili da 1° gennaio 2006 (3)CGO, applicabili da 1° gennaio 2006 (3)
Notifica delle malattie 13. Direttiva 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica
Articolo 3 Notifica obbligatoria all’autorità competente dei casi e dei sospetti di contagio
14. Direttiva 92/119/CEE, che introduce misure di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
Articolo 3 Notifica obbligatoria all’autorità competente dei casi e dei sospetti di contagio da malattie particolari
15. Direttiva 2000/75/CE, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini
Articolo 3 Notifica obbligatoria all’autorità competente dei casi e dei sospetti di contagio
CGO, applicabili da 1° gennaio 2007 (1)CGO, applicabili da 1° gennaio 2007 (1)
Benessere degli animali 16. Direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Articolo 3 Disponibilità di spazio per vitello e caratteristiche delle poste: 1,5 m2 per capo superiore a 150Kg se stabulati in gruppo poste e recinti con pareti perforate larghezza non inferiore a 90 cm oppure 0.80
altezza al garrese
Articolo 4 Obbligo per gli Stati membri di far applicare le condizioni su: caratteristiche dei locali relativamente a: spazio, materiali, ventilazione,
riscaldamento, isolamento termico, luminosità impianti automatici frequenza delle ispezioni degli animali
17. Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Articolo 3 Superfici disponibili per capo Caratteristiche dei pavimenti Norme specifiche per scrofe e scrofette: proibizione di costruzione di impianti con attacchi; obblighi relativi al tipo di alimentazione, ecc.
Articolo 4: par. 1 Obbligo per gli Stati membri di far applicare le condizioni su: caratteristiche dei locali relativamente a: spazio, materiali, ventilazione,
riscaldamento, isolamento termico, luminosità impianti automatici frequenza delle ispezioni degli animali
CGO, applicabili da 1° gennaio 2007 (2)CGO, applicabili da 1° gennaio 2007 (2)
Benessere degli animali 18. Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Articolo 4 Obbligo per gli Stati membri di far rispettare le condizioni di allevamento relative a: Personale controllo e frequenza delle ispezioni registrazione dei trattamenti medici e dei casi di mortalità libertà di movimento fabbricati e locali di stabulazione: materiali impiegati, circolazione dell’aria,
concentrazione della polvere, temperatura, umidità, ecc. animali custoditi al di fuori dei fabbricati impianti automatici mangimi, acqua e altre sostanze mutilazioni procedimenti di allevamento divieto di allevare specie non adatte alla cattività
CGO: controlli e sanzioniCGO: controlli e sanzioni
L’inosservanza delle norme imposte – sia per un’azione contraria, che per un’omissione dell’agricoltore beneficiario – comporta la perdita del titolo al pagamento pieno dell’aiuto spettante.
Le penalizzazioni possono essere adottate solo se l’inottemperanza riguarda una delle attività agricole presenti in azienda o una qualsiasi superficie aziendale.
L’applicazione della condizionalità investe l’intera attività e struttura aziendale. Ciò è testimoniato anche dall’inclusione tra l’elenco delle 18 norme dell’Allegato III di disposizioni relative al comparto suinicolo, in relazione al quale non sussistono pagamenti diretti.
La riduzione dell’aiuto, fino al suo completo annullamento, tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza dell’infrazione commessa (art. 7). In sostanza, la riduzione varia:
entro il 5% per le negligenze (maggiorata fino al 15% in caso recidiva);
dal 20% al 100% per le infrazioni dolose.Il regolamento applicativo indica come regola generale una riduzione del
3%. In caso di recidiva (ripetizione della medesima infrazione nell’arco di tre anni consecutivi) la riduzione stabilita dovrà essere moltiplicata per tre, fino al massimo del 15%. Inoltre, un’infrazione commessa oltre i tre anni viene ritenuta dolosa.
CGO: destinazione degli importi tagliatiCGO: destinazione degli importi tagliati
Gli importi eventualmente derivanti dall’applicazione della condizionalità, vanno accreditati alla sezione garanzia del FEOGA, mentre gli Stati membri possono trattenerne al loro interno fino ad un massimo del 25% degli importi recuperati (art. 9).
Non vengono date indicazioni su come o per quali azioni utilizzare le somme risparmiate, né da parte dell’Unione né dei paesi membri.
CGO: controlliCGO: controlli
Agli Stati membri è affidato il compito di verificare, in loco, il rispetto degli obblighi imposti agli agricoltori, utilizzando i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti, con particolare riferimento anche al SIGC previsto al capitolo 4 dello stesso regolamento.
In base ai contenuti del regolamento applicativo, l’attività di controllo dovrà essere espletata tramite enti di controllo specializzati o, a discrezione del paese membro, anche dall’organismo pagatore, e dovrà essere effettuata su quantomeno l’1% dei complessivi beneficiari di pagamenti diretti (art. 44).
Buone Pratiche Agronomiche e ambientaliBuone Pratiche Agronomiche e ambientali (BCAA)(BCAA)
La condizionalità prevede che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti si impegnino a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, oltre che rispettare i criteri di gestione obbligatori.
Tale obbligo riguarda tutte le terre agricole, con particolare riguardo a quelle non più utilizzate a fini di produzione, come richiamato anche del terzo considerando dello stesso regolamento.
Le disposizioni per il mantenimento della terra in “buone condizioni agronomiche e ambientali” non sono definite nel dettaglio a livello comune, ma vengono rimandate alle autorità nazionali (o regionali) competenti (art. 5, Reg. 1782/2003).
Agli Stati membri è assegnato il compito di specificare, in funzione delle caratteristiche particolari delle loro diverse zone – condizioni pedologiche e climatiche, metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e strutture aziendali – i requisiti minimi idonei a garantire il raggiungimento degli obiettivi schematizzati nello stesso regolamento all’Allegato IV. Tali requisiti, peraltro, devono essere definiti tenendo conto anche di quanto previsto nell’ambito delle buone pratiche agronomiche stabilite per l’applicazione delle misure agroambientali del reg. 1257/1999 sullo sviluppo rurale.
BCAA: Allegato IV, Reg. CE 1782/2003BCAA: Allegato IV, Reg. CE 1782/2003
Obiettivo Norme Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee
Copertura minima del suolo Minima gestione delle terre che rispetti le
condizioni locali specifiche Mantenimento delle terrazze
Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche
Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario
Gestione delle stoppie Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate
Uso adeguato delle macchine
Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat
Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
Protezione del pascolo permanente Mantenimento degli elementi caratteristici
del paesaggio Evitare la propagazione di vegetazione
indesiderata sui terreni agricoli
BCAA: compiti affidati agli Stati membriBCAA: compiti affidati agli Stati membri
Per la gestione delle buone condizioni agronomiche e ambientali, sono state affidate agli Stati membri le seguenti competenze:
- la definizione e la comunicazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali da rispettare (che possono essere stabilite anche a livello regionale) in base all’Allegato IV (artt. 5 e 1);
- il compito di vigilanza sul rispetto dei vincoli imposti (artt. 41-48 del reg. 796/04);
- il compito di garantire che le superfici investite a pascolo permanente mantengano la stessa destinazione d’uso (art. 5 del reg. 1782/03 e artt. 3-4 del reg. 796/04).
La modulazioneLa modulazione
L’1% dei fondi modulati resterà agli stati membri, mentre il resto sarà ripartito in base ai criteri a suo tempo proposti
Tuttavia a nessuno stato membro potrà essere tolto più del 20% del gettito della modulazione sui propri agricoltori (solo 10% per la Germania!)
Esercizio finanziario 2005 2006 2007 2008-2013
Aziende con pagamenti diretti fino a 5 000 € all'anno
0% 0% 0% 0%
Oltre 5 000 € 3% 4% 5% 5%
Modulazione
Incremento del 2° pilastro della Pac (sviluppo rurale)
SVILUPPO RURALE
POLITICA DEI
MERCATI(OCM)
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA
(2000-2006)
1° pilastro 2° pilastro
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
mil
ion
i di
eu
ro
Gli stanziamenti per la PAC 2000-2006
1° pilastro 2° pilastro
Modulazione
+30% dal 10 al 13%
Medio periodo (2008): il completamento della riforma Fischler
modulazione volontaria riforma ortofrutta riforma vino Ocm unica condizionalità 2008 avvio della politica di sviluppo rurale 2007-
2013 (tra cui la consulenza aziendale, …) progressione riforma zucchero riforma bis del settore zucchero altre novità:
azzeramento set aside stop ai micropagamenti inferiori ai 100 euro
La PAC nel medio periodo
Verifica dello stato di salute della Pac (health check): affronta tre domande:
Come rendere più efficace, più efficiente e più semplice il sistema dei pagamenti diretti disaccoppiati?
Come adattare gli strumenti di sostegno ai mercati, originariamente concepiti per una Comunità a sei paesi, ad un mondo sempre più globalizzato e ad una UE a 27?
Come affrontare le nuove sfide in tema di cambiamenti climatici, biocarburanti, gestione delle risorse idriche e salvaguardia della biodiversità?
La PAC nel lungo periodo
La dichiarazione della commissaria all’agricoltura e allo sviluppo rurale Mariann Fischer Boel:
"Il fatto che stiamo facendo un controllo dello stato di salute significa che il paziente è malato? Certamente no! È abbastanza normale che una persona perfettamente sana vada a farsi visitare dal medico per sapere se deve modificare qualcuna delle sue abitudini per rimanere in buona salute. Allo stesso modo dobbiamo appurare se è necessario adeguare la PAC alla realtà di un'UE a 27 e di un mondo in rapida mutazione. Le modifiche che propongo cambieranno davvero le cose per agricoltori, consumatori e contribuenti."
Evoluzione delle componenti di spesa 2007-2013
Health check: pagamenti diretti
TEMI CONTENUTI
Pagamento semplificato (regionalizzazione)
Ogni agricoltore riceverà un pagamento in base alle dimensioni aziendali.
L’agricoltore riceverà un titolo all’aiuto su tutta la superficie aziendale; il valore del titolo sarà omogeneo per tutti gli agricoltori di una determinata regione.
Pieno disaccoppiamento I paesi che avevano scelto il disaccoppiamento parziale (es. Francia, Spagna, ecc.) dovranno passare al disaccoppiamento totale.
Modulazione Il tasso di modulazione, attualmente fissato al 5%, sarà aumentata dal 2010 al 2013, con un incremento del 2% annuo, fino ad arrivare al 13% nel 2013.
Plafonamento Le aziende beneficiarie di elevati importi dei pagamenti diretti subiranno una forte riduzione progressiva:-10% tra 100.000 e 200.000 euro;-25% tra 200.000 e 300.000 euro;-45% sopra 300.000 euro.
Limiti minimi Limite minimo per l’accesso ai pagamenti diretti: da 0,3 ettari ad 1 ettaro.
• Il primo tema sarà il futuro dei pagamenti diretti. • Nella comunicazione sull’health check, la Commissione prpone un
pagamento unico semplificato per tutti gli agricoltori, basato sulle dimensioni aziendali, un sistema comunemente chiamato regionalizzazione.
• Ciò significa la trasformazione degli attuali pagamenti storici, in pagamenti omogenei regionalizzati.
Health check: regionalizzazione
Modello storico Modello regionaleSpagna Inghilterra, Irlanda del Nord
Grecia Germania
Francia Danimarca
Belgio Svezia
Olanda Lussemburgo
Portogallo Finlandia
Austria Nuovi Paesi membri (entrati nell’Ue dopo il 2004)
Italia
Irlanda
Galles, Scozia
Regionalizzazione: distribuzione del sostegno
Health check: modulazione
Incremento della modulazione dal 2010 al 2013
Esercizio finanziario
2007 5%2008 5%2009 5%2010 7%2011 9%2012 11%2013 13%
Health check: plafonamento
Importi di pagamenti diretti pagati alle aziende
Percentuale di riduzione
Importi maggiori di 100.000 euro 10%
Importi maggiori di 200.000 euro 25%
Importi maggiori di di 300.000 euro 45%
Health check: interventi di mercato
TEMI CONTENUTI
Regime di intervento nei cereali
Il regime di intervento nei cereali sarà soppresso; rimarrà solo per il frumento tenero.
Abolizione del set aside Il set aside sarà definitivamente abolito.
Quote latte Abolizione delle quote latte dal 1° aprile 2015.Introduzione di misure per giungere in modo meno traumatico alla fine del regime delle quote (atterraggio morbido):
aumento graduale delle quote durante il periodo di transizione 2010-2014; riduzione progressiva delle multe (prelievo supplementare).
Aiuti alla trasformazione dei foraggi essiccati, lino e canapa
L’aiuto alla trasformazione nel settore dei foraggi essiccati, del lino e della canapa sarà soppresso.
Sussidi all’esportazione I sussidi all’esportazione saranno eliminati entro il 2013.
Health check: quote latte
1. abolizione delle quote latte entro il periodo 2014/2015
2. le quote rimarranno in vigore fino al 31 marzo 2015
3. “atterraggio morbido” (soft-landing) per giungere in modo meno traumatico alla fine del regime delle quote.
4. Il documento dell’health check parla di due ipotesi allo studio: l’aumento graduale delle quote durante il
periodo di transizione;
la riduzione progressiva delle multe (prelievo supplementare).
Health check: nuove sfide
TEMI CONTENUTI
Gestione dei rischi Una parte dei fondi della modulazione saranno utilizzati per misure di gestione dei rischi.
Cambiamenti climatici L’agricoltura europea contribuisce a limitare le emissioni di gas serra.Ma anche è esposta ai cambiamenti climatici (es. andamento aleatorio delle precipitazioni, ecc.)Occorre promuovere pratiche di adattamento a questa situazione.
Bio-energie Obiettivi vincolanti: - quota di biocarburanti (10%)- energie rinnovabili (20%)
Risorse idriche Gestione sostenibile delle risorse idriche.
Biodiversità Fermare il declino della biodiversità
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