3. commercio elettronico indiretto

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IL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO Dott. Enrico La Rosa Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia 5 Marzo 2015

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IL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Dott. Enrico La Rosa Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia

5 Marzo 2015

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Ai fini iva si applica una disciplina particolare per le "vendite a distanza", per tali intendendosi le vendite in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, comprese le vendite a domicilio e quindi anche quelle riconducibili al c.d. "commercio elettronico indiretto".

Commercio elettronico indirettoLe vendite a distanza

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Nell’ambito delle vendite nei confronti di consumatori finali italiani, l'art. 22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972 esonera dall'obbligo di fatturazione le vendite per corrispondenza e a domicilio salvo, naturalmente, che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Commercio elettronico indirettoLe vendite a distanza

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Peraltro, per effetto dell'art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, le predette vendite non sono soggette nemmeno all'obbligo di certificazione mediante scontrino e ricevuta fiscale.

Commercio elettronico indirettoLe vendite a distanza

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Il venditore ha di fatto il solo obbligo di annotare, entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione, i corrispettivi giornalieri delle vendite nel “registro dei corrispettivi”, (articolo 24 del Dpr n. 633/1972).

Commercio elettronico indirettoLe vendite a distanza

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Attenzione:questo esonero vale solo per le cessioni di beni a distanza verso consumatori finali e mai per le prestazioni di servizi.

Commercio elettronico indirettoLe vendite a distanza

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L’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, se da un lato rappresenta certamente un’agevolazione, dall’altro può rivelarsi un handicap in caso di merce resa dal cliente.

Commercio elettronico indirettoIl reso di merce

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Nel caso di reso di merce, infatti, ove non sia stata emessa la fattura di vendita il venditore, è abilitato a rettificare in meno l’Iva dovuta solo se è possibile individuare il collegamento tra la vendita originaria e la successiva restituzione della merce.

Commercio elettronico indirettoIl reso di merce

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A tal fine, secondo quanto specificato nella Risoluzione 274/E del 5 novembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate, il verificatore deve essere in grado, dalla documentazione in possesso del venditore, di individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento probante l'acquisto originario.

Commercio elettronico indirettoIl reso di merce

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Elementi quali: le generalità del soggetto acquirente; l'ammontare del prezzo rimborsato; il "codice" dell'articolo oggetto di restituzione e il "codice di reso" (quest'ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).

Commercio elettronico indirettoIl reso di merce

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Inoltre, mediante la corretta tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, in sede di verifica fiscale, deve essere possibile rilevare la movimentazione fisica del bene che è stato oggetto di restituzione.

Commercio elettronico indirettoIl reso di merce

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La risoluzione non lo dice è, però, ragionevole ritenere che tutta la procedura sopra indicata possa essere espletata anche nel caso di imprese non tenute alla contabilità di magazzino.

Commercio elettronico indiretto.Il reso di merce.

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Ove, dunque, sia stata emessa fattura di vendita, l’impresa

venditrice è abilitata a recuperare l’Iva addebitata semplicemente mediante emissione di nota di

variazione in diminuzione, secondo quanto previsto dall’art. 26 del Dpr

633/1972.

Commercio elettronico indirettoIl reso di merce

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Per tutto il resto, al commercio elettronico indiretto, si applicano le regole iva ordinarie delle cessioni di beni interne, delle esportazione e delle cessioni in ambito comunitario.

Commercio elettronico indiretto

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Per la facilità con cui il commercio elettronico in generale si trova ad avere a che fare con soggetti stranieri, merita qualche parola la particolare disciplina che in ambito europeo, ai fini della tassazione indiretta, soggiacciono le transazioni di commercio elettronico diretto verso i consumatori finali.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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Nel caso di vendite nei confronti di consumatori finali residenti in altri paesi Ue (B2C), si applica un regime speciale per la territorialità applicabile alle vendite a distanza (artt. 40, comma 3 e comma 4 , del DL 331/1993).

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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Tale regime prevede che le vendite sono imponibili in Italia (tassazione all’origine) a seconda se il cedente italiano, sia nell’anno precedente, sia in quello in corso, ha effettuato, nello stato membro di destinazione della cessione comunitaria, vendite a distanza di ammontare globale inferiore ad una determinata soglia.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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Finché si rimane al disotto della soglia, quindi, l’operazione è imponibile in Italia e il venditore sarà soggetto a tutta la normativa italiana in materia d’iva (aliquote, non obbligatorietà di fatturazione, annotazione sui corrispettivi etc.. ).

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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Tali soglie (in inglese thresholds), per lo più comprese tra un massimo di € 100.000,00 ed un minimo di € 35.000,00, sono definite dalla disciplina interna di ciascuno dei 28 Stati membri potenziali destinatari dei beni.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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La tabella, continuamente aggiornata, può essere reperita accedendo a:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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Nel caso invece che il fatturato nello stato membro di destinazione della cessione comunitaria superi la soglia come precedentemente individuata, immediatamente cambierà l’applicazione del criterio territoriale e l’operazione sarà imponibile in quello stesso stato.

Territorialità C.E. Indiretto.Cessioni a clienti Ue consumatori finali.

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Il cedente sarà, quindi, tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale, ovvero ad identificarsi direttamente ai fini dell’assolvimento dell’iva.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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Si capisce quindi come questo possa diventare un ostacolo insormontabile per alcune imprese da valutare bene già in fase di start up.Fondamentale, anche, il costante monitoraggio delle soglie che possono variare ad ogni periodo d’imposta.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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Anche qualora la suddetta soglia non fosse stata superata il cedente può comunque optare per l’applicazione dell’imposta nell’altro stato membro dandone comunicazione all’amministrazione finanziaria italiana. Tale opzione ha effetto fino a quando non viene revocata e, in ogni caso, vale per almeno 3 anni.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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La stessa opera dal 1° gennaio dell’anno in corso, se esercitata in sede di dichiarazione Iva (VO10) annuale relativa all’anno precedente, oppure dal momento in cui viene esercitata nel caso di inizio dell’attività. La revoca (VO11) va comunicata all’Agenzia delle Entrate nell’ambito della dichiarazione annuale e ha effetto dall’anno in corso.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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PAESE SOGLIA DI ESONERO PAESE SOGLIE DI ESONERO

Belgio 35.000 € Austria 35.000 €

Danimarca 37.508 € Finlandia 35.000 €

Francia 100.000 € Repubblica Ceca 41.510 €

Germania 100.000 € Estonia 35.000 €

Gran Bretagna 84.541 € Cipro 35.000 €

Grecia 35.000 € Lettonia 35.000 €

Irlanda 35.000 € Lituania 36.203 €

Lussemburgo 100.000 € Ungheria 35.000 €

Portogallo 35.000 € Malta 35.000 €

Spagna 35.000 € Polonia 38.307 €

Italia 35.000 € Slovenia 35.000 €

Olanda 100.000 € Slovacchia 35.000 €

Romania 26.419 € Svezia 35.935 €

Tabella riepilogativa della soglia fissata dai singoli Stati membri per l’applicazione del regime speciale delle vendite a distanza effettuate nei confronti dei soggetti residenti nei loro territori. MARZO 2014

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E’ chiaro come una soglia più alta sia indice di una politica più tesa a voler facilitare l’ingresso sul mercato interno di operatori comunitari e viceversa in caso di soglie più basse.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue consumatori finali

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Nel caso in cui, invece, l’acquirente, residente in un altro stato membro, sia un soggetto passivo iva (B2B), siamo, ovviamente di fronte a «normali» operazioni intracomunitarie, disciplinata dagli artt. 41 e seguenti del Dl 331/1993, con tutti gli obblighi e le difficoltà connesse (imponibilità a destino e reverse charge in capo al committente, compilazione degli Intrastat..).

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B

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Il cedente, iscritto al Vies, entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei prodotti, emetterà fattura, senza applicazione dell’Iva, indicandovi il proprio numero identificativo Iva e quello del cliente estero.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B

Page 30: 3. commercio elettronico indiretto

Sulla fattura bisognerà fare attenzione ad apporre la dicitura in italiano: “Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 331/1993–inversione contabile”. L’operazione sarà, inoltre, oggetto di comunicazione attraverso il modello Intrastat.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B

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La fattura deve essere emessa all’atto della consegna o spedizione dei beni. Se anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, viene incassato il corrispettivo, la fattura deve essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui è stato incassato il corrispettivo.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B

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Se, dunque, il pagamento della fornitura viene eseguito all’atto della compilazione dell’ordine, mediante carta di credito o Paypal, è necessario emettere fattura immediata.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B

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Per le cessioni nei confronti di clienti extracomunitari, indipendentemente dalla soggettività passiva o meno di questi, si tratterà di esportazione e quindi di operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633 del 1972.

Territorialità C.E. IndirettoCessioni a clienti extra Ue