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AGI AGI SOMMINISTRAZIONE E SOMMINISTRAZIONE E SOMMINISTRAZIONE E SOMMINISTRAZIONE E CONTRATTO CONTRATTO DI DI LAVORO A LAVORO A TERMINE TERMINE Varese, 22 ottobre 2010 Avv. Luca Failla

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Page 1: AGI SOMMINISTRAZIONE ESOMMINISTRAZIONE E …. Failla L. - AGI... · 1559 ccc.c. La somministrazione è il contratto con cui una parte si obbligg,a, verso corrispettivo di un pp,rezzo,

AGIAGI

SOMMINISTRAZIONE ESOMMINISTRAZIONE ESOMMINISTRAZIONE E SOMMINISTRAZIONE E CONTRATTO CONTRATTO DIDI LAVORO A LAVORO A

TERMINETERMINE

Varese, 22 ottobre 2010

Avv. Luca Failla

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CONTRATTO CONTRATTO DIDI SOMMINISTRAZIONE SOMMINISTRAZIONE

Art 1559 c cArt. 1559 c.c.

La somministrazione è il contratto con cui una parte siobbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguireg , p p , ga favore dell’altra prestazioni periodiche ocontinuative di cose

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CONTRATTO CONTRATTO DIDI SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

Art. 20, comma 2 D. Lgs. 276/2003 Condizioni di liceitàArt. 20, comma 2 D. Lgs. 276/2003 Condizioni di liceità

Il contratto di somministrazione di

ò

a termine a tempo indeterminato

lavoro può essere concluso

Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore

I lavoratori assunti a tempo indeterminato rimangono a disposizionedel somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazionedel somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazionelavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o ungiustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro

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INTERESSE DIREZIONE E CONTROLLOINTERESSE DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 20 comma 2 D. Lgs. 276/2003Art. 20 comma 2 D. Lgs. 276/2003

Per tutta la durata della somministrazione iPer tutta la durata della somministrazione ilavoratori svolgono la propria attivitànell’interesse nonché sotto la direzione ed ile e esse o c é so o a d e o e edcontrollo dell’utilizzatore.

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RISOLUZIONERISOLUZIONE DELDEL CONTRATTOCONTRATTO DIDI LAVOROLAVORO AA TEMPOTEMPO INDETERMINATOINDETERMINATO

Art. 20 comma 2 D. Art. 20 comma 2 D. LgsLgs. 276/2003. 276/2003

Nell’ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro atempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratoreper i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso unper i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso unutilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo dirisoluzione del contratto di lavoro.

L di i i i di i ll’ t 4 L 223/91 t li i h

Art. 22 comma 4 D. Art. 22 comma 4 D. LgsLgs. 276/2003. 276/2003

Le disposizioni di cui all’art. 4 L. 223/91 non trovano applicazione anchenel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempoindeterminato. In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della legge604/66 e le tutele del lavoratore di cui all’art. 12 (art. 22, 4° co.)( )

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CONTRATTO CONTRATTO DIDI SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

Art. 20 comma 3 D.Art. 20 comma 3 D. LgsLgs. 276/2003. 276/2003

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. Lasomministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:) i i di l i t l tt i f ti l tt i

Art. 20 comma 3 D. Art. 20 comma 3 D. LgsLgs. 276/2003. 276/2003

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione emanutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,caricamento dati;b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione dimacchinari e merci;d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;e) per attività di consulenza direzionale assistenza alla certificazione programmazione delle risorsee) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse,sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generalisui Fondi strutturali;h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti emacchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale,le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa perspecializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati daassociazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (43);p p p pp ( );i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza allapersona e di sostegno alla famiglia (44).

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STAFF LEASING/ESTERNALIZZAZIONI 1

servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;

servizi di pulizia, custodia, portineria;

Servizi di trasporto e movimentazione macchinari e merci; p ;

gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

attività di consulenza direzionale (planning, organizzazione, personale, ricerca e selezione, amministrazione);

attività di marketing;

gestione di call-center;

avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio con l’utilizzo dei Fondi strutturali;

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STAFF LEASING/ESTERNALIZZAZIONI 2

costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;

Impiantistica;

particolari attività produttive con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione e impiego di manodopera diversa per specializzazione;

nel settore pubblico e privato per i servizi di cura e assistenza alla persona enel settore pubblico e privato, per i servizi di cura e assistenza alla persona e per le attività di sostegno alla famiglia

Casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e AZIENDALI

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FORMA DEL CONTRATTO FORMA DEL CONTRATTO DIDI SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

Art. 21 D. Lgs. 276/2003Art. 21 D. Lgs. 276/2003

Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta(nullità) e contiene i seguenti elementi:

1. gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;2. il numero dei lavoratori da somministrare;3 i casi e le ragioni della somministrazione a tempo indeterminato ai sensi3. i casi e le ragioni della somministrazione a tempo indeterminato ai sensi

del comma 3 dell’art. 20 e se a termine, le ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 4 dell’art. 20;

4. l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute dell t l i di i d d ttlavoratore e le misure di prevenzione da adottare;

5. la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;6. le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;7 il luogo l’orario e il trattamento economico e normativo delle7. il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle

prestazioni lavorative;

continua…continua…

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FORMA DEL CONTRATTO FORMA DEL CONTRATTO DIDI SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

Art. 21 comma 1 D. Lgs. 276/2003Art. 21 comma 1 D. Lgs. 276/2003

(…)8. assunzione da parte del somministratore della obbligazione del

pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché delversamento dei contributi previdenziali;

9. assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsarerimborsare alal somministratoresomministratoreggligli onerioneri retributiviretributivi ee previdenzialiprevidenziali da questa effettivamente sostenuti infavore dei prestatori di lavoro;

10. assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore igtrattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;

11. assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento delsomministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore delsomministratore, dell obbligo del pagamento diretto al lavoratore deltrattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali,fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

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LA DISCIPLINA DEL CONTRATTOLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Art. 21 comma 3 D. Lgs. 276/2003Art. 21 comma 3 D. Lgs. 276/2003

Le informazioni di cui sopra, nonché la data di inizio e la durataLe informazioni di cui sopra, nonché la data di inizio e la durataprevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, devonoessere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da partedel somministratore

a) all’atto della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero

b) all’atto di invio presso l’utilizzatore (art. 21, co. 3)

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LA NULLITA’ DEL CONTRATTOLA NULLITA’ DEL CONTRATTOLA NULLITA’ DEL CONTRATTOLA NULLITA’ DEL CONTRATTO

Art. 21 comma 4 D. Art. 21 comma 4 D. LgsLgs. 276/2003. 276/2003

In mancanza di forma scritta il contratto dièsomministrazione è nullo e i lavoratori sono

considerati a tutti gli effetti alle dipendenzedell’utilizzatoredell’utilizzatore.

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LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATOLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 22 comma 1 D. Art. 22 comma 1 D. LgsLgs. 276/2003. 276/2003

In caso di somministrazione a tempo indeterminato irapporti di lavoro tra somministratore e prestatori dirapporti di lavoro tra somministratore e prestatori dilavoro sono soggetti alla disciplina generale deirapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggispecialispeciali

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LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATOLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

Art. 22 comma 2 D. Art. 22 comma 2 D. LgsLgs. 276/2003. 276/2003

In caso di somministrazione a tempo determinato il

gg

prapporto di lavoro tra somministratore e prestatore èsoggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 368/2001, perquanto compatibile e in ogni caso con esclusionequanto compatibile e in ogni caso con esclusionedelle disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e segg. – inmateria di successione dei contratti - (art. 22, 2° co.)

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LE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI su “PER QUANTO COMPATIBILE”

Circolare Ministero del lavoro 22 febbraio 2005 n 7Circolare Ministero del lavoro 22 febbraio 2005, n. 7

La formula usata dal legislatore è analoga a quella prevista dal D.Lgs. N. 368/2001 conriferimento alle condizioni di ricorso al contratto a tempo determinato.Sono pertanto richiamabili i criteri interpretativi enunciati sopra e contenuti nella Circolare n.42/2002.

Tuttavia è importante ribadire che il termine della somministrazione non dipendeTuttavia, è importante ribadire che il termine della somministrazione non dipendedalla necessità di soddisfare una esigenza temporanea o straordinariadell’utilizzatore. Più semplicemente il termine costituisce la dimensione in cui deve esseremisurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive osostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto di somministrazione. Sipotrà, pertanto, fare ricorso alla somministrazione a tempo determinato in tutte lecircostanze, individuate dall’utilizzatore sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutiveorganizzativa ovvero per ipotesi sostitutive.

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LA PROROGA NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

1 [omissis]

Art. 22 comma 2 D. Art. 22 comma 2 D. LgsLgs. 276/2003. 276/2003

1. [omissis]

2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro trasomministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decretop gg plegislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso conesclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Il termineinizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con ilconsenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dalconsenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dalcontratto collettivo applicato dal somministratore.

3. – 6. [omissis]

Art. 42 CCNL SOMMINISTRAZIONEArt. 42 CCNL SOMMINISTRAZIONE

1.(…)Il periodo di assegnazione iniziale puà essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi.Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione

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fermo restando che l intero periodo si configura come un unica missione.2. – 4. [omissis]

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LE CONDIZIONI LE CONDIZIONI DIDI LICEITA’ DELLA SOMMINISTRZIONE A TEMPO LICEITA’ DELLA SOMMINISTRZIONE A TEMPO DETERMINATO DETERMINATO

Art. 20  comma 4 D. Lgs. 276/2003Art. 20  comma 4 D. Lgs. 276/2003

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa

a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo osostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore

Art. 21  comma 4 D. Art. 21  comma 4 D. LgsLgs. 276/2003. 276/2003

Nei limiti di quantità individuati, anche in misura non uniforme,

d i t tti ll tti i i li di l ti l ti d i d tidai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati

comparativamente più rappresentativi, in conformità alla

disciplina di cui all’art. 10 D. Lgs. 368/2001.17

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I DIVIETI PREVISTI DALLA LEGGE I DIVIETI PREVISTI DALLA LEGGE

art. 20, c. 5 e 5bis D.Lgs. n. 276/2003

Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,

entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulatodi somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato

per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti (ovvero)sia concluso ai sensi dell’ articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, (ovvero)abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contrattointegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

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g , ,

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SOMMINISTRAZIONE “ACAUSALE”SOMMINISTRAZIONE “ACAUSALE”SOMMINISTRAZIONE ACAUSALESOMMINISTRAZIONE ACAUSALE

SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE DIDI LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTELAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DIDI MOBILITA’MOBILITA’SOMMINISTRAZIONE SOMMINISTRAZIONE DIDI LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DIDI MOBILITAMOBILITA

art. 20, c. 5 e 5bis D.Lgs. n. 276/2003

5-bis. Qualora il contratto di somministrazione prevedal’utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensidell’ articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,non operano le disposizioni di cui ai commi 3 (aree diattività staff leasing) e 4 del presente articolo (ragioniorganizzative etc.). Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratoriin mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo8, comma 2, della legge n. 223 del 1991

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TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 5 c. 1 ‐ 2 D.Lgs. n. 368/2001

Scadenza del termine e sanzioni - Successione dei contratti

1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termineinizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, ildatore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazionedella retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al ventiper cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento perciascun giorno ulteriore.

2 S il t di l ti lt il t i i i di2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso dicontratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodocomplessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno neglialtri casi il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenzaaltri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenzadei predetti termini.

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SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARESOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

Art. 27 c. 1 D.Lgs. n. 276/2003

Quando la somministrazionedi lavoro avvenga al di fuori

il lavoratore, mediantericorso ex art. 414

tifi t hdi lavoro avvenga al di fuoridei limiti e delle condizionidi cui agli articoli 20 e 21,l tt ) b) ) d) d )

c.p.c. notificato anchesoltanto al soggetto chene ha utilizzato la

lettere a), b), c), d) ed e) prestazione, puòchiedere

l tit i di t di l ll di d d ll’ tili tla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatorestesso, con effetto dall’inizio della somministrazione (efficacia ex tunc)

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SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTASOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA

Art. 28 D.Lgs. n. 276/2003

Ferme restando le sanzioni (penali) di cui all’articolo 18, quando lasomministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità dieludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato aleludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato allavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno disomministrazione.

Nullità del contratto ex art 1344/1345 c c e 1418 2° co22

Nullità del contratto ex art. 1344/1345 c.c. e 1418, 2° co.

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SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARESOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

Art. 27 c. 2 ‐ 3 D.Lgs. n. 276/2003

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titoloretributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne haeffettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenzadella somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per lacostituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale lasomministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che neha effettivamente utilizzato la prestazioneha effettivamente utilizzato la prestazione.

3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, checonsentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitatoesclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamentodella esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto disindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive chespettano all'utilizzatorespettano all utilizzatore

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SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARESOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

Somministrazione da parte di soggetto non autorizzato (art. 20)Somministrazione a tempo indeterminato al di fuori dei casi

i ti t 20previsti art. 20;Somministrazione a termine per ragioni diverse da quelle

indicate nel contratto di somministrazioneInesistenza della ragione addotta nel contratto di

somministrazione (art. 20)Utilizzazione del lavoratore somministrato per attività e/o

ragioni diverse da quelle indicate nel contratto disomministrazione (art. 20)

Utilizzazione di lavoratori somministrati a termine al di fuori deiUtilizzazione di lavoratori somministrati a termine al di fuori deilimiti quantitativi introdotti dai CCNL

24continua…

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SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARESOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

Utilizzazione di lavoratori somministrati nelle ipotesi di divieto (art.p (20, 4° co):

Sostituzione dei lavoratori in scioperoSostituzione dei lavoratori in scioperoIn unità produttive interessate da licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti sulle stesse mansioniIn unità produttive interessate da riduzioni di orario o sospensioniIn unità produttive interessate da riduzioni di orario o sospensioni

di rapporti con diritto alla integrazione salariale (CIG) su identiche mansioni

P tili t i h bbi ff tt t l l t i d iPresso utilizzatori che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008

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SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE: ALTRE IPOTESISOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE: ALTRE IPOTESI

Nel casi in cui:

l l è i di t l l ti t ttla causale non è indicata nel relativo contratto

la causale non è sufficientemente specifica e dettagliata

la causale indicata nel contratto di somministrazione è diversada quella indicata del contratto di lavoroq

vengono superati i termini previsto nel contratto

proroga irregolare dei contratti (mancanza di forma scritta)

reiterazione dei contrattireiterazione dei contratti

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LA SOMMINISTRAZIONELA SOMMINISTRAZIONE DIDI LAVOROLAVOROLA SOMMINISTRAZIONE LA SOMMINISTRAZIONE DIDI LAVORO LAVORO PROBLEMATICHEPROBLEMATICHE

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LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: PROBLEMATICHE

1. La causale del contratto di somministrazione

Aspetto formale: genericità della causale

A tt t i l i t d ll lAspetto sostanziale: sussistenza della causale

2 La proroga del contratto di somministrazione2. La proroga del contratto di somministrazione

Aspetto formale: forma scritta

Aspetto sostanziale: numero di proroghe

3 La reiterazione dei contratti3. La reiterazione dei contratti

4. La somministrazione a tempo indeterminato

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5. Stabilizzazione

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A CAUSA EA CAUSA ELA CAUSALE LA CAUSALE

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1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALE

SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI DI CARATTERE TECNICO, PRODUTTIVO, ORGANIZZATIVO O SOSTITUTIVO NELLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO

DETERMINATO DI CUI AL D.LGS. 276/2003

Trib. Milano 4 luglio 2007 (Est. Di Leo)È possibile riflettere come la previsione della “necessaria specificazione perÈ possibile riflettere come la previsione della “necessaria specificazione periscritto” delle motivazioni appaia certamente “compatibile” anche con la strutturastabilita dal D.Lgs. 276/2003 per il contratto di somministrazione a tempodeterminato che, ugualmente, con formula di immediata assonanza a quella di cui, g , qal D.Lgs., 368/2001, è ammesso a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore enon più per ipotesi preventivamente ed astrattamente individuate dalla legge edalla contrattazione collettiva come avveniva sotto il rigore della L 196/1997dalla contrattazione collettiva come avveniva sotto il rigore della L. 196/1997.Si deve, pertanto, reputare valido il contratto di lavoro somministrato quando leparti abbiano indicato per iscritto le ragioni di carattere tecnico, produttivo,organizzativo o sostitutivo che nel caso concreto e specifico hannog pdeterminato l’esigenza dell’assunzione di cui si tratta, dovendo per questonecessariamente descrivere seppur sinteticamente la realtà particolare attinenteall’impresa dell’utilizzatore (e spesso, alle peculiari e concrete necessità relativeall’ufficio interno alla stessa se di grandi dimensioni) e che lo ha portato alla

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all ufficio, interno alla stessa, se di grandi dimensioni) e che lo ha portato allascelta di ricorrere alla fattispecie in parola.

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1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALE

SUSSISTENZA DELLA CAUSALE

Trib. Milano 25 settembre 2006* (Est. Cincotti)Non sembra però che le ragioni (n.d.r esecuzione di un’attività o di un servizio definitoo predeterminato nel tempo anche non avente carattere eccezionale od occasionale)sopra indicate integrino la causale indicata nei contratti di somministrazione, nonpotendo condividersi l’interpretazione della clausola contrattuale collettiva propugnatapotendo condividersi l interpretazione della clausola contrattuale collettiva propugnatadalla parte convenuta. Invero quando i contratti collettivi hanno individuatol’esecuzione di un’attività o di un servizio definito o predeterminato nel tempo anchenon avente carattere eccezionale, distinguendola dalla ipotesi delle “punte di piùintensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili…che non sia possibileevadere con le risorse normalmente impiegate” non possono aver fatto riferimentoalla ordinaria attività produttiva, che normalmente avviene sulla base di commesse, insettori come quello di specie ma evidentemente ad attività che pur non eccezionalisettori come quello di specie, ma evidentemente ad attività, che pur non eccezionali,od occasionali, vengono svolte nell’azienda in un determinato periodo predefinibile (sipuò pensare alle attività di manutenzione, di riammodernamento di strutture, dirinnovamento di macchinari ed impianti, attività o servizi che non costituiscono infattieventi eccezionali od occasionali nell’organizzazione di un’azienda produttiva ma chevengono di regola programmati o comunque attuati in taluni periodi di tempo e cheben possono comportare per es. il fabbisogno temporaneo di personale da dedicare adette attività o servizi oppure la concentrazione del personale stabile nella

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dette attività o servizi, oppure la concentrazione del personale stabile nellaimplementazione di nuovi programmi produttivi o nell’avviamento di nuovi impianti omacchinari con necessità temporanea di altri lavoratori da adibire al normale cicloproduttivo).

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1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALE

LA CAUSALE FUNGE DA STRUMENTO DIRETTO A LIMITARELA CAUSALE FUNGE DA STRUMENTO DIRETTO A LIMITARE L’UTILIZZO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Trib Milano 5 maggio 2009 n 1902 (Est Beccarini)Trib. Milano 5 maggio 2009, n. 1902 (Est. Beccarini)

Nell’ambito del contratto di lavoro somministrato la causale giustificatriceva ben specificata ed indicata nel relativo contratto. E’ altresì necessarioche l’utilizzatore fornisca la prova della sussistenza della individuatacausale, in mancanza della quale la somministrazione è irregolare. Adevitare la declaratoria di irregolarità della fornitura di lavoro non rileval’eventuale esistenza di una differente ragione giustificatrice seppur essal eventuale esistenza di una differente ragione giustificatrice, seppur essasia in astratto legittima.

COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON L’ESIGENZA DELL’UTILIZZATORE

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1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALE

REQUISITO IN PARTE ATTENUATOREQUISITO IN PARTE ATTENUATO

Trib. Torino 1 luglio 2010 In linea di diritto è dirimente osservare che seppure l’art. 22, comma 2,D.Lgs. n. 276/2003 richiama la disciplina del contratto a termine in quantocompatibile ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 comemodificato dall’art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 251/2004 il contratto disomministrazione è nullo solo quando non risulti la forma scritta: non èsomministrazione è nullo solo quando non risulti la forma scritta: non èinvece causa di nullità del contratto la genericità o l’eccessiva sintesidella causale inserita nel contratto stesso, laddove nella successivaistruttoria l’utilizzatore provi l’esistenza delle ragioni tecniche ed

forganizzative che giustificano il ricorso alla somministrazione.

Trib. Roma 13 ottobre 2010*Se è vero che in fase di stipula del contratto di somministrazione di lavoroSe è vero che in fase di stipula del contratto di somministrazione di lavoroa termine le ragioni di esso non devono essere necessariamentespecificate, va tuttavia aggiunto che tali ragioni devono esserecomunque verificabili in sede giudiziale. E per essere verificabili,d i it tt t i d l i t i tt lldevono innanzitutto essere esposte in modo logico e coerente rispetto allasingola somministrazione a termine.

33Si ammette la causale generica se supportata funzionalmente

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1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALE

LE RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DEVONO ESSERE INDICATESOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DEVONO ESSERE INDICATE

PER ISCRITTO

Trib Trani 10 maggio 2007Trib. Trani 10 maggio 2007

Ai sensi degli artt. 21 e 27 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è ben vero cheil Giudice non può sindacare nel merito le valutazioni che spettano all’utilizzatoreil Giudice non può sindacare nel merito le valutazioni che spettano all utilizzatorein quanto gestore dell’impresa (come afferma il comma 3 dell’art. 27). Ma lostesso comma precisa che il Giudice deve accertare l’esistenza delle ragioni chegiustificano il ricorso alla somministrazione del lavoratore a tempo indeterminato.Risulta evidente che tale accertamento è impedito quando le ragioni stesse nonsiano indicate per iscritto nel contratto. Di qui la sanzione della nullità legale e lacostituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore; laratio di tale normativa risiede nell’intento di evitare il fenomeno della deprecataratio di tale normativa risiede nell intento di evitare il fenomeno della deprecata“precarizzazione del lavoro”, dovendosi sempre giustificare il ricorso allasomministrazione a tempo determinato.

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LA CAUSALE DEVE ESSERE LA CAUSALE DEVE ESSERE SPECIFICASPECIFICASPECIFICA SPECIFICA

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1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALE

LA CAUSALE DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE SPECIFICA E DETTAGLIATA

T ib Mil 4 l li 2007 (E t Di L )Trib. Milano 4 luglio 2007 (Est. Di Leo)

Essendo, dunque, orientamento assolutamente dominante sia nella dottrina che nellagiurisprudenza quello per cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola egiurisprudenza quello per cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola equello a tempo determinato e le altre ipotesi di rapporti flessibili, l’eccezione, non puòcerto reputarsi che il legislatore abbia introdotto una generale ed illimitata facoltà diricorso alla somministrazione a tempo determinato, dovendosi così, concludere come

ll t i di i li tt 20 d l D L 276/2003 l ifi i d llnella materia di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 276/2003 la specificazione delleconcrete ed effettive ragioni giustificatrici del ricorso alla fattispecie in parolaappaia non solo “compatibile” con il nuovo istituto, ma addirittura indispensabile perassicurare la trasparenza e così una effettiva tutela giudiziaria al lavoratore,p g ,consentendogli di controllare la reale esistenza delle causali comunicategli.

Trib. Milano 26 novembre 2008 (Est. Bianchini)

In tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, la causale inserita nelcontratto di natura commerciale che intercorre tra la società fornitrice ed il lavoratorenon può essere tacciata di genericità, essendo al contrario sufficientemente specifica

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e dettagliata, qualora essa faccia riferimento alla necessità dell’utilizzatore di coprireun fabbisogno di personale a fronte di una situazione non ancora stabilizzata.

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L’ONERE DI SPECIFICAZIONE NELLA SOMMINISTRAZIONE

1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALEL ONERE DI SPECIFICAZIONE NELLA SOMMINISTRAZIONE

Trib. Bergamo 15 giugno 2010 La totale mancanza di specificazioni in ordine alle “punte di più intensa attività” è aggravatap p p ggdalla formulazione disgiuntiva delle asserite loro cause anch’esse prive di qualsiasiprecisazione e tra loro di natura assolutamente eterogenea. Di talchè si prospetta unacausale del contratto di somministrazione del tutto indeterminata e, pertanto, inidonea aconsentire il controllo delle parti e del giudice in ordine all’effettiva ricorrenza delle ragioniconsentire il controllo delle parti e del giudice in ordine all effettiva ricorrenza delle ragioniimprenditoriali e alla coerente esecuzione del programma negoziale.

Trib Milano 7 maggio 2010* (Est Atanasio)Trib. Milano 7 maggio 2010 (Est. Atanasio)Il momento di controllo non viene effettuato più sulla base della fattispecie legale o contrattuale

indicata – come avveniva in passato – per verificare la conformità a quella dellaindicazione contenuta in contratto, bensì viene effettuata sulla base di quanto ha indicatonel contratto individuale lo stesso datore di lavoro: pertanto diviene essenziale che il datoredia contezza per iscritto delle ragioni del termine (…)

(…) Quelle indicazioni di contratto (n.d.r. Punte di più intensa attività) sono generiche e prive diriferimenti concreti che consentano prima di comprendere quali siano le ragioni effettive diriferimenti concreti che consentano, prima, di comprendere quali siano le ragioni effettive diricorso alla somministrazione a termine e, poi, al giudice di effettuare un controllo sullareale consistenza di quelle ragioni.

Il riferimento a “Ragioni di carattere organizzativo…per punte di più intensa attività” è del tutto

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inutile perché non consente di chiarire la portata, la consistenza di quella riorganizzazionedal punto di vista degli uomini impiegati, dei mezzi e delle modalità con le quali essa vienerealizzata.

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1. LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LA CAUSALE

LA CAUSALE TRONCALA CAUSALE TRONCA

Trib. Padova 21 luglio 2010*

Contratto di somministrazione: “intensa attività per maggiori richieste dimercato rispetto alle previsioni di budget”Contratto individuale di lavoro: “intensa attività per maggiori richieste diContratto individuale di lavoro: intensa attività per maggiori richieste dimercato rispetto alle previsioni di b”

La persistente continuità del rapporto di lavoro alle dipendenzep pp pdell’utilizzatore consegue alla genericità della clausola inserita nel contrattocommerciale di somministrazione, non nel contratto individuale a tempodeterminato.

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A PROROGA DE CONTRATTOA PROROGA DE CONTRATTO DIDILA PROROGA DEL CONTRATTO LA PROROGA DEL CONTRATTO DIDISOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

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2. LA PROROGA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

FORMA SCRITTA : LA PROROGA NELLA L. N. 196/1997

Trib. Torino 13 agosto 2001*L’art. 3 comma 4 L. 196/1997, che disciplina la proroga del contratto perprestazioni di lavoro temporaneo stipulato a tempo determinato, è dainterpretarsi nel senso che l’incontro della volontà delle parti deve risultare periscritto; è pertanto priva dei requisiti formali previsti, e quindi invalida, laproroga di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in relazione allaquale il consenso del lavoratore non risulti dall’atto scritto predispostoquale il consenso del lavoratore non risulti dall atto scritto predispostodall’impresa fornitrice.

Corte App. Milano 5 ottobre 2001 (Pres. Ruiz – Est. De Angelis)pp ( g )Il contratto a tempo determinato per prestazioni temporanee che sia statoripetutamente prorogato oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva deveritenersi nullo in quanto estraneo alle ipotesi legali di legittima scissione tradatore di la oro e tili atore della presta ione ne seg e che il la oratore de edatore di lavoro e utilizzatore della prestazione; ne segue che il lavoratore deveritenersi alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice e che deve farsi applicazionedelle sanzioni previste dalla L. n. 230/1962.

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2. LA PROROGA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

NUMERO DI PROROGHE: LA PROROGA NELLA L. N. 196/1997

SE LA PRESTAZIONE SI PROTRAE OLTRE IL TERMINE DI DURATA PREVISTO DAL CONTRATTO SI INSTAURA UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO

INDETERMINATO DALLA SCADENZA DEL TERMINE STESSO

T ib T i 31 tt b 2000Trib. Torino 31 ottobre 2000L’indicazione di un termine finale al contratto di lavoro temporaneo, formulato inmaniera indeterminata e non ricavabile neppure “per relationem”, comportal’assenza del requisito di cui all’art 3 lett g L n 196/1997 con conseguentel assenza del requisito di cui all art. 3, lett. g, L. n. 196/1997, con conseguentetrasformazione in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresafornitrice, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. n. 196/1997.

Cass. 27 febbraio 2003, n. 3020 Nel caso in cui il contratto di prestazione di lavoro e il contratto di fornituraprevedano un diverso termine finale del rapporto di lavoro interinale, ai finidell'applicazione della sanzione ex art 10 comma 3 L n 196/1997 ha unicamentedell applicazione della sanzione ex art. 10 comma 3 L. n. 196/1997 ha unicamenterilievo il termine previsto dal primo dei due contratti indicati, che costituisce per illavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro.

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LA REITERAZIONE DEI LA REITERAZIONE DEI CONTRATTICONTRATTICONTRATTICONTRATTI

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3. LA REITERAZIONE DEI CONTRATTI

Sebbene la temporaneità non sia più richiesta espressamente dalla legge inmateria di somministrazione e la legge non vieti espressamente la reiterazione deicontratti di somministrazione la ricostruzione che viene fatta da tempo dallagiurisprudenza anche più recente, peraltro collegata alla disciplina previgente dicui alla L. n. 196/1997 è quella del contratto in frode alla legge – ex art. 1344 c.c.

’– per il contrasto dell’intero disegno negoziale a norme imperative per eludere laTEMPORANEITA’ dell’occasione di lavoro.

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3. LA REITERAZIONE DEI CONTRATTI

Corte d’Appello di Torino 18 aprile 2005Corte d Appello di Torino 18 aprile 2005La L. n. 196 del 1997 - che ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. lavoro interinale - nonpone alcun divieto al successivo reimpiego dello stesso lavoratore presso la medesimaazienda utilizzatrice, anche con identiche mansioni, in virtù di un nuovo ed autonomo

t tt di t i di l t i t l l l li it lcontratto di prestazione di lavoro temporaneo, in quanto la legge non pone alcun limite alnumero delle assunzioni nè alcun divieto alla destinazione del lavoratore.

Cass. 2 luglio 2009, n. 15515In caso di reiterati contratti di fornitura di lavoro temporaneo con corrispondenti avviamenti atermine sempre del medesimo lavoratore al fine di fronteggiare una stabile esigenzatermine sempre del medesimo lavoratore al fine di fronteggiare una stabile esigenzadell’utilizzatore si configura una frode alla legge con conseguente dichiarazione di uncontratto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore.

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3. LA REITERAZIONE DEI CONTRATTI

LA CAUSALE DEVE ESSERE COLLEGATA CON ESIGENZE TEMPORANEE

Trib. Milano 10 aprile 2007 (Est. Atanasio)Al fine di consentire al giudice investito della controversia di appurare la legittimità e lasussistenza delle condizioni che lo abilitano a ricorrere alla somministrazione di lavoroa tempo determinato, il datore di lavoro, nell’indicare per iscritto tali ragioni, non potràfare semplice riferimento alle generiche declaratorie contenute nella norma di leggefare semplice riferimento alle generiche declaratorie contenute nella norma di legge,ma dovrà specificare quale situazione, temporanea o transitoria giustifichi il ricorsoal contratto.

Trib. Milano 3 giugno 2008 (Est. Atanasio)g g ( )Il riferimento a ragioni di carattere organizzativo relative ad esigenze di lavoroaggiuntivo si presenta come del tutto ermetico e non appalesa quale sia stata laspecifica esigenza aziendale nel periodo indicato. Tali dati, infatti, non rendonotrasparenti le esigenze peculiari e reali dell’utilizzatore e dall’altra parte impedisconotrasparenti le esigenze peculiari e reali dell utilizzatore e, dall altra parte, impedisconoogni verifica circa la reale sussistenza delle cause dichiarate.

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3. LA REITERAZIONE DEI CONTRATTI

LA TEMPORANEITÀ È REQUISITO GIUSTIFICATIVO DELLA CAUSALE DA SPECIFICAREDELLA CAUSALE DA SPECIFICARE

Trib. Padova 1 aprile 2010 Nel caso in cui il contratto di somministrazione di lavoro risulti privo dellaNel caso in cui il contratto di somministrazione di lavoro risulti privo dellaspecifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,organizzativo o sostitutivo che giustificano la temporaneità dell’occasionedi lavoro, si applica l’art 21 comma 4 del D Lgs N 276/2003: il lavoratoredi lavoro, si applica l art. 21, comma 4, del D.Lgs. N. 276/2003: il lavoratorepuò dunque chiedere l’accertamento della nullità del contratto disomministrazione e il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempoindeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore. (Conformi Trib. Bologna 8p ( gfebbraio 2008)

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LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATOTEMPO INDETERMINATO

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4. LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 4. LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Trib. Torino 11 febbraio 2010

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è legittima ove abbia adoggetto una delle attività espressamente previste dall’art. 20 del D. Lgs. N.276/2003, anche se tale attività non coincida con l’attività principale svoltadall’impresa utilizzatrice.

Trib. Torino 27 maggio 2010

L i i t i di l t i d t i t è l itti bbi dLa somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è legittima ove abbia adoggetto una delle attività espressamente previste dall’art. 20 del D.Lgs. N.276/2003, ma è necessario che tali attività abbiano carattere accessorio e noncoincidente con l’attività principale svolta dall’impresa utilizzatricecoincidente con l’attività principale svolta dall’impresa utilizzatrice.

Natura accessoria dell’attività rispetto all’attività principale dell’utilizzatore

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LA STABILIZZAZIONE NELLA STABILIZZAZIONE NELLA STABILIZZAZIONE NEL LA STABILIZZAZIONE NEL CONTRATTO CONTRATTO DIDI

SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

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5. LA STABILIZZAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 5. LA STABILIZZAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DIDI SETTORESETTORE

Industria Metalmeccanica (CCNL 15 ottobre 2009)Sez. Quarta, Art. 4, lett. A) – Tipologie contrattuali

I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, siaperiodi di lavoro con rapporto di lavoro a termine che periodi di lavoro con contratto disomministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora la, q p qsomma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anchenon consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita.

Piccola Industria Metalmeccanica (CCNL 3 giugno 2010)Piccola Industria Metalmeccanica (CCNL 3 giugno 2010)Art. 4 – Tipologie contrattuali…A)Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro) p ppI lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti siarapporti di lavoro con il contratto a tempo determinato che con quello di somministrazione,acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi dilavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivilavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivicomprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita.

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5. LA STABILIZZAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 5. LA STABILIZZAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DIDI SETTORESETTORE

Chi i i I d t i (CCNL 18 di b 2009)Chimici - Industria (CCNL 18 dicembre 2009)

Art. 3 - Tipologie di rapporto di lavoro

D) Contratto di somministrazione a tempo determinatoLe parti, confermando il principio secondo il quale ogni strumento contrattuale:- deve essere utilizzato coerentemente con le finalità per le quali è stato concepito;

deve essere funzionale al rafforzamento delle imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo- deve essere funzionale al rafforzamento delle imprese e alla salvaguardia e allo sviluppodell'occupazione;ritengono opportuno che contratti di somministrazione, effettuati per motivazioni non collegatead esigenze stagionali o a commesse specifiche, che riguardino lo stesso lavoratore, nonsuperino la durata complessiva di 60 mesi in un arco di tempo di 78 mesi;

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5. LA STABILIZZAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 5. LA STABILIZZAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DIDI SETTORESETTORE

Chimici – Industria (CCNL 18 dicembre 2009 – nota a verbale in riferimento all’art. 3)

(…)Nel sottolineare l'importanza di cogliere tutte le opportunità utili a favorire sia l'occupabilità deilavoratori sia la stabilità del rapporto di lavoro per le diverse tipologie contrattuali contenute nelpresente articolo, le parti:1) ritengono opportuno regolamentare la successione di contratti a termine stabilendo che:- la successione di contratti a tempo determinato effettuati per motivazioni non collegate adla successione di contratti a tempo determinato, effettuati per motivazioni non collegate adesigenze stagionali o a commesse specifiche, in capo allo stesso lavoratore, non superi ladurata complessiva di 48 mesi in un arco di tempo di 5 anni, ovvero di 54 mesi in un arcotemporale di 69 mesi nel caso di successione di contratti a termine e contratti di

i i t isomministrazione;- ove l'impresa decidesse di proseguire oltre i limiti temporali suindicati il rapporto dilavoro, tale rapporto sia a tempo indeterminato;

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5. LA STABILIZZAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 5. LA STABILIZZAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DIDI SETTORESETTORE

Industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e materie plastiche (CCNL 4 luglio 2008)

Ipotesi di accordo 18 marzo 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche

Art. ... (nuovo) - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinatosomministrazione di lavoro a tempo determinato

1.3. Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni, siarapporti di lavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, permotivazioni non collegate a esigenze stagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione delrapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesicomplessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita dicomplessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell eventuale proroga in deroga assistita dicui all'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni.

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IL COLLEGATO LAVORO

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COLLEGATO: LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE (ART. 32, C. 1)

Modifiche all’art. 6, c. 1 e 2 della L. n. 604/1966:1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro

sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scrittasessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta,ovvero dalla comunicazione anch’essa in forma scritta dei motivi,ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale,idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraversoidoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraversol'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare illicenziamento stesso.

2 L'impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo2. L impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivotermine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nellacancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dallacomunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazionecomunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazioneo arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documentiformatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitratorichiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativoggespletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena didecadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

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LE PREVISIONI DEL COLLEGATO (Art. 32, c. 2 - 4)

Nuovi campi di applicazione dell’articolo 6 Legge 15 luglio 1966, n. 604:

A TUTTI I CASI DI INVALIDITA’ DEL LICENZIAMENTO OLTRE A:A TUTTI I CASI DI INVALIDITA DEL LICENZIAMENTO OLTRE A:

1. licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapportodi lavoro ovvero alla legittimita` del termine apposto al contratto;

2. recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nellappmodalita` a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

3. trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data diricezione della comunicazione di trasferimento;

4. all’azione di nullita` del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 deldecreto legislativo 6 settembre 2001 n 368 e successive modificazioni con termine decorrentedecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrentedalla scadenza del medesimo;

5. cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con terminedecorrente dalla data del trasferimento;

6. ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro incapo a un soggetto diverso dal titolare del contratto

7. contratti di lavoro a termine:1. stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in

corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dallacorso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dallascadenza del termine;

2. stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge,con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

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GRAZIEGRAZIE

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