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WEB, DESIGN E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Rovigo, 12 Aprile 2010
LA PROTEZIONE DEL SOFTWAREIng. Riccardo Burchielli
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Brevetti Elettronica & TelecomunicazioniSistema di radiodiffusione – US 1927
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Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni
Transistor – US 1950
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Brevetti Elettronica & Telecomunicazioni
Circuito Integrato – US 1964
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Brevetti Elettronica & TelecomunicazioniMouse – US 1970
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Brevetti Elettronica & TelecomunicazioniElaboratore digitale di segnali (DSP) – US 1974
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Le nuove tecnologie elettroniche
1969 - Nascita del mercato del software (rete ARPANET)IBM, indagata per violazione delle norme antitrust, separa l’offerta di hardware e softwareOggi il mercato del software prevale rispetto al mercato dell’hardware
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Brevettazione del software?
Un’invenzione di software (“computer-implemented invention” – CII) è definita
solitamente come un’invenzione implementabile per mezzo dell’uso di un computer, di una rete di computer o altre
apparecchiature programmabili; in pratica, l’invenzione CII deve avere una o più caratteristiche realizzabili totalmente
o parzialmente per mezzo di un programma per elaboratori (“computer
program”).
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Brevettabilità del software
Brevettabilità delle invenzioni aventi una concreta utility:1) Process;2) Machine;3) Manufactures or Articles thereof and Programs (dal 2001 anche in JP) →→ Quindi, anche CII
Situazione negli USA e JP
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Brevettabilità del software
Per essere brevettabili, le invenzioni CIIs devono soddisfare i requisiti base di brevettabilità sanciti dalla CBE:avere carattere tecnico e risolvere un problema tecnicoessere nuoveoffrire un contributo tecnico inventivo rispetto all’arte nota
Situazione in Europa (CBE 1973)
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Brevettabilità del software
Quindi, le invenzioni CIIs brevettabili riguardano esclusivamente soluzioni tecniche nuoveDi conseguenza, il software che non risolve un problema tecnico non è brevettabile in Europa
Situazione in Europa (CBE 1973)
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Brevettabilità del software
In pratica, ciò significa chele invenzioni che utilizzano programmi software per implementare un “business process” (e non un “technical process”) non sono brevettabili (es. un software atto a realizzare un sistema di vendite all’asta tramite Internet non è brevettabile)
Secondo la CBE 1973 un programma per elaboratore non è brevettabile se non ha almeno la potenzialità di causare un ulteriore effetto tecnico oltre le normali interazioni tra HW e SW (es. un software atto ad aumentare l’intensità del segnale fra telefoni cellulari è brevettabile)
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Brevettabilità del software
WTO - Accordo TRIPS (1994)Il conseguimento dei brevetti ed il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al settore tecnologico
Ne derivano discussioni e conferenze ufficiali sulla brevettabilità del software, nonché una revisione dell’art. 52(2) CBE (Giugno 1999)
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Brevettabilità del software
L’opposizione alla brevettazione del software
- Programmatori Open source: no ai brevetti di software tout court
- Eurolinux Alliance: no ai brevetti per software general purpose
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Brevettabilità del softwareL’opposizione alla brevettazione del software
Tuttavia, la brevettabilità del software (principio di ammissibilità alla protezione brevettuale) non significa che qualsiasi software può essere protetto da un brevetto (ma solo un software dotato di novità ed attività inventiva)In particolare, un software open source per sua natura non appare provvisto di attività inventivaI brevetti e l’open source non sono in contrapposizione, ma possono convivere
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Brevettabilità del software
Art. 52(2) CBE - Non sono considerate come invenzioni brevettabili in particolare:a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;b) le creazioni estetichec) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi, o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori elettronici;d) le presentazioni di informazioni
Situazione in Europa (CBE - 1973)
considerati come tali
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Brevettabilità del software
1. (1984) Elaborazione video su computer.E’ brevettabile una metodologia di tipo tecnico controllabile da un programma software (immagine immagazzinabile come segnale elettrico), così come è brevettabile un computer atto a far funzionare un determinato programma software.
Decisioni Ufficio Brevetti Europeo
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Brevettabilità del software
2. (1988) Metodo di visualizzazione di caratteri arabi su un display.Un procedimento che include un programma software non è brevettabile se(i) il metodo non influisce sul funzionamento tecnico o fisico di un dispositivo;(ii) i dati processati non sono parametri operativi del dispositivo;(iii) il metodo non risolve un problema tecnico
Decisioni Ufficio Brevetti Europeo
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Brevettabilità del software
3. (1992) Memoria di un computer.Un’invenzione comprendente caratteristiche funzionali implementate da un software è brevettabile se sono necessarie considerazioni tecniche (“technical considerations” e non più “technical means”) per risolvere il problema tecnico alla base dell’invenzione (è brevettabile inserire, in una memoria nota di un computer, cinque files atti a far realizzare alla CPU cinque diverse e specifiche funzioni).
Decisioni Ufficio Brevetti Europeo
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Brevettabilità del software
4. (1997) Programmi software.Un programma software è brevettabile se possiede un carattere tecnico derivabile da un ulteriore effetto tecnico rispetto a quello che scaturisce dalla normale interazione fisica HW/SW (programmi di controllo di processi industriali, programmi per l’elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche, programmi per il controllo del funzionamento interno di un computer).
Decisioni Ufficio Brevetti Europeo
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Brevettabilità del software
22.10.2008 - Decisione pendente EPO.La Corte d’Appello Europea deve rispondere ad alcune domande relativamente alla brevettabilità del software secondo la CBE, in modo da avere decisioni uniformi da parte degli Esaminatori1) Come formulare le rivendicazioni?2) Quali sono le caratteristiche che conferiscono carattere tecnico alle rivendicazioni?3) Le caratteristiche rivendicate devono causare un effetto tecnico su una entità fisica reale?4) L’attività di programmazione di un computer implica necessariamente un contributo tecnico?
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Brevettabilità del software
Brevettare il software che costituisce una nuova soluzione tecnica inventiva di un problema tecnico; non è necessario riportare nel brevetto il codice sorgente, ma-una serie di fasi o istruzioni, che vengono realizzate da un computer o altro apparecchio programmabile quando si esegue il programma,- un sistema di apparecchiature atte a realizzare tali fasiEs. brevetto europeo concesso EP 0771280Es. brevetto europeo rifiutato EP 1139245
Quale software brevettare?
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Brevettabilità del software
1) software che ottimizzano la gestione delle risorse di un computer o di una rete (p.es.: compressori dati, protocolli di comunicazione (GSM), particolari supporti di memoria, crittografia)
2) software di elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche (p.es.: immagini digitali, segnali elettrici (TV a colori), interazioni CD-ROM/lettori, compressione di dati, selezione dati in una SIM)
3) software che attuano metodi di automazione 4) software che controllano processi di produzione
Quale SW brevettare
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Tutela del software ai sensi del Diritto d’Autore
Non necessaria, ma opportuna (agevole mezzo di prova in caso di contenzioso)Due possibili procedure: •software pubblicato•software non pubblicato Deposito alla SIAE di un CD contenente software in codice sorgente allegato alla domanda (visibile solo in caso di contenzioso su richiesta del Giudice)
Registrazione SIAE
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Diritto d’Autore cumulabile con il Brevetto, in quantoil Diritto d’Autore protegge sostanzialmente l’espressione del software sviluppato (il listato delle istruzioni software di una specifica implementazione) edil Brevetto protegge la logica soggiacente al software sviluppato, indipendentemente dalla particolare implementazione.
Correlazione con la tutela brevettuale
Tutela del software ai sensi del Diritto d’Autore
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Tutela siti web ai sensi del Diritto d’Autore
Sito web considerato opera multimediale
Registrazione SIAE
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Tutela dei database
Tutela giuridica delle banche dati articolata su 2 livelli:•struttura del DB → Diritto d’Autore•contenuto del DB → protezione “sui generis” a salvaguardia degli investimenti del “costitutore”
Successive modifiche del contenuto proteggibili se implicano “investimenti sostanziali”
D.Lgs. 6.5.99, n. 169 – Direttiva 96/9/CE
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Tutela delle interfacce grafiche
Protezione “estetica” dei prodotti industriali è ottenibile anche per le presentazioni di informazioni, quali•interfacce grafiche•pagine web
Legge Modelli
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Brevettabilità in USA
L’Ufficio Brevetti USA, dopo aver affermato la
brevettabilità del software, afferma anche la
brevettabilità dei business methods nel caso State
Street vs. Signature Financial (23.07.1998)
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Il brevetto “1-click” di Amazon.comMetodo computerizzato e relativo sistema per effettuare un ordine, in particolare per ordinare prodotti sulla rete Internet
Brevettabilità in USA
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Brevettabilità in USAIl brevetto Amazon.com sulla “affiliazione” della clientela
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Brevettabilità in USAIl brevetto sulla gestione dinamica
dell’equilibrio di mercato
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Brevettabilità in USAIl brevetto di vendita on-line di biglietti aerei
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Brevettabilità in USAUn brevetto da $15
milioniBroadVision, Inc. li ha ottenuti (Marzo 2000) da Art
Tecnology Group per violazione di brevetto
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Brevettabilità in USADue brevetti da $35 milioni
MercExchange, L.L.C. li ha ottenuti (Maggio 2003) da eBay, Inc. e Half.com, Inc. per violazione di brevetti
Sistema per ricevere immagini di beni in vendita a prezzo fisso tramite mercato elettronico via Internet
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Brevettabilità in USADue brevetti da $35 milioni
MercExchange, L.L.C. ha inoltre concesso varie licenze per lo sfruttamento del suo portafoglio brevettuale
Ricerca (ad esempio comparativa) di beni specificisu più mercati elettronici su Internet
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Brevettabilità in Giappone
L’Ufficio Brevetti Giapponese sta espandendo i settori tecnologici per i cui prodotti e/o procedimenti possono essere concessi brevetti.Nel 1999, business method o modelli commerciali sono stati aggiunti come una forma brevettabile di software.Esame delle domande di brevetto è più severa che negli USA (originalità)
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Brevettabilità in Europa
Improved Pension Benefits SystemDomanda di brevetto europeoEP 332770Deposito: 15.03.88 - respinta
Brevetto statunitense US 4750121Deposito: 03.10.85Concesso il 7.06.1988
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Brevettabilità in EuropaOrientamento EPO
Improved Pension Benefits System: decisione EPO 08.09.2000
il carattere tecnico di un’invenzione è un requisito necessario (CBE) affinché l’invenzione sia brevettabile;un’invenzione consistente in una combinazione di caratteristiche tecniche e non tecniche ed avente nel complesso carattere tecnico è brevettabile; i metodi che implicano soltanto concetti economici e pratiche per attività commerciali non sono brevettabili;una caratteristica di un metodo che riguarda l’uso di mezzi tecnici per uno scopo non tecnico non conferisce carattere tecnico al metodo
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Brevettabilità in Europa
E-Commerce business method:1) business method che utilizzi un software
nuovo e inventivo → brevettabile2) business method che utilizzi un software non
nuovo o non inventivo (o che non utilizzi alcun mezzo tecnico) → non brevettabile
3) business method nuovo ed inventivo che utilizzi un software nuovo → brevettabile, a patto di evidenziare il contributo di originalità rispetto alla tecnica nota
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Barzanò & ZanardoVia del Commercio, 56
36100 VICENZA
Tel. 0444 348210 – Fax 0444 348147