assegno di mantenimento alla figlia trentenne: il no della cassazione

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La Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del così detto parassitismo giovanile.

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  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

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    ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA FIGLIA TRENTENNE:IL NO DELLA CASSAZIONE

    La Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del cos detto parassitismo giovanile. La Su-prema Corte, con una recente sentenza ha stabilito che il padre non tenuto a pagare lassegno di mantenimento per la figlia pi che trentenne, proprietaria anche di beni personali, che conti-nua a frequentare luniversit in qualit di studente fuori sede e che senza un giustificato motivo ritarda nel conseguimento del titolo di studi, senza preoccuparsi di cercare un lavoro. ( Sentenza 27377/2013 sezione I Civile del 6.12.2013).

    Il caso in esame riguardava la richiesta dellassegno di mantenimento per la figlia, formulata dalla moglie, nellambito di un procedimento di un separazione tra coniugi. La richiesta veniva respin-ta sia dal Tribunale che dalla Corte dAppello sul principio che la figlia per sua colpa non aveva conseguito in tempi ragionevoli la laurea e non era diventata economicamente indipendente.

    Con il ricorso per Cassazione, la moglie lamentava sotto questo profilo una violazione del prin-cipio di diritto che impone al genitore, che voglia disassoggettarsi allobbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, di provare la colpa di questultimo nel procurarsi il reddito e/o lauto-sufficienza, ed inoltre la non adeguata considerazione da parte dei giudici di merito dello stato avanzato degli studi della figlia, nonch della riconducibilit del ritardo stesso ai disagi sofferti a causa della crisi familiare.La Cassazione ha confermato la decisione del tribunale in relazione allesclusione dellobbligo di mantenimento della prole maggiorenne della coppia in capo al marito e ritiene logica e co-erente la decisione dei giudici di merito, in quanto la figlia era ormai ultra trentenne nonch dotata di patrimonio personale e ci nonostante, ancora dedita, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere ingiustificatamente n conseguito alcun correlato titolo di studio n trovato, al pari del fratello minore, una pur possi-bile occupazione remunerativa.In linea con il principio confermato dalla Cassazione vi sono diverse sentenze del Tribunale di Milano che riconoscono lassegno di mantenimento solo ai figli ormai adulti che dimostrino un impegno negli studi o una provata difficolt nel reperire un lavoro.

    Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it

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