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Adelmo Mattioli Aggiornamento al 12/4/2017 Aggiornato con D.Lgs n. 80/2015 e D.lgs n. 148/2015

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Page 1: Aggiornamento al 12/4/2017 · (cumulabilità del congedo parentale) • circolare INPS n. 40 del 23/02/2016. Adelmo Mattioli 3 Anticipazione del TFR nel settore privato Art. 5 del

Adelmo Mattioli

Aggiornamento al 12/4/2017

Aggiornato con D.Lgs n. 80/2015 e D.lgs n. 148/2015

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Disposizioni amministrative

dopo il D.lgs n. 80/2015 • messaggio INPS n. 4576 del 6/7/2015

• messaggio INPS n. 4805 del 16/7/2015

• circolare INPS n. 139 del 17/7/2015

• circolare INPS n. 152 del 18/8/2015 (congedo parentale ad ore e circ. INPS n. 230 del 29/12/2016)

• messaggio INPS n. 5521 del 3/9/2015 (aggiornamenti programmi)

• messaggio INPS n. 6704 del 3/11/2015 (cumulabilità del congedo parentale)

• circolare INPS n. 40 del 23/02/2016

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Anticipazione del TFR nel settore privato Art. 5 del D.lgs n. 151/2001

Nei periodi di congedo parentale è possibile richiedere l’anticipazione del TFR al Datore di lavoro per il sostegno economico. Anche le Forme di previdenza complementare lo possono prevedere.

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Il congedo parentale può essere utilizzato: - a ore (in assenza di previsione contrattuale solo pari alla metà dell’orario medio giornaliero)

- a giorni - a mesi (circ. INPS n. 17 del 26 gennaio 1982 - AGO n. 138382; n. 109/2000; n. 8/2003).

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Congedo anche ad ore applicabile anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.

Sono esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al c. 1-ter dell’art.32 del d. lgs. 151/2001 il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento

dell’amministrazione penitenziaria) e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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L’articolo 8, c. 7, del D.lgs n. 81/2015 consente di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in sostituzione del congedo parentale, per una sola volta, con una riduzione dell’orario non superiore del 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.

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Tranne i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.

13/2016, ha risposto ad un quesito dell’Assaereo (Associazione Nazionale Vettori e Operatori), in merito alla corretta

interpretazione della disciplina sui congedi parentali di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall’art. 7,

comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 80/2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in vigore

dal 25 giugno 2015. In particolare l’istante chiede se, a seguito del suddetto intervento normativo che prevede per la

richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, le previsioni contenute nella contrattazione

collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche

con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni.

La risposta in sintesi del Ministero “…Ciò premesso, in risposta al primo quesito, in considerazione del fatto che l’operatività delle misure introdotte nei

termini previsti dal D.Lgs. n. 80/2015 resta condizionata alla verifica, effettuata in sede di monitoraggio periodico, circa la

loro perdurante compatibilità finanziaria e tenuto altresì conto del fatto che il Legislatore del 2015 ribadisce, in continuità

con la formulazione precedente dell’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, la validità del rinvio alla contrattazione collettiva

per la disciplina dell’istituto, si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in

vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso

nella stessa previsti.

In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la

contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa

vigente al momento della definizione degli accordi.

Per quanto concerne il secondo quesito, riguardante la possibile collocazione temporale alternativa del congedo da parte

del datore di lavoro, va osservato che la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in

termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. 16 giugno 2008,

n. 16207). Resta comunque ferma la possibilità – così come rappresentato con risposte ad interpello n.

31/2010 e n. 1/2012 in relazione ai permessi legge 104/92 – di disciplinare la fruizione dei congedi

attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze

aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto

alla cura della famiglia.”

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Anche in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero (del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale)

Congedo parentale ad ore - vedi bene circ. INPS n. 230/2016

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Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro.

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Le giornate o i mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

……. In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale si richiamano le istruzioni fornite nei msg n. 28379/2006 e n. 19772/2011……… se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria

è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

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Con il congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. n. 151/2001 Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento (artt. 39 e 40 del T.U.) oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari (art. 33 del T.U.)

per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, c. 2 e 3, della legge n. 104/92. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità.

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Tabella compatibilità – msg INPS n. 6704/2015

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Si rammenta che in base al disposto di cui all’art. 32, c. 1 ter, le ipotesi di incumulabilità descritte con la tabella precedente trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il messaggio INPS n. 6704/2015.

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Contribuzione figurativa. Le ore di congedo parentale - diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa. Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al

punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno). La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo. La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art.35, D.lgls.151/2001.

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Dal 25 giugno 2015: elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale

L’art. 32 del T.U. a seguito della riforma, che “per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.

Resta invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).

In attuazione del nuovo art. 32 T.U., dal 25 giugno 2015 ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.

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Il congedo parentale spetta ad entrambi i genitori - anche congiuntamente -

fino al compimento di 12 anni di età del bambino

per un periodo complessivo tra i 2 genitori, non superiore a 10 mesi (in presenza di particolari condizioni può raggiungere 11 mesi)

ciascun genitore non potrà superare i 6 mesi (continuativi o frazionati) – genitore solo può arrivare a 10 mesi

Articolo 32 T.U. Disposizioni recepite anche da INPGI con delibera del 4/4/2001

Il padre può utilizzare il congedo parentale anche durante l’astensione obbligatoria per maternità o durante la fruizione dei riposi orari della madre.

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Alla madre spetta per massimo 6 mesi, dopo il periodo di congedo per maternità.

Al padre spetta per massimo 7 mesi, dalla nascita del bambino, anche se la madre non è lavoratrice (in tal caso il periodo massimo fra entrambi può raggiungere 11 mesi).

Nel caso di un solo genitore, il congedo spetta per massimo 10 mesi (11 mesi per il padre) dopo il congedo di maternità o paternità in caso di:

• morte dell’altro genitore

• abbandono del figlio da parte di un genitore

• affido esclusivo risultante da un provvedimento formale

• non riconoscimento del figlio da parte di un genitore

• situazione di grave infermità dell’altro genitore (msg INPS n. 22911/2007

Articolo 32 T.U. circolari INPS n. 109/2000 e n. 8/2003

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In concreto nel caso di ragazza madre o di genitore single, la condizione di genitore solo, si realizza solo a condizione che non vi sia stato il riconoscimento da parte dell’altro genitore.

La stessa condizione, nel caso di genitori divorziati, si realizza solo se nella sentenza di separazione risulti l’affidamento del figlio ad un solo genitore.

Articolo 32 T.U. chiarimenti con la circ. INPS n. 8/2003

Per la documentazione amministrativa vedi il msg INPS n. 8774/2007

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Qualora la situazione di unico genitore subentri o venga a cessare, si devono rispettare le regole generali, valutando sempre i periodi di congedo complessivamente già usufruiti (anche da entrambi i genitori)

Articolo 32 T.U. chiarimenti con la circ. INPS n. 8/2003

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Dal 25 giugno 2015: elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale

La nuova disposizione trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 del T.U. maternità/paternità).

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Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali per l’ indennizzo del 30% L’art. 34 del T.U. prevede: “Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30 % della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi …”

La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento; in particolare, il c. 3 dell’art. 36 del T.U., prevede il diritto all’indennità per congedo parentale, a prescindere dalle condizioni di reddito, per i periodi fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni) dall’ingresso in famiglia del minore.

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ARAN: congedo parentale e retribuzione piena Pubblicato il 4 Maggio 2016 L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato, nella propria pagina dedicata agli Orientamenti Applicativi del Contratto collettivo del Comparto Ministeri, una risposta in merito al congedo parentale, interamente retribuito, dopo le modifiche apportate dal DLn. 80/2015 all’art. 34 del D.lgs n. 151/2001. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il beneficio dei primi 30 giorni, interamente retribuiti, di congedo parentale deve essere elevato al sesto anno di vita del bambino anche per i pubblici dipendenti.

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Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito

Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l’indennizzo del 30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente (ma sempre rispettando il limite dei 6 mesi)

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Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni.

Esempio 1: il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale l’altro genitore ha già fruito di 6 mesi di congedo parentale, può fruire dei periodi ulteriori che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi).

Esempio 2: il genitore di un figlio che ha 7 anni, per il quale residuano complessivi 9 mesi di congedo parentale, può fruire di tali periodi che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi superiori a 6 anni di vita del bambino).

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Periodi di congedo parentale non indennizzabili

I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo parentale – l’attuale disciplina estende l’arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni. Esempio: genitore “solo” di un figlio che ha già 11 anni di vita, per il quale residuino ancora 10 mesi di congedo parentale. Il congedo è fruibile fino

ai 12 anni di vita ma non è indennizzabile.

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Tabella di sintesi: congedo parentale – figli naturali Età del figlio

naturaleCongedo Madre Congedo Padre Congedo Totale Trattamento Economico

Max 10 mesi

30% indennizzo INPS - per un

massimo di 6 mesi (180 gg)

complessivi tra madre e padre.

Max 11 mesi (se il

padre ha usufruito di

almeno 3 mesi di

congedo)

30% indennizzo INPS per

restante periodo di congedo

(oltre i 6 mesi nel limite

massimo di 10 o 11) solo in

caso di reddito personale

inferiore a 2,5 volte il TM INPS -

per l'anno 2016: euro

16.311,43

Max 10 mesi

Max 11 mesi - se il

padre ha usufruito di

almeno 3 mesi di

congedo (al netto del

periodo precedente) 

Max 10 mesi

Max 11 mesi

(se il padre ha

usufruito di almeno 3

mesi di congedo)

(al netto del periodo

precedente) 

I 36 mesi complessivi sono

indennizzati al 30% a

prescindere dai limiti di

reddito

Max 36 fra i 2 genitori

dai 6 anni

(+1gg) - agli 8

anni

30% indennizzo INPS per

restante periodo di congedo

(nel limite massimo di 10 o 11

mesi) solo in caso di reddito

inferiore a 2,5 volte il TM INPS -

per anno 2016: euro

16.311,43

dagli 8 anni

(+1gg) - ai 12

anni

Nessun Indennizzo

(verificare solo le disposizioni

contrattuali)

Max 6 mesi (al netto

del periodo

precedente)

Max 7 mesi (al

netto del periodo

precedente)

Max 6 mesi (al netto

del periodo

precedente)

Max 7 mesi (al netto

del periodo

precedente)

dalla nascita ai

6 annimassimo 6 mesi massimo 7 mesi

Figli disabili

gravi (legge n.

104/92) - dalla

nascita al 12°

anno di vita

Max 36 mesi (il

prolungamento

decorre dalla

conclusione del

periodo normale di

congedo parentale

teoricamente

fruibile)

Max 36 mesi

complessivi con la

madre

Per il 2107 stessi valori

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Adelmo Mattioli 28

Tabella di sintesi: congedo parentale per adozioni nazionali, internazionali e affidi

Data di ingresso in

famiglia - fino alla

maggiore età

Congedo Madre Congedo Padre Congedo Totale Trattamento Economico

Max 10 mesi

30% indennizzo INPS - per un

massimo di 6 mesi (180 gg)

complessivi tra madre e padre.

Max 11 mesi (se il

padre ha usufruito di

almeno 3 mesi di

congedo)

30% indennizzo INPS per

restante periodo di congedo

(oltre i 6 mesi nel limite

massimo di 10 o 11) solo in

caso di reddito personale

inferiore a 2,5 volte il TM INPS -

per l'anno 2016: euro

16.311,43

Max 10 mesi

Max 11 mesi - se il

padre ha usufruito di

almeno 3 mesi di

congedo (al netto del

periodo precedente) 

Max 10 mesi

Max 11 mesi

(se il padre ha

usufruito di almeno 3

mesi di congedo)

(al netto del periodo

precedente) 

entro i primi 6

anni

dall' ingresso in

famiglia

massimo 6 mesi massimo 7 mesi

Figli disabili

gravi (legge n.

104/92) - entro il

12° anno di

ingresso in

famiglia (mai

oltre la maggiore

età)

Max 36 mesi (il

prolungamento

decorre dalla

conclusione del

periodo normale di

congedo parentale

teoricamente

fruibile)

Max 36 mesi

complessivi con la

madre

I 36 mesi complessivi sono

indennizzati al 30% a

prescindere dai limiti di

reddito

Max 36 fra i 2 genitori

dai 6 anni

(+1gg) - agli 8

anni

dall'ingresso in

famiglia

30% indennizzo INPS per

restante periodo di congedo

(nel limite massimo di 10 o 11

mesi) solo in caso di reddito

inferiore a 2,5 volte il TM INPS -

per anno 2016: euro

16.311,43

dagli 8 anni

(+1gg) - ai 12

dall'ingresso in

famiglia (mai

oltre la maggiore

età)

Nessun Indennizzo

(verificare solo le disposizioni

contrattuali)

Max 6 mesi (al netto

del periodo

precedente)

Max 7 mesi (al

netto del periodo

precedente)

Max 6 mesi (al netto

del periodo

precedente)

Max 7 mesi (al netto

del periodo

precedente)

Per il 2107 stessi valori

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Per i periodi indennizzabili è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione (nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati).

Articolo 34 T.U. Trattamento economico

Nel settore del pubblico Impiego i primi 30 giorni sono interamente retribuiti e non sono validi per la maturazione delle ferie e della 13° mensilità

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Limite di reddito per i periodi indennizzabili qualora il reddito personale, assoggettabile ad

IRPEF, del richiedente sia inferiore

a 2,5 volte l’importo annuo del TM INPS

per l’anno 2017 pari a euro € 16.311,43 circ. INPS n. 70/2017

Articolo 34 T.U. Trattamento economico

Per l’accertamento reddituale valgono le norme dell’integrazione al T.M.: si esclude: il TFR, i redditi a tassazione separata, il reddito della casa di abitazione, i redditi già tassati alla fonte e i redditi esenti, ecc.

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L’INPS specifica che gli ulteriori mesi (da 6

o 7 a 10/11 mesi ) riconoscibili al “genitore solo” sono indennizzabili solo se vengono rispettati i limiti di reddito personale (2,5 volte il TM INPS). Limite anno 2012: € 15.617,22

Limite anno 2013: € 16.101,47

Limite anno 2014: € 16.294,85

Limite anno 2015: € 16.311,43

Limite anno 2016: € 16.311,43

Limite anno 2017: € 16.311,43

Articolo 32 T.U. chiarimenti con la circ INPS n. 8/2003, n. 51/2006, n. 77/2007, n. 48/2008, n. 14/2009, n. 37/2010

Circ. INPS n. 70/2017

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Articolo 34 T.U. Trattamento economico Calcolo dell’indennità economica per congedi parentali. Si prende a riferimento la retribuzione media globale giornaliera del mese o del periodo di paga quadrisettimanale immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione dal lavoro. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (ipotesi praticabile anche senza ripresa dell’attività lavorativa prima del congedo parentale), la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità per congedo parentale è quella del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità (senza conteggiare i ratei di mensilità aggiuntive).

Laddove, invece, dopo il congedo di maternità, la lavoratrice riprenda l’attività lavorativa (anche per un solo giorno), si prende a riferimento, trattandosi di prestazioni diverse, la retribuzione relativa a tale periodo di ripresa dell’attività, ancorché questo cada nello stesso mese in cui ha avuto inizio il congedo parentale. In caso di fruizione frazionata del congedo parentale, invece, si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente, nonostante le frazioni siano intervallate da giorni di ripresa dell’attività.

Ovviamente la retribuzione va divisa per il numero dei giorni lavorati o retribuiti, eventualmente ridimensionati in caso di “settimana corta”.

Circolare INPS n. 8/2003 e n. 94/2009

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Articolo 34 T.U. Trattamento economico

Calcolo dell’indennità economica per congedi parentali.

Consulta il messaggio INPS n. 2781 del 16/02/2012 per la determinazione della retribuzione media giornaliera ai fini del calcolo del congedo parentale se nel mese precedente sono stati indennizzati periodi riposo per allattamento

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Circolare INPS n. 62/2010

Svolgimento di altra attività lavorativa durante la fruizione di congedo parentale per maternità

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale (astensione facoltativa per maternità D.Lgs.151/2001) in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa.

A tale riguardo è stato interpellato il Ministero del Lavoro che, nel rendere il proprio parere, ha sottolineato che il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato.

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Articolo 32 T.U.

Evento malattia Indennità di maternità Indennità di malattia

infortunio

Indennità di infortunio, se l’indennità di maternità è di importo superiore si eroga una quota differenziale (circ. INPS n. 182/97)

Indennità di infortunio

CIG e CIGS Indennità di maternità

Si consiglia sempre di interrompere il congedo parentale e richiedere l’integrazione salariale essendo economicamente più vantaggiosa

Congedo matrimoniale

Assegno per congedo matrimoniale

Assegno per congedo matrimoniale

Mobilità Indennità di maternità Indennità di mobilità

NASPI Indennità di maternità NASPI

Congedo di maternità Congedo parentale

Trattamento spettante

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In caso di parto plurimo, adozioni ed affidamenti (anche non fratelli, il cui ingresso sia avvenuto nella stessa data), compete

“per ogni bambino”, il diritto al “congedo parentale”.

Messaggio/INPS del 27/6/2001 n. 569 e circolare n.8/2003

- devono essere presentate domande separate

Articolo 32 T.U.

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Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato. Tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l’altro di congedo parentale (non in caso di assenza ad ore) deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.

Il congedo non è frazionabile escludendo soltanto il sabato (settimana corta) e la domenica, o escludendo i periodi di ferie, che in tal caso sarebbero conteggiati come giornate rientranti nel periodo di congedo (vedi diapositive successive con esempi specifici).

Articolo 32 T.U. Frazionabilità

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Termine per la presentazione della domanda all’INPS Deve essere necessariamente presentata all’INPS in data antecedente alla fruizione del congedo o massimo entro la data di inizio della suddetta fruizione.

Messaggio INPS n. 15795 del 25/5/2006

La domanda all’INPS

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Malattia insorta durante o alla fine del congedo parentale:

viene modificato radicalmente il precedente orientamento, in pratica il periodo di congedo parentale viene considerato “parentesi neutra” anche quando supera i 60 giorni continuativi, in tal modo il diritto all’indennità di malattia viene sempre garantito.

Articolo 32 T.U.

Chiarimento INPS con circolare n. 8/2003

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Il principio di neutralizzazione del congedo parentale si applica anche quando la malattia insorga dopo la conclusione del periodo di congedo parentale.

I giorni di malattia certificati che si verifichino durante il congedo parentale, devono essere considerati neutri, al fine del conteggio del periodo complessivo di congedo parentale spettante…..

Articolo 32 T.U.

Chiarimento INPS con la circolare n. 8/2003

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Attenzione per il calcolo del periodo massimo:

Si deve usare lo stesso criterio in cui frazioni di congedo siano intervallate da ferie, come chiarito nella circolare INPS n. 82/2001, poi maggiormente con specifici messaggi INPS n. 28378/2006 e n. 19772/2011

Articolo 32 T.U.

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Facendo seguito alle istruzioni fornite con messaggio 28379 del 25.10.2006, si precisa che ai fini del computo e dell’indennizzo dei giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.

Articolo 32 T.U.

Chiarimento INPS con msg n. 19772-2011

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1° settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale Sabato e domenica 2° settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo Sabato e domenica 3° settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo Sabato e domenica 4° settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

Esempio: lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo

parentale nel seguente modo:

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il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse).

Articolo 32 T.U.

Chiarimento INPS con msg n. 19772-2011

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Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.

Articolo 32 T.U.

Chiarimento INPS con msg n. 19772-2011

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Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo: dal martedì al giovedì = congedo parentale venerdì = ferie sabato e domenica lunedì = ferie dal martedì a giovedì = congedo parentale. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).

Chiarimento INPS con msg n. 19772-2011

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Adelmo Mattioli 47

A chiarimento di quanto sopra esposto si espongono ancora due possibili casi: Caso 1 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = ripresa del lavoro il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa).

A chiarimento di quanto sopra esposto si espongono ancora due possibili casi:

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Adelmo Mattioli 48

Caso 2 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = congedo parentale venerdì = ripresa del lavoro

il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale.

A chiarimento di quanto sopra esposto si espongono ancora due possibili casi:

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Adelmo Mattioli 49

I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto.

Articolo 32 T.U.

Chiarimento INPS con msg n. 19772-2011

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Adelmo Mattioli 50

Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l'attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il suindicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale. Per maggior chiarezza si faccia riferimento all' esempio seguente riferito a lavoratori con orario contrattuale articolato su cinque giorni (settimana corta) dal lunedì al venerdì:

1a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale;

2a settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia;

3a settimana: lunedì = ripresa dell' attività lavorativa

In questo caso, le giornate di sabato e di domenica, comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiati come congedo parentale.

Articolo 32 T.U.

Chiarimento INPS con msg n. 28379-2006

Esempi in parte superati dal msg INPS precedente

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Adelmo Mattioli 51

Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta),che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (v. circolare INPS n..82/2001, par. I, ultimo cpv.).

A chiarimento si riporta l'esempio che segue, riferito sempre all'ipotesi di settimana corta:

1a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale;

2a settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia;

3a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale.

In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la, seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.

Articolo 32 T.U.

Chiarimento INPS con msg n. 28379-2006

Esempi in parte superati dal msg INPS precedente

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Adelmo Mattioli 52

La lavoratrice che sia contemporaneamente titolare di

due (o più) rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale (o misto) può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l’intera giornata. L’indennità, invece, ove spettante, dovrà essere commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro.

Articolo 32 T.U.

Chiarimento INPS con msg n. 19772-2011

E legittimo?

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Adelmo Mattioli 53

Le pause contrattuali, non possono essere

conteggiate ed indennizzate a titolo di congedo parentale. Circolare n. 41 del 13 marzo 2006

6-2 INDENNITA’ DI MATERNITA’, DI MALATTIA E TBC ... Per quanto riguarda, invece,il congedo parentale (già astensione facoltativa), si ritiene, come già precisato nella sopra citata circolare, che il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 32 del T. U. non possa essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione (senza riproporzionamenti, ugualmente a quanto previsto nell’ipotesi di cui al capoverso precedente) che la/il lavoratrice/tore percepirebbe qualora non si astenesse e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. pause contrattuali. Circolare n. 30 del 3 marzo 2010

3.2 Congedo parentale L’indennità di congedo parentale, nella misura del 30% della retribuzione giornaliera (come sopra individuata), andrà corrisposta per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, con esclusione quindi delle eventuali giornate di pausa contrattuale, in coincidenza delle quali, come noto, non è esercitabile il diritto in questione.

Pause contrattuali – part-time verticale

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Adelmo Mattioli 54

Con nota n. 3004 del 28 agosto 2006, rispondendo ad un interpello dell'Università di Verona, il Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale ha affermato che i congedi parentali (ex astensione

facoltativa), possono essere sospesi in caso di malattia del bambino, ovviamente è indispensabile la domanda del genitore.

E' necessario ricordare che nel settore privato la malattia del bambino non è mai retribuita o integrata dall'INPS (nel settore pubblico, al contrario, i primi 30 per ogni anno di vita del bambino sono retribuiti per intero, ma solo fino al 3° anno di età).

Il congedo per malattia del bambino compete alternativamente fra i genitori, se entrambi lavoratori dipendenti.

Articolo 32 T.U. Interpello del 28/8/2006

Vedi anche interpello del 20/3/2009 n. 31 dove si ritiene possibile la sospensione del congedo parentale per richiedere i 3 gg di permesso retribuito come da contratto (in questo caso Università)

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Adelmo Mattioli 55

Tabella sintetica

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Adelmo Mattioli 56

Articoli 61 e 62 T.U.

Viene ribadita l’esclusione per le lavoratrici domestiche e per le lavoratrici a domicilio per le quali viene riconfermato unicamente il diritto al congedo di maternità.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 334/2002 ribadisce per l’ennesima volta la legittimità costituzionale delle norme che escludono le lavoratrici domestiche da determinate tutele (no divieto di licenziamento, no congedo parentale, no permessi giornalieri, no permessi per malattia figlio, indennità maternità subordinata a requisiti contributivi - DPR n° 1403/71)

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Adelmo Mattioli 57

La Direzione Nazionale INPS afferma con messaggio n. 757 del 24/10/2001 il diritto all’ANF anche durante il periodo di “congedo parentale” non retribuito per superamento dei limiti di reddito personale

Articolo 34 T.U.

Assegno al nucleo familiare

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Adelmo Mattioli 58

Il congedo parentale è esteso alle lavoratrici autonome per i figli nati dal 1.1.2000.

Attenzione: compete per un periodo massimo di 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino

Alle lavoratrici compete una indennità economica pari al 30% della retribuzione minima giornaliera.

Articolo 69 T.U. Lavoratrici autonome Circolare 46/2006

Page 59: Aggiornamento al 12/4/2017 · (cumulabilità del congedo parentale) • circolare INPS n. 40 del 23/02/2016. Adelmo Mattioli 3 Anticipazione del TFR nel settore privato Art. 5 del

Adelmo Mattioli 59

Contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro. Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale caduti fuori dal rapporto di lavoro.

La fruizione del congedo parentale è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari ).

Nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).