convenzione di aarhus
Post on 29-Jun-2015
1.485 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
•1
La Convenzione di Aarhus
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica ai processi decisionali
e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Massimo De Marchi – www.agenda21.it
Aarhus/Århus
•2
Convenzione di Aarhus
Aspetti rilevanti• Attua il Principio 10 della dichiarazione di Rio• Lega diritti ambientali e diritti umani• Strumento “pavimento” (floor) non strumento
soffitto (ceiling)• Rafforza la governance• Impegni non tanto tra le Parti, ma verso il pubblico
UNECE, Quarta conferenza ministeriale “Ambiente per l’Europa”,Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1988
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica ai processi decisionali
e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Dichiarazione di Rio: principio 10
Il modo migliore di trattare le questioni ambientali e' quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli.
Al livello nazionale, ciascun individuo avra' adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorita', comprese le informazioni relative alle sostanze ed attivita' pericolose nelle comunita', ed avra' la possibilita' di partecipare ai processi decisionali.
Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sara' assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo
•3
Convenzione di Aarhusstruttura
Preambolo• Legame con i diritti umani ambientali e promozione
dello sviluppo sostenibile ed ambientalmente attentoFondamenta (parte generale) – art. 1 – 3• Obiettivi, definizioni, principi generali3 Pilastri (parte centrale) – art. – 4 – 9• Informazione, partecipazione, giustiziaParte finale – Art. 10 - 22• Amministrazione della convenzioneAnnessi (I e II)• Attività rilevanti (art.6), arbitrato tra le Parti
Convenzione di AarhusObiettivo – art. 1
Al fine di contribuire a tutelare il diritto• di ciascuno, nelle generazioni presenti e future, • a vivere in un ambiente adatto a garantire la salute
e il benessere di ciascuno, ogni Parte garantisce i diritti• d’accesso all’informazione sull’ambiente, • di partecipazione del pubblico al processo
decisionale• e d’accesso alla giustizia in materia ambientale• conformemente alle disposizioni di questa
Convenzione
•4
Convenzione di Aarhusdefinizioni, disposizioni generali
Art. 2 (definizioni)• Parti e autorità pubbliche (c. 1 e c. 2)• Informazione/i sull’ambiente (c. 3)• Pubblico (c. 4)• Pubblico interessato (toccato dagli interventi,
associazioni ambientaliste) (c. 5)Art. 3 (disposizioni generali)• Informazione (c. 2) e formazione (c. 3)• Possibilità di applicare norme più ampie (c. 5)• Diritti non legati a nazionalità e residenza (c. 9)
Convenzione di Aarhusdiritto all’informazione - passiva
Art. 4 (accesso all’informazione…)• Il pubblico può avere accesso all’informazione
senza far valere uno specifico interesse (c.1)• Risposta in 30 gg, massimo 60 (c. 2)• Rifiuto della richiesta di informazione (c. 3 e 4), da
interpretare in senso restrittivo • Se l’amministrazione non ha l’informazione deve
dire dove può essere rintracciata (c. 5)• Modalità di notifica del rifiuto (c. 7)• Concetto più ampio della legge sulla trasparenza
•5
Convenzione di Aarhusdiritto all’informazione - attiva
Art. 5 (raccolta e divulgazione dell’informazione…)• Le autorità pubbliche devono mettere a disposizione
informazione ambientale (gratuità… formazione personale…) (c. 2)
• Devono essere rese accessibili, via via con banche dati elettroniche, (c. 3): RSA, norme, piani, informazioni che facilitano l’applicazione della normativa ambientale
• Ogni 4 anni rapporto sullo stato dell’ambiente (c. 4)• Gestori… incoraggiati a informare il pubblico (c. 6) • Informazioni a supporto dei consumatori (c. 8)• Costituzione di una banca dati nazionale
sull’inquinamento, accessibile al pubblico (c. 9)
Convenzione di Aarhuspartecipazione del pubblico
Art. 6 (… attività specifiche) (allegato 1 e non solo)• Riguarda il pubblico interessato (c. 2) (anche ONG)• Tempi ragionevoli (c. 3)• Partecipazione dall’inizio della procedura, quando tutte
le opzioni e le soluzioni sono possibili (c. 4)• I proponenti potrebbero sentire il pubblico prima (c.5)• Nella presa di decisione considerare i risultati della
partecipazione (c. 8)Art. 7 (… piani, programmi, politiche)• Partecipare all’elaborazione; richiama i commi 3, 4, 8 • L’autorità nomina il pubblico da coinvolgereArt. 8 (… normative) - Ribaditi i concetti articoli 6 e 7
•6
Convenzione di Aarhusaccesso alla giustizia
Art. 9 • Garantire l’attuazione dell’art. 4
(accesso all’informazione) con procedure di ricorso snelle e poco costose (c. 1)
• Garantire l’attuazione dell’art. 6 (partecipazione a decisioni su attività) con procedure di ricorso snelle e poco costose (c. 2) per pubblico interessato e ONG ambientaliste
• Facilitare il pubblico che intenta procedimenti contro privati e autorità pubbliche che violano le norme (c. 3)
• Eliminare o di ridurre gli ostacoli finanziari o altri che ostacolino l’accesso alla giustizia (c. 5)
Adozione di due direttive che recepiscono parzialmente la convenzione
Aarhus nell’Unione Europea
2003/4/ CE del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE
2003/35/ CE del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia
• Non ancora recepita la partecipazione alla elaborazione di normative
• Accesso alla giustizia “contenuto” nelle due direttive
•7
Preambolo : ruolo dell’informazione
Direttiva 2003/4/CE – art. 1-3
Art. 1 - Obiettivi• garantire il diritto d’accesso all’informazione
ambientale;• garantire che l’informazione ambientale sia
sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa
Art. 2 – DefinizioniArt. 3 – Accesso su richiesta• Stessi principi di Aarhus: chiunque può richiedere
informazione… i funzionari devono assistere i richiedenti… tempi… impegno per informare i cittadini sui diritti garantiti dalla direttiva
Dettaglia la Convenzione di Aarhus
Direttiva 2003/4/CE – art. 4, 5, 6
Art. 4 - Eccezioni• Regola il rifiuto di fornire informazioni (c. 1 e 2)• … restrittivo, privilegiare l’interesse pubblico (c. 2)Art. 5 – Tasse• Gratuito ciò che è già catalogato (c. 1) … e tariffario Art. 6 – Accesso alla giustizia• Garantisce l’attuazione degli articoli 3, 4, 5 (c. 1)• … le procedure sono celeri e gratuite o non
dispendiose (c. 1)
•8
Diffusione dell’informazione ambientale
Direttiva 2003/4/CE – art. 7
Informazione da diffondere (c. 2)a) i testi di, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambienteb) le politiche, i piani e i programmi …c) le relazioni sullo stato di attuazione … di a) e b) d) le relazioni sullo stato dell'ambiente …e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio…f) le autorizzazioni …g) gli studi sull'impatto ambientale…
Reporting ambientale (c. 3) • ogni 4 anni, a scala nazionale, regionale, locale…
informazioni sulla qualità dell’ambiente e le pressioni
Obiettivo
Direttiva 2003/35/CE – art. 1
… contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, in particolare:
a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale
b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio
•9
Partecipazione del pubblicoai piani e ai programmi
Direttiva 2003/35/CE – art. 2
• Ambito di applicazione allegato I (aria, rifiuti, imballaggi, inquinamento da nitrati, pile e accumulatori) (c. 2)
• … quando tutte le opzioni sono aperte (c. 2b)• Nella presa di decisione considerare i risultati
della partecipazione (c. 2c)• Informare il pubblico sulle decisioni prese (c. 2d)• Le autorità definiscono il pubblico ammesso (c. 3)• L’articolo non si applica ai piani e ai programmi
allegato I se sottoposti a VAS (2001/42/CE) né alla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)
Modificano la direttiva 85/337/CEE (VIA) e la 96/61/CE su prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento
Direttiva 2003/35/CE – art. 3, 4
• Vengono integrati ed in parte sostituiti alcuni articoli delle due direttive
• Aggiunte le definizioni di “pubblico” e “pubblico interessato”
• … meglio dettagliati gli aspetti relativi all’informazione ed alla partecipazione
• … inserito un art. specifico (10 bis per dir. VIA e 15 bis per dir. IPPC) relativo all’accesso alla giustizia
•10
Aarhus nell’UE - prospettive
• L’UE ha in programma due direttive per l’adozione della Convenzione relativamente agli organi comunitari
• Gli stati membri devono adottare le direttive (l’Italia legge comunitaria aprile 2005)
• La Regione Veneto ha una normativa di VIA che prevede già alcuni accorgimenti di Aarhus
• Le prospettive della informazione e della partecipazione, benché non completamente mature possono avviare cambiamenti sostanziali
• Centrale la questione per VIA, VAS, Processi di A21 locale
top related