25bis - risposta su sito a quesito n....

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Pagina 1 di 3 Levante Sviluppo SpA – Piazza Cavour – Palazzo Comunale - 19015 L E V A N T O LS Levante Sviluppo SpA La Spezia, 12 ottobre 2011 Referente: Responsabile del procedimento Dott. Ing. Vittorio Petrone [email protected] Tel. 335-7571461 Fax 0187-538852 Oggetto: appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione del Depuratore intercomunale di Levanto e Bonassola in Levanto”. CUP = C63J0000730002 CIG = 288995417C Richiesta di chiarimenti. Una impresa ha formulato la seguente richiesta di chiarimenti (riprodotta in corsivo): "In merito ai requisiti relativi l’attività di progettazione di cui all’art. 2 lettera c.5) del Disciplinare di gara, si chiede se detti requisiti possano essere fatti valere da un’impresa in possesso della qualificazione SOA per attività di progettazione e costruzione per la categoria e classe IIIa, laddove per la categoria Ig possano esser fatti valere da progettista esterno appositamente “indicato”, ovvero, debba, in alternativa, essere indicato progettista/i in possesso di tutti i requisiti per le classi e categorie previste nel disciplinare. " In relazione alla richiesta in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti. L’art. 53, c. 3, del D.Lgs. 16372006 e s.m., così dispone: <<3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto.>> L’art. 92, c. 6, del DPR 207/2010, così dispone: <<6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione: a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro; b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro. Le

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Levante Sviluppo SpA – Piazza Cavour – Palazzo Comunale - 19015 L E V A N T O

LS

LLLLevante SSSSviluppo SpA

La Spezia, 12 ottobre 2011 Referente: Responsabile del procedimento Dott. Ing. Vittorio Petrone [email protected] Tel. 335-7571461 Fax 0187-538852 Oggetto: appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione del

Depuratore intercomunale di Levanto e Bonassola in Levanto”. CUP = C63J0000730002 CIG = 288995417C • Richiesta di chiarimenti.

Una impresa ha formulato la seguente richiesta di chiarimenti (riprodotta in corsivo): "In merito ai requisiti relativi l’attività di progettazione di cui all’art. 2 lettera c.5) del Disciplinare di gara, si chiede se detti requisiti possano essere fatti valere da un’impresa in possesso della qualificazione SOA per attività di progettazione e costruzione per la categoria e classe IIIa, laddove per la categoria Ig possano esser fatti valere da progettista esterno appositamente “indicato”, ovvero, debba, in alternativa, essere indicato progettista/i in possesso di tutti i requisiti per le classi e categorie previste nel disciplinare. " In relazione alla richiesta in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti. L’art. 53, c. 3, del D.Lgs. 16372006 e s.m., così dispone: <<3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2,

gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti

richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto.>> L’art. 92, c. 6, del DPR 207/2010, così dispone: <<6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3,

del codice devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis,

g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione: a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora l'importo delle spese di

progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro; b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro. Le

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imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo

90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione. >> L’art. 2 del Disciplinare di gara, come modificato dall’Avviso di Rettifica pubblicato sulla G.U.C.E. il 01/10/2011, così stabilisce: Sono ammessi alla procedura di gara tutti gli interessati in possesso dei requisiti di legge e, segnatamente: a) …………………..; b) della qualificazione SOA per costruzione e progettazione per categorie e classi di lavori adeguati,

secondo quanto indicato sopra. In caso di ATI si applicano gli artt. 61, 63 e 92 del d.P.R. n. 207/2010 con riguardo al possesso ed frazionamento dei requisiti ed alle quote di partecipazione e di esecuzione dei lavori; oltre alla qualificazione SOA per costruzione e progettazione, ove posseduta dal concorrente, sono richiesti: -i requisiti minimi relativi alla progettazione, indicati al successivo punto c.5), secondo quanto previsto dall’art. 92.6, ult. par. del D.P.R. n. 207/2010, che possono sussistere direttamente in capo allo staff tecnico di progettazione del concorrente, ovvero attraverso l’associazione o l’indicazione di progettisti come previsto dalla medesima richiamata norma; - la dichiarata disponibilità di un tecnico in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d. lgs. n. 81/2008;

c) in difetto di qualificazione SOA nelle predette categorie anche per la progettazione: associazione temporanea con, ovvero indicazione di, un progettista o di un raggruppamento di progettisti di cui all’art. 90 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – nel caso di indicazione di più soggetti questi dovranno organizzarsi in forma di ATI, seguendo le relative disposizioni – in possesso dei seguenti requisiti:

c.1) …………………; c.2) ……………………………….; c.3) …………………………………….; c.4) …………………………………………; c.5) importo minimo della somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di

cui alla Legge n. 143/1949, indicate al precedente art. 1) per i quali l’interessato ha svolto servizi ex art. 252 d.P.R. n. 207/2010 nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando (anni 2001-2010) non inferiore a due volte gli importi globali indicati nello stesso art. 1 per le singole categorie.

Orbene, qualora: � il concorrente sia in possesso di attestazione per progettazione e costruzione per categorie e

classi di lavori adeguati; � ma lo staff di progettazione del concorrente sia in possesso del requisito di aver svolto nella

misura idonea (si vedano le successive tabelle) servizi ex art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando (anni 2001-2010) relativamente a lavori che ricadono nella sola classe e categoria IIIa;

è ammissibile che il possesso del requisito di aver svolto nella misura idonea (si vedano le successive tabelle) servizi ex art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando (anni 2001-2010) relativamente a lavori che ricadono nella sola classe e categoria Ig sia conseguito tramite associazione temporanea con, ovvero indicazione di, un progettista o di un raggruppamento di progettisti di cui all’art. 90 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in possesso appunto del requisito di aver svolto servizi ex art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando (anni 2001-2010) relativamente a lavori che ricadono nella

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classe e categoria Ig, per un importo (dei lavori ) non inferiore a due volte gli importi globali indicati nell’art. 1 del Disciplinare. Si coglie inoltre l’occasione per rammentare che gli importi dei lavori di cui all’art. 1 del Disciplinare sono i seguenti: Classe Categoria Opera Importi in €

dei lavori Categ. Opera ex DPR 34/2000

III A Impianto di depurazione 3.280.000,00 OS 22

I G Opere strutturali e Fondazioni speciali

3.485.000,00 OG1 e OS21

e che, conseguentemente, moltiplicando per due i suddetti importi, si determinano gli importi a cui riferirsi: Classe Categoria Opera Importi in €

dei lavori, moltiplicati per due, relativamente ai quali sono stati prestati i servizi nel decennio 2001-2010

Categ. Opera ex DPR 34/2000

III A Impianto di depurazione 6.560.000,00 OS 22

I G Opere strutturali e Fondazioni speciali

6.970.000,00 OG1 e OS21

Il Responsabile del procedimento Dott. Ing. Vittorio Petrone