affitto e cessione di azienda nel fallimento · • diritto di prelazione dell’affittuario...

47
AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento Relatore: Rag. Maria Teresa Bernardi (Commissione di Studio Procedure Concorsuali ODCEC Modena) Modena, 12 Aprile 2016 1

Upload: danganh

Post on 18-Feb-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

AFFITTO e CESSIONE di

azienda nel fallimento

Relatore: Rag. Maria Teresa Bernardi

(Commissione di Studio Procedure Concorsuali ODCEC Modena)

Modena, 12 Aprile 2016

1

Page 2: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Sommario Affitto e cessione di azienda o di rami dell’azienda nel fallimento

Norme di riferimento:

• Art.79 - Contratto di affitto d’azienda (c.d.esofallimentareconcluso prima che l’imprenditore venga dichiarato fallito)

• Art 104 bis - Affitto dell’azienda o rami dell’azienda (c.d. endofallimentare – concluso nel corso della procedura fallimentare)

• Art 105 - Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco

Modena, 12 Aprile 2016

2

Page 3: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

La stipula di un contratto di affitto di azienda quando

un’impresa è in crisi ed è in pericolo la continuità della

sua gestione, è una buona soluzione ponte che permette

di non azzerare il business e, nel contempo, di non far

gravare sul nuovo gestore le passività del precedente

imprenditore.

L’operazione può evitare il blocco dell’attività e

massimizzare la soddisfazione dei creditori dell’impresa

in crisi.

Affitto di azienda

come strumento conservativo

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

3

Page 4: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

La fattispecie di affitto di azienda Nozione affitto di azienda : art. art. 2561 e 2562 c.c.

Forma dell’atto: atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2556 c.c)

Oggetto dell’affitto (e della successiva vendita): azienda – ramo di azienda

AZIENDA artt.2555 c.c

Complesso di beni eterogenei utilizzati dallo stesso soggetto funzionalmente e

reciprocamente coordinati (accezione ampia: complesso di beni e di rapporti potenzialmente

riorganizzabili) ; - elementi non costitutivi: contratti –crediti-debiti

Ai fini lavoristici art. 2112 c.c (Cass.10761/2002 – Cass. 19842/2003)

RAMO DI AZIENDA: una parte del complesso aziendale che ha una sua indipendenza ed

autosufficienza produttiva nel settore in cui opera – (preesistenza del ramo – Cass. Sez. Lav.

N. 11832 del 27-5-2014)

Modena, 12 Aprile 2016

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

4

Page 5: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Con sentenza n. 23087/2014, depositata il 30 ottobre 2014, la Corte di

Cassazione traccia i seguenti principi:

1) nel caso di affitto di azienda, comprendente un immobile goduto in forza di

un contratto di locazione, la sostituzione di un terzo nel rapporto giuridico

preesistente di locazione non si verifica automaticamente;

2) il subentro può essere oggetto di una pattuizione specifica fra cedente e

cessionario dell'azienda ai sensi dell’art. 36 della legge n. 392/1978 e, in questo

caso, potrà avvenire anche senza il consenso del proprietario dell’immobile

(salvo che questi opponga dei gravi motivi), che va comunque informato;

3) oppure il subentro può ritenersi intervenuto per effetto della presunzione

posta dall'art. 2558, salva in ogni caso la possibilità di fornire la prova contraria,

che cioè non ci fosse intenzione di realizzare la successione nel contratto.

Modena, 12 Aprile 2016

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

Affitto di azienda e

subentro nel contratto di locazione di immobili

5

Page 6: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Effetti del fallimento sui rapporti giuridici

preesistentiLa disciplina dei contratti in corso di esecuzione (rapporti non

ancora del tutto eseguiti) alla data del fallimento è dettata agli

art. da 72 a 83 della Legge Fallimentare.

In generale, e salve le eccezioni relative ai vari contratti,

l'esecuzione dei contratti rimane sospesa almeno fino a quando

il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori,

dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito,

assumendo tutti i relativi obblighi, oppure decide, sempre nelle

stesse forme, di sciogliersi dal medesimo.

Tra i contratti la cui esecuzione non si sospende troviamo il

contratto di affitto di azienda e il contratto di locazione di

immobile.

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

6

Page 7: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di

affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere

entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un

equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è

determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo

111, n. 1.

Art. 79

Modena, 12 Aprile 2016

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

7

Page 8: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Pur intervenendo il fallimento di una delle parti, il

contratto di affitto di azienda continua a spiegare i suoi

effetti ed il curatore vi subentra alla condizione che il

contratto sia:

- Pendente

- Opponibile alla procedura (formalità art. 2556 c.c)

- Valido

PRESUPPOSTO PER APPLICAZIONE ART. 79 l.f.

Art. 79

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

8

Page 9: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

• Il rapporto di affitto di azienda sopravvive al fallimento di

uno dei contraenti e il curatore subentra nella posizione di

quest’ultimo.

• Il contratto si scioglie solo al momento e per la facoltà di

recesso da parte di uno dei contraenti e con decorrenza da

tale comunicazione.

Modena, 12 Aprile 2016

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

EFFETTO APPLICAZIONE ART. 79 l.F.

Art. 79

9

Page 10: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

La ratio della prosecuzione dell’affitto di azienda

Le valutazioni del curatore diverse per

fallimento dell’affittante fallimento dell’affittuario

Valutare attentamente le clausole del contratto in quanto col subentro

diventano opponibili al fallimento

La valutazione di eventuali risvolti penali :

situazione ante e post riforma del 2006

Art. 79

10

Page 11: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

Termine per il recesso

Il termine di 60 giorni per il recesso è perentorio.

Essendo tale termine posto a tutela delle parti, si ritiene che lo stesso possa essere

prorogato su accordo delle parti stesse.

Opportuno chiedere l’autorizzazione del CdC ex art. 35 l.f. anche per la proroga del

termine.

Effetto del recesso

Il recesso dal contratto di affitto opera ex nunc dal momento dell’esercizio e non

ex tunc dalla dichiarazione di fallimento.

La decisione di recedere o meno è un atto di straordinaria amministrazione da

sottoporre ad autorizzazione/informazione ex art. 35 l.f.

Art. 79

11

Page 12: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

La determinazione dell’equo indennizzo

Natura indennitaria e non risarcitoria.

Assolve le funzione di compensare un pregiudizio patrimoniale derivante dal

compimento di un atto consentito dalla legge e non già di un atto ingiusto o illegittimo.

Determinabile con criteri equitativi, va concordato fra le parti in base ad una

valutazione comparativa dei rispettivi interessi. Necessaria autorizzazione/informazione

ex art. 35 l.f.

In caso di mancato accordo tra le parti è incerto se:

si debba procedere con il rito speciale dell'accertamento del passivo, ex art. 92 l.f.

oppure

se debba essere determinato dal Giudice Delegato (sentiti gli interessati) con decreto

motivato.

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

Art. 79

12

Page 13: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)

Retrocessione dell’ azienda

Per gli affitti endofallimentari, l’art. 104 bis l.f. prevede l’esenzione della

procedura dalla responsabilità per i debiti maturati sino alla retrocessione,

derogando cosi al regime di cui agli art. 2112 e 2560 c.c..

L’art. 79 non prevede una eguale esenzione.

La dottrina maggioritaria ritiene applicabile anche alla retrocessione dell’azienda

ai sensi dell’art. 79 l.f. la deroga alla solidarietà, in virtù del principio della tutela

piena del ceto creditorio.

Per applicazione analogica art. 104 bis l.f. : sentenza del Tribunale di Milano, 5

maggio 2015 n. 5571 emanata in tema di rapporti di lavoro (debito per TFR).

Comunicare la retrocessione al Registro Imprese – Modulo TA

Art. 79

13

Page 14: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104 bis Affitto dell’azienda o

rami dell’azienda

Premessa

Per preservare il valore dell’azienda o di un suo ramo in vista

della futura cessione ex art. 105 L.F., il curatore può:

- Non sciogliersi dal contratto di affitto di azienda o ramo di

azienda pendente (art. 79 l.f.)

- Continuare nell’esercizio dell’impresa (esercizio provvisorio

ex art. 104 l.f.)

- Stipulare, in pendenza di fallimento, un contratto di affitto di

azienda o di un suo ramo (art. 104 bis l.f.)

Art. 104 bis

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

14

Page 15: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Affitto di azienda “custodia dinamica” dei beni fallimentari

Rispetto all’istituto dell’esercizio provvisorio (art. 104) l’affitto di azienda pone i rischi

di impresa fuori dalla procedura riducendo l’accollo di spese prededucibili.

I problemi di cui si è occupato il legislatore con l’art. 104 bis sono:

• Percorso autorizzativo

• Scelta dell’affittuario

• Contenuto del contratto con riguardo ai diritti del curatore

• Diritto di prelazione dell’affittuario

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

Art. 104 bis

15

Page 16: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

La stipula di un contratto di affitto d’azienda o di un suo

ramo ai sensi dell’art. 104 bis l.f. è quindi funzionale alla

vendita dell’ azienda o parti di essa secondo le disposizioni

dell’art.105 l.f. e non si pone altri obiettivi che quelli di una

futura liquidazione unitaria delle stesse. Per tale motivo la

durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze

della liquidazione dei beni.

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104 bis

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

16

Page 17: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Anche prima della presentazione del programma di

liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del

curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del

comitato dei creditori, può autorizzare l'affitto dell'azienda

del fallito a terzi, anche limitatamente a specifici rami,

quando appaia utile al fine della più proficua vendita

dell'azienda o di parti della stessa.

Art. 104 bis

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104bis c.1: percorso autorizzativo & utilità per il fallimento

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

17

Page 18: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104 bis

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

Oggetto dell’affitto azienda o di ramo di azienda

Percorso autorizzativo

Anche prima della presentazione del programma di liquidazione

• proposta del curatore (art. 104 bis 1^c. – art 104 ter , 2^ c. lett. a)

• parere favorevole del comitato dei creditori (vincolante se è negativo)

• autorizzazione del giudice delegato

Il giudice delegato può autorizzare l'affitto dell'azienda del fallito (o di un suo ramo) ma

solo "quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della

stessa".

Utilità per il fallimento

• Mantenere l’integrità del complesso aziendale

• Percepire canoni di locazione

• Limitare le spese ed i rischi di custodia e conservazione dei beni fino alla vendita

• Probabilità che l’affittuario sia interessato all’acquisto

18

Page 19: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma

dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con

adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e

partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario

deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone

offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano

di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo

alla conservazione dei livelli occupazionali.

Art. 104 bis

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104bis c. 2: procedimento di stima & scelta dell’affittuario

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

19

Page 20: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104 bis

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

Procedimento di stima – pubblicità

La individuazione dell'affittuario spetta al curatore previa:

• stima del giusto canone effettuata da un operatore esperto

• predisposizione di adeguati strumenti pubblicitari in modo che gli interessati,

aspiranti affittuari, possano conoscere tutte le informazioni utili per poter valutare

la convenienza dell'affare e l'opportunità di presentare un'offerta

• procedure competitive qualora vi siano più soggetti interessati

Modalità di scelta del miglior contraente

Il curatore al fine di individuare il candidato più idoneo da sottoporre al vaglio degli

organi della procedura deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto:

• delle garanzie prestate

• della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali

• della conservazione dei livelli occupazionali

20

Page 21: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Conservazione dei livelli occupazionali

Differenze tra art. 104bis e art. 105

Affitto di azienda art. 104 bis:

Nella scelta dell’affittuario il criterio conservativo dei posti di lavoro è

preminente rispetto al corrispettivo ricavabile.

Cessione (art. 105):

E’ preminente la ricerca della soddisfazione della massa creditoria

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

Art. 104 bis

21

Page 22: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Mantenimento dei diritti dei lavoratori

Art. 2112 c.c.

Art. 5 Direttiva UE n. 2001/23

Art. 47, c.5, L. 428/1990

Art. 8, L. 148/2011

L’accordo sindacale deve essere preceduto da una comunicazione inviata dal Curatore

e dal cessionario almeno 25 giorni prima la data del trasferimento.

Da un punto di vista temporale le consultazioni dovranno farsi dopo il deposito della

documentazione con l’esito della procedura competitiva attuata, e prima della stipula

effettiva del contratto.

L’inosservanza del termine comporta la eventuale azione di condotta antisindacale ma

non invalida l’atto di trasferimento: problema superabile attesa la specialità del

fallimento.

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

Art. 104 bis

22

Page 23: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme

previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere

il diritto del curatore di procedere alla ispezione della

azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le

obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla

legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può

essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la

corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da

corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

Art. 104 bis

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104bis c. 3: forma del contratto di affitto & particolari diritti spettanti al

curatore nel contratto di affitto

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

23

Page 24: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Forma del contratto di affitto

Si seguono le forme ordinarie ex art. 2556 c.c.

• Atto pubblico o scrittura privata autenticata

• Iscrizione del contratto nel registro delle imprese

Consegnare al notaio autorizzazione alla stipula da parte del

Giudice Delegato al fine di far accertare la corretta

integrazione dei poteri da parte del curatore.

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

Art. 104 bis

24

Page 25: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104 bis

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

Clausole obbligatorie di tutela specifica a favore della procedura:

Ispezioni il diritto del curatore a procedere alla ispezione della azienda;

Garanzie è richiesta la prestazione di idonee garanzie (es. clausole risolutive

espresse – fideiussioni a prima richiesta) per tutte le obbligazioni dell'affittuario

derivanti dal contratto e dalla legge (pagamento canoni – obblighi di manutenzione)

anche al termine dell’affitto ( conservazione delle normali scorte – differenze

inventariali)

il diritto di recesso può però essere esercitato dal curatore sentito il comitato dei

creditori (parere obbligatorio ma non vincolante) , con la corresponsione all'affittuario

di un giusto indennizzo da corrispondergli in prededuzione. Opportuno fissare

preventivamente nel contratto i criteri ed i parametri di riferimento nonché tutti gli

elementi necessari per calcolare l’entità effettiva dell’indennizzo.

25

Page 26: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Il contenuto facoltativo convenzionale

• Divieto di sublocazione o concessione in uso a terzi a

qualunque titolo (es. comodato)

• Esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue

• Gestire l’azienda senza modificarne la destinazione

• Conservare funzionalità complesso aziendale

• Scioglimento del contratto di affitto per revoca del fallimento

• Proposta irrevocabile di acquisto garantita

Art. 104 bis

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

26

Page 27: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

La durata dell'affitto deve essere compatibile con le

esigenze della liquidazione dei beni.

Art. 104 bis

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104bis c. 4: durata dell’affitto

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

27

Page 28: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere

concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del

giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei

creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione

del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore,

entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può

esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal

ricevimento della comunicazione.

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104bis c. 5: diritto di prelazione a favore dell’affittuario

Art. 104 bis

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

28

Page 29: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104 bis

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DELL'AFFITTUARIO

La possibilità di concedere il diritto di prelazione permette al curatore una migliore

contrattazione col potenziale affittuario ed è opportuna come mezzo per incentivare

l’affittuario ad eseguire investimenti nell’azienda.

AUTORIZZAZIONE può essere concesso solo previa espressa autorizzazione del

giudice delegato e previo parere favorevole (vincolante se è negativo) del comitato dei

creditori.

CONCESSO IL DIRITTO esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di

vendita dell'azienda o del singolo ramo (a seguito di pubblicità e procedura competitiva ed

individuazione del miglior contraente)

il curatore, entro 10 giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di

prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

INOSSERVANZA CLAUSOLA PRELAZIONE diritto di risarcimento da parte

dell’affittuario.

29

Page 30: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di

aziende, non comporta la responsabilità della procedura per

i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto

previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai

rapporti pendenti al momento della retrocessione si

applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III

del titolo II.

Art. 104 bis

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104bis c. 6: retrocessione dell’azienda

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

30

Page 31: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Art. 104 bis

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

RETROCESSIONE DALLA AZIENDA

SORTE DEI DEBITI CONTRATTI DURANTE L’AFFITTO

E DEI RAPPORTI PENDENTI

La cd. “circolazione regressiva” si può verificare per :

• risoluzione del contratto per inadempimento

• recesso da parte del curatore per consegna ad un terzo acquirente diverso dall’affittuario

• scadenza fisiologica del contratto

IN CASO DI RETROCESSIONE :

• Nessuna responsabilità della procedura per i debiti maturati durante l’affitto con esplicita

deroga agli art. 2112 c.c. (diritti dei lavoratori) e 2560 c.c. (debiti relativi all’azienda

ceduta);

• Applicazione della disciplina della sezione IV- effetti del fallimento sui rapporti giuridici

preesistenti – art. 72 e segg.- a tutti i rapporti pendenti.

Non è necessaria la procedura informativa sindacale ex Legge n. 428/1990, perché il

trasferimento avviene in senso inverso

31

Page 32: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)

LA FISCALITÀ DIRETTA ED INDIRETTA DEI CANONI D’AFFITTO

Affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale

• imposta registro proporzionale 3%

• canone distinto: parte mobiliare 3% - parte immobiliare 2%

Affitto di ramo d’azienda dell’imprenditore individuale

ovvero se il locatore è una società

• Applicazione dell’Iva

• Imposta di registro in misura fissa di euro 200 ovvero nella misura dell’1% qualora

l’azienda comprenda fabbricati il cui valore prevale sulla parte mobiliare (art.35,

comma 10-quater, D.L. 223/06).

Art. 104 bis

32

Page 33: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli

seguenti del presente capo è disposta quando risulta

prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale,

di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in

blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei

creditori.

Art. 105

Modena, 12 Aprile 2016

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105 c.1: La liquidazione dei beni

La vendita dei beni nel fallimento

33

Page 34: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Il Curatore effettua la liquidazione dell’attivo secondo il programma di liquidazione.

L’art. 105 L.F. c. 1 indica però una gerarchia di soluzioni liquidatorie privilegiando

la conservazione dell’eventuale avviamento, del parco clienti, della tecnologia, della

capacità produttiva e delle maestranze, da realizzarsi mediante la vendita dell’intera

azienda o dei suoi rami:

Vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici

individuabili in blocco

solo se questa soluzione non è percorribile o utile per una maggiore soddisfazione dei

creditori, il curatore procede alla liquidazione atomistica dell’attivo:

Liquidazione dei singoli beni del fallito

Art. 105

34

Page 35: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

IN APPOSITA SEZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

( ART. 104 TER C.2 LETT. D)

IL CURATORE DEVE INDICARE:

• La possibilità di cessione dell’azienda o dei rami di essa cedibili

E in caso ciò sia possibile

• Le modalità di determinazione del prezzo

• Le garanzie che assistono la vendita

• L’ esistenza di un diritto di prelazione (da preesistente contratto di affitto)

• Le modalità di vendita

• La forma di vendita

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105

35

Page 36: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso

è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in

conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice

civile.

Art. 105

Modena, 12 Aprile 2016

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105 c. 2: Modalità & forma vendita azienda

36

Page 37: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

MODALITÀ DI VENDITA

Adozione di procedure competitive, da eseguirsi con adeguate forme di pubblicità e

predisposizione di perizia di stima: stesse modalità previste dall’art. 104 bis c.2

FORMA DEL CONTRATTO

conforme all’art. 2556 c.c.

Il contratto deve essere provato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

da iscrivere al Registro imprese.

Se nell’azienda ceduta sono compresi anche immobili è necessaria la relativa

trascrizione.

Se si sceglie la forma della vendita coattiva secondo il rito del codice di procedura

civile, l’atto di trasferimento è il decreto del Giudice delegato che dev’essere

anch’esso trascritto al registro imprese.

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105

37

Page 38: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Iscrizione al Registro imprese e la trascrizione

Estremamente importanti in quanto la loro omissione comporterebbe in capo al

fallimento la responsabilità per le obbligazioni assunte dal cessionario.

L’iscrizione della cessione dell’azienda al Registro delle imprese è rilevante

anche con riferimento a quanto previsto all’art. 105, comma 6, L.F., secondo cui

la cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica

al debitore ceduto o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi.

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105

38

Page 39: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Nell‘ambito delle consultazioni sindacali relative al

trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i

rappresentanti dei lavoratori possono convenire il

trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze

dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di

lavoro consentite dalle norme vigenti.

Art. 105

Modena, 12 Aprile 2016

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105 c. 3: sorte dei rapporti di lavoro

Disposizioni derogative volte a favorire la cessione dell’azienda,

in linea con le disposizioni già volte a favorire il suo affitto (art. 104 bis)

39

Page 40: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità

dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende

cedute, sorti prima del trasferimento.

Art. 105

Modena, 12 Aprile 2016

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105 c. 4: debiti - deroga all’art. 2560 c.c. per il cessionario

Disposizione derogativa volta a favorire la cessione dell’azienda

40

Page 41: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività

e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni

o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa

comunque la responsabilità dell'alienante prevista

dall'articolo 2560 del codice civile.

Art. 105

Modena, 12 Aprile 2016

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105 c. 5: deroga all’art. 2560 c.c. per il fallimento

41

Page 42: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche

in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha

effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione

del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il

debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

Art. 105

Modena, 12 Aprile 2016

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105 c. 6: la sorte dei crediti dell’azienda ceduta

Si veda commento al comma 2

42

Page 43: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque

prestate o comunque esistenti a favore del cedente,

conservano la loro validità e il loro grado a favore del

cessionario.

Art. 105

Modena, 12 Aprile 2016

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105 c. 7 sorte delle garanzie esistenti sui beni dell’azienda

43

Page 44: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Il curatore può procedere alla liquidazione anche

mediante il conferimento in una o più società,

eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami

della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti

contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante

ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le

disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione.

Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Art. 105

Modena, 12 Aprile 2016

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105 c. 8: il conferimento d’azienda

44

Page 45: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante

accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene

alterata la graduazione dei crediti.

Art. 105

Modena, 12 Aprile 2016

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105 c. 9: l’accollo di debiti a deconto del prezzo offerto

45

Page 46: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

ACCOLLO DEI DEBITI

La non cessione dei debiti pregressi (situazione principe) può essere derogata

per accordo tra le parti: a deconto del prezzo di vendita si può prevedere

l’accollo di debiti da parte dell’acquirente (es. TFR)

Cessione tutti i debiti: nessun problema di par-condicio

Cessione parziale dei debiti: oggetto della cessione possono essere solo i

crediti che troverebbero comunque capienza nel patrimonio fallimentare

cristallizzato.

Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)

Art. 105

46

Page 47: AFFITTO e CESSIONE di azienda nel fallimento · • Diritto di prelazione dell’affittuario Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.) Art. 104 bis 15. La stipula

Modena, 12 Aprile 2016

Su tutte le attività di vendita e sugli atti di

liquidazione vi è il controllo del Giudice

Delegato, che può arrivare a sospendere l'attività

di vendita, o impedirne il perfezionamento.

Il Giudice non procede di sua iniziativa, ma su

istanza degli interessati, secondo quanto disposto

dall’art. 108 l.f.

Affitto e vendita di azienda nel fallimento ( Art. 108 l.f.)

Art. 108

47