4- "strutture alberghiere" 38pag

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La norma di prevenzione incendi per le strutture alberghiere 1 ing. Marisa Cesario Comandante Provinciale VVF COSENZA

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"La norma di prevenzione incendi per le Strutture Alberghiere" 38pag. Ing. MarisaCesario 2016

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La norma di prevenzione incendi

per le strutture alberghiereper le strutture alberghiere

1

ing. Marisa Cesario ComandanteProvinciale VVF COSENZA

OBIETTIVI PRIMARI DELLA PREVENZIONE

INCENDI

• Secondo le recenti norme tecniche di prevenzione incendi

approvate con D.M. 3 agosto 2015 (c.d. “codice di

prevenzione incendi”), progettare la sicurezza antincendio

di un'attività significa individuare le soluzioni tecniche

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della

prevenzione incendi , che sono rappresentate da: prevenzione incendi , che sono rappresentate da:

• Sicurezza della vita umana e incolumità delle persone;

• Tutela dei beni;

• Tutela dell'ambiente.

2

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRIMARI

Secondo il “codice di prevenzione incendi”, tali obiettivi

primari si intendono raggiunti se le attività sono

progettate, realizzate e gestite in modo, da garantire, tra

le altre cose, anche la continuità d'esercizio per le opere

strategiche.

Ciò in aggiunta a quanto previsto per il ben noto requisito

essenziale di sicurezza in caso d'incendio di cui alla

3

essenziale di sicurezza in caso d'incendio di cui alla

direttiva 89/106/CEE:

- garantire stabilità delle strutture portanti per un tempo determinato; - limitare produzione e propagazione dell’incendio all'interno attività; - limitare la propagazione di un incendio ad attività vicine; - garantire la sicurezza degli occupanti; - garantire la sicurezza dei soccorritori.

STRUTTURE ALBERGHIERE

.

• Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo

regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R.

1 agosto 2011, n. 151, le “strutture ALBERGHIERE

” con oltre 25 posti letto sono ricomprese al p.to 66 ” con oltre 25 posti letto sono ricomprese al p.to 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).

4

N. ATTIVITA’

Alberghi, pensioni, motel, villaggi

albergo, resi-denze turistico alber-

A B C

≤ 50 ≤ 100 > 100

ATTIVITA SOGGETTE A CONTROLLO VVF

(Attività n. 68 dell’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151)

albergo, resi-denze turistico alber-

ghiere, studentati, villaggi turistici,

alloggi agrituristici, ostelli per la

gioventù, rifugi alpini, bed &

breakfast, dormi-tori, case per

ferie, con oltre 25 posti-letto.

≤ 50 ≤ 100 > 100

posti posti posti

letto letto letto

Strutture turistico-ricettive nell’aria

aperta (campeggi, villaggi-turistici,

ecc.) con capacità ricettiva superiore a

400 persone.

Strutture turistico-ricettive

all’aria aperta

66

Regola tecnica di riferimento

D.M. 9 aprile 1994 -Approvazione della regola tecnica

di prevenzione incendi per la costruzione e l'eserci-

zio delle attività ricettive turistico – alberghiere

6

zio delle attività ricettive turistico – alberghiere

• GU n. 116 del 20/5/1994 ;

DM 6/10/2003 Regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prev. incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9/4/1994).

GU n. 239 del 14/10/2003.

DECRETO 14 luglio 2015 .

Disposizioni di prevenzione incendi per le attività

ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto

superiore a 25 e fino a 50.

GU n. 170 del 24/07/2015;

7

ATTIVITA SOGGETTE ALLA REGOLA TECNICA

a) alberghi;

b) motel;

c) villaggi-albergo;

d) villaggi turistici;

e) esercizi di affittacamere;

f) case ed appartamenti per vacanze *;

g) alloggi agroturistici;

8

g) alloggi agroturistici;

h) ostelli per la gioventù;

* Le attività classificate come “case e appartamenti per vacanze”

dall’Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione

del DM 9/4/1994. Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n. 36

dell’11/12/1985, non sono soggette a controllo VV.F. (Nota prot. n.

P1230/4122/1 sott. 3 del 8/11/2001). Con l'entrata in vigore il 7/10/2011

del nuovo regolamento di prevenzione incendi, le “case per ferie” sono

ricomprese al p.to 66 dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

La capacità portante delle

strutture sia garantita per un

determinato periodo di tempo

Obiettivi:

Direttiva 89/106/CEE del 21.12.1988

Sicurezza in caso di incendio:le costruzioni devono essere

progettate e costruite in modo tale che, nel caso di sviluppo

di incendio:

9

determinato periodo di tempo

La produzione e propagazione

di fiamme di fumi all’interno

delle costruzioni sia limitata

La propagazione dell’incendio

alle costruzioni vicine sia

limitata

Gli occupanti possano

abbandonare la costruzione o

10

abbandonare la costruzione o

essere messi in salvo

La sicurezza delle squadre

di soccorso sia presa in

considerazione

Misure di sicurezza

sono basate sui seguenti principi generali:– resistenza al fuoco delle costruzioni

– suddivisione degli spazi (compartimentazione) per attività omogenee

11

– protezione delle aperture verticali

– protezione delle aree a rischio

– limitazioni nell’uso di materiali combustibili di arredamento e di rivestimento

– previsione di adeguate “vie di uscita”

– controllo della diffusione dei fumi

– appropriate misure impiantistiche

– rigorose misure di gestione della sicurezza

Titolo I

Definizioni e classificazioni

12

ALCUNE DEFINIZIONI

SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e

comunicante con una via di esodo verticale od in essa

inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla

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fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali

da garantire la permanenza di persone con ridotte o

impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.

Ubicazione

• in edifici isolati

• in edifici a destinazione mista, o contigui, ad attività del D.M. 16/2/1982, limitatamente a:

64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto

14

64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto

ministeriale 16 febbraio 1982

Resistenza al fuoco

edifici di altezza antincendio < 24 m

R/REI 60

edifici di altezza antincendio > 24 m <54 m

15

edifici di altezza antincendio > 24 m <54 m

R/REI 90

edifici di altezza antincendio > 54 m

R/REI 120

Resistenza al fuoco

ATTIVITA’ ESISTENTI

edifici di altezza antincendio < 12 m

R/REI 30

edifici di altezza antincendio > 12 m <54 m

16

edifici di altezza antincendio > 12 m <54 m

R/REI 60

edifici di altezza antincendio > 54 m

R/REI 90

Resistenza al fuoco

ATTIVITA’ ESISTENTI

In alternativa é consentito che gli elementi strutturali portanti

e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI

secondo quanto indicato nella seguente tabella: (DM 6/10/2003)

edifici di altezza antincendio > 12 m <24 m

R/REI 45 * o R/REI 30 **

17

R/REI 45 * o R/REI 30 **

edifici di altezza antincendio > 24 < 54 m

R/REI 45 **

edifici di altezza antincendio > 54 m

R/REI 60 *** Condizioni 1

** Condizioni 2

Reazione al fuoco

atri, corridoi, disimpegni, scale, …

– max 50% classe 1, rimanente classe 0

pavimentazioni classe 2

18

pavimentazioni classe 2

rivestimenti parete, controsoffitti classe 1

tende classe 1

materiali isolanti in vista

– classe 1 o 1-0, 0-1, 1-1

Reazione al fuoco

mobili imbottiti

– poltrone, poltrone letto, divani, divani letto,

sedie imbottite classe 1 IM

19

sedie imbottite classe 1 IM

materassi classe 1 IM

sedie non imbottite classe 2

prodotti vernicianti per rivestimenti lignei

classe 1

Sistemi di vie di uscita

• affollamento

• capacità di deflusso

• lunghezza delle vie di uscita

Misure per l’esodo in caso di emergenza

20

• lunghezza delle vie di uscita

• larghezza delle vie di uscita

• caratteristiche delle vie di uscita

Scale attività nuove

Numero di piani fuori terra (P) Tipologia scale antincendio Numero minimo

di scale (S)

P =1 Nessuna caratteristica S ≥ 1

se tutte le camere hanno accesso

dall’esterno

P = 2 Nessuna caratteristica S ≥ 1 P = 2 Nessuna caratteristica S ≥ 1

se la lunghezza dei corridoi e ≤

15 m

e se il percorso verso un luogo

sicuro e ≤ 40 m

3 ≤ P ≤ 6 Scale protette S ≥ 2

contrapposte

P > 6 Scale a prova di fumo S ≥ 2

contrapposte

21

Scale in attività esistenti

Numero di

piani

fuori terra

(P)

Numero di piani

pertinenti destinati

ad alloggio (N)

Altezza

antincend

io

(A)

Tipologia

scale

antincendio

Numero

Minimo

di scale (S)

Ulteriori

Condizioni

P ≤ 2 N = P – Nessuna

caratteristica

S ≥ 1 Vd. par. 19.6

P = 4 N = P – Nessuna

caratteristica

S ≥ 1 Vd. par. 19.6 e

20.4.2

3 ≤ P ≤ 6 N = P – Protetta S ≥ 1 Vd. par. 19.6

P > 6 N ≤ 6 A ≤ 24 m Protetta S ≥ 1 Vd. par. 19.6 e

20.4.2

P > 6 N = P A ≤ 24 m Protetta

con accostamento

mezzi VVF

A prova di fumo

S ≥ 1 Vd. par. 19.6 e

20.4.2

P > 6 N = P A ≤ 32 m Prova di fumo

Esterna

S ≥ 1 Vd. par. 19.6

P > 6 N = P A ≤ 32 m Protetta S ≥ 1 Vd. par. 19.6 e

20.4.2

P > 6 N = P A > 32 m Prova di fumo S ≥ 2 Vd. par. 19.6 e

20.4.1

22

Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il D.M. 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli

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tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

(Art. 3.2 dell'allegato al DM 15 settembre 2005: Vano protetto)

Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: - le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli

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caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; - tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento.

Art. 3.3 dell'allegato al DM 15 settembre 2005: Vano a prova di fumo)

Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: -le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo.- È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti relativi ad ascensori antincendio e ascensori di soccorso; - le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e

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- le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; - le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di fumo.

(Art. 7 dell'allegato al DM 15 settembre 2005

disciplina i vani di corsa per ascensore

antincendio)

Il vano di corsa, per un ascensore antincendio,

deve rispondere alle caratteristiche indicate al

26

deve rispondere alle caratteristiche indicate al

punto 3.3 dell'allegato al 15 settembre 2005 ed

alle seguenti ulteriori misure riportate al presente

articolo.

Aree o impianti a rischio specifico

– locali adibiti a depositi

– locali adibiti a servizi generali

– impianti di distribuzione di gas combustibili

– impianti di condizionamento e di ventilazione

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– impianti di condizionamento e di ventilazione

– impianti di estinzione degli incendi

– impianti di rivelazione incendi ed allarme

impianti a regola d’arteimpianti a regola d’arte

Per gli impianti di protezione attiva contro

l'incendio si applica il DM 20/12/2012 "Regola

tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di

protezione attiva contro l'incendio installati nelle

attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Le disposizioni del decreto si applicano agli

impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti

28

impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti

alla data di entrata in vigore (4 aprile 2013) del

decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di

interventi comportanti la loro modifica sostanziale,

così come definita nella regola tecnica allegata al

decreto. Per gli “impianti esistenti” (senza

modifiche sostanziali) rimangono valide le

disposizioni precedenti.

Alberghi in edifici pregevoli: basta la sola

Fire Safety Engineering?

L’adeguamento antincendio delle strutture

alberghiere nei centri storici

29

alberghiere nei centri storici

Criticità comuni a tutte le residenze storiche

Le principali criticità che spesso si individuano in una residenza storica sono:

– larghezza delle vie di esodo e dei varchi limitata, specialmente se ai piani

intermedi vi sono i saloni per cerimonie;

– affitto dei saloni a società di catering per cerimonie; geometria degli ambienti

irregolare e tortuosa;

– scale centrali che immettono nell’atrio di ingresso e non direttamente all’esterno;

– presenza di tendaggi, arazzi, rivestimenti, arredi imbottiti di pregio ma non

classificati ai fini della reazione al fuoco;

– resistenza al fuoco strutture portanti di difficile determinazione; larghezza e

30

– resistenza al fuoco strutture portanti di difficile determinazione; larghezza e

regolarità delle scale interne soprattutto avvicinandosi ai piani più in alto;

– difficoltà di realizzare compartimentazioni tradizionali che rispettino i vincoli

architettonici della struttura;

– difficoltà e spesso impossibilità, di ubicare infrastrutture esterne (scale emergenza

esterne);

– difficoltà di sostituzione infissi storici con infissi resistenti al fuoco, difficoltà di

filtrare le scale a tutti i piani;

– difficoltà di incremento di prese elettriche e di condutture elettriche;

– spesso sono da rialimentare vecchi lampadari e lampade storiche;

Criticità comuni a tutte le residenze storiche

• gruppi termici e cucine inseriti nella volumetria della residenza,

anche se ormai la tendenza è di decentrare almeno i generatori di

calore installando moduli termici da esterno;

• aree di deposito con limitata aerazione;

e, non ultimo,

31

• la presenza di ospiti cui non è, ovviamente, possibile dare

indicazioni su come devono gestire la camera o su come devono

lasciare porte e finestre in accordo alle condizioni di simulazione dello

scenario; infine lo staff a servizio dell’albergo, per il quale, invece, è

possibile rendere efficiente la risposta ai fini della gestione del fattore

umano.

Di cosa si tratta?

Piano straordinario biennale perl’adeguamento alle norme antincendiodelle strutture ricettive con oltre 25

30.03.2012

Pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale del 30.03.2012

delle strutture ricettive con oltre 25posti letto, entrato in vigore, infatti, afine aprile, mettendo fine alle numeroseproroghe che si sono succedute negliultimi anni, relativamente all’obbligo peri gestori di alberghi e struttureturistiche di adeguarsi alle disposizionidi prevenzione incendi.

In vigore dal 29/04/2012

Primo passo: istanza di ammissione al piano

;

1. Corredata di: documentazione tecnica attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5; richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio, per le strutture ricettive oltre 50 posti lettose il progetto è stato già approvato, si indicano gli estremi identificativi dell’approvazione;

;estremi identificativi dell’approvazione;programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

entrata in vigore: 29 maggio 2012Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore: 29 maggio 2012

punto 9 impianti elettrici;punto 10 sistemi di allarme;punto 11.2 estintori;punto 12 impianti di rivelazione e segnalazione incendi, per le sole

strutture ricettive per le quali il DM 9.4.1994 ed il DM 16.10.2003 ne prevedono l'obbligo;

punto 13 segnaletica di sicurezza;punto 14 gestione della sicurezza;punto 15 addestramento del personale;

Art.5

punto 15 addestramento del personale;punto 17 istruzioni di sicurezza;punto 20.2 larghezza delle vie di uscita;punto 20.3 larghezza totale delle uscite, con possibilità di prevedere

la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate;

punto 20.5 vie di uscita ad uso promiscuo, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo.

Cosa succede se, pur non avendo adeguato lastruttura alle prescrizioni antincendio (assenzadi CPI), non si presenta domanda di ammissioneal piano oppure non si viene ammessi?

In caso di omessa presentazione dell'istanza, o diIn caso di omessa presentazione dell'istanza, o dimancata ammissione al piano straordinario, sonoapplicabili le sanzioni previste dall’articolo 4 delDPR 151/2011. Il Comando provvede anche a darecomunicazione alle autorità competenti deiprovvedimenti adottati.

Il Comando, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delladomanda, si esprime sull'ammissione al piano ed effettua icontrolli volti ad accertare il rispetto dei requisiti disicurezza antincendio previsti. I controlli, attraverso visitetecniche, sono disposti dal Comando anche con metodo acampione: in caso di accertata carenza dei requisiti e deipresupposti per l'esercizio dell’attività, il Comando adottapresupposti per l'esercizio dell’attività, il Comando adottamotivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivitàad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda aconformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici diprevenzione incendi detta attività entro un termine di 45giorni.

Di cosa si tratta?

Proroga dei termini previsti perProroga dei termini previsti percompletare l’adeguamento delledisposizioni previste nel piano

LEGGE 27 febbraio 2015, n.11

Pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n.49 del 28.02.2015

disposizioni previste nel pianostraordinario biennale al 31 ottobre2015

Differimento dei termini per gliDifferimento dei termini per gliadempimenti previsti dal DPR151/2011 per le nuove attività al07 ottobre 2016

Grazie per l’attenzione