13 interpretazione e oggetto
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INTERPRETAZIONE E OGGETTO DEL NEGOZIO
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INTERPRETAZIONE
• Procedimento con cui si ricostruisce il significato giuridicamente rilevante da attribuire a dichiarazioni negoziali
• Presupposto dell’attività di:1. Qualificazione del contratto: ricondurre il contratto
all’interno di un tipo previsto dalla legge2. Valutazione del contratto: verificare il contratto è
conforme agli interessi perseguiti dalle parti3. Identificazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal
contratto
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CRITERI D’INTERPRETAZIONE
SOGGETTIVA
Ricercano l’effettiva volontà delle parti
OGGETTIVA
Utilizzati quando non è possibile ricostruire la volontà delle parti
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REGOLE DI INTERPRETAZIONE
SOGGETTIVA
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INTENZIONE DEI CONTRAENTI
ART. 1362 C.C.
• indagare quale sia stata la COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI (Comma I)
• valutare il COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI per determinarne la comune intenzione (Comma II)
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INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA
• Le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre , attribuendo a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell’atto
(ART. 1363 C.C.)
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ART. 1364 ESPRESSIONI
GENERALI
ART. 1365 INDICAZIONI
ESEMPLIFICATIVE
In presenza di espressioni generali, il contratto
comprende solo gli oggetti sui quali le parti si siano proposte di contrattare
Quando il contratto contiene
un’esemplificazione, non si presumono esclusi i casi
non espressi
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INTERPRETAZIONE DI BUONA FEDE
• Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1366 C.C.)
• Canone interpretativo che funge da ponte tra le regole di interpretazione soggettiva e oggettiva
Punto di vista soggettivo: valorizza gli interessi perseguiti dalle parti
Punto di vista oggettivo: assegna al contratto il significato conforme all’affidamento voluto dalle parti in base al contesto socio-economico di riferimento
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REGOLE DI INTERPRETAZIONE
OGGETTIVA
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CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO
• Il contratto o le sue clausole devono nel dubbio essere interpretate nel senso in cui possano avere qualche effetto ART. 1367 C.C.
• Principio che permette al contratto di dispiegare i suoi effetti, espressione di un atteggiamento di favor del legislatore verso il contratto
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ART. 1368
PRATICHE GENERALI INTERPRETATIVE
ART. 1369
ESPRESSIONI CON PIÙ SENSI
Tali espressioni devono essere interpretate nel
senso più conveniente alla natura e all’oggetto del
contratto
Riferirsi alle pratiche/usi del luogo di conclusione del contratto per interpretare
clausole ambigue
≠
Usi normativi art.1374 c.c.
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ART. 1370
INTERPRETAZIONE CONTRO
L’AUTORE DELLA CLAUSOLA
ART. 1371
REGOLE FINALI
Interpretazione contro il predisponente di clausole
inserite in condizioni generali di contratto o in
moduli o formulari
Contratto a titolo gratuito: interpretarlo nel senso meno gravoso per
l’obbligato
Contratto a titolo oneroso: interpretarlo nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli
interessi delle parti
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SIMULAZIONE DEL CONTRATTO
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SIMULAZIONE (art. 1414 c.c.)Ipotesi di divergenza tra la volontà e la dichiarazione voluta dalle parti che rappresentano di fronte ai terzi una situazione diversa da quella realmente voluta
ASSOLUTA
La parti simulano la stipulazione di un
contratto ma in realtà non voglio costituire
tra loro alcun rapporto contrattuale
RELATIVA
La parti concludono un negozio (simulato) ma con l’accordo (intesa
simulatoria) che si producano gli effetti di un
negozio diverso (dissimulato)
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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI
ASSOLUTA
Il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti
RELATIVA
Il contratto dissimulato produce effetti tra le parti se dotato dei requisiti di
forma e sostanza
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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
NEI CONFRONTI DEI TERZI
Aventi causa dal simulato acquirente
Simulazione non opponibile nei loro confronti se il loro acquisto è in buona fede
Pregiudicati dal contratto simulato
Possono dimostrare la simulazione affinché
prevalga la situazione reale (purché provvedano
tempestivamente alla trascrizione della
domanda giudiziale)
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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
NEI CONFRONTI DEI CREDITORI
Creditori del simulato acquirente
Se hanno compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto
simulato, la simulazione non può essere opposta loro
Creditori del simulato alienante
• Possono far valere la simulazione che
pregiudica i loro diritti
• Prevalgono sui creditori del simulato acquirente
se il loro credito è anteriore all’atto simulato
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PROVA DELLA SIMULAZIONE
PARTI
Non possono avvalersi della prova testimoniale e delle presunzioni a meno che l’azione di simulazione
voglia far accertare l’illiceità del contratto dissimulato
TERZI
Possono fornire la prova della simulazione con qualsiasi mezzo, non esistono preclusioni in
sede probatoria
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NEGOZIO FIDUCIARIO
• Un soggetto (fiduciante) aliena un diritto per uno scopo ulteriore che l’acquirente (fiduciario) si impegna a realizzare trasferendo il diritto al fiduciante o ad un terzo
• Fiducia
1. Cum amico: fiduciario acquista la proprietà dei beni con l’obbligo di gestirli e ritrasferirli al fiduciante
2. Cum creditore: fiduciario acquista i beni in garanzia del credito che esso vanta nei confronti del fiduciante, con l’obbligo di ritrasferirli una volta ottenuta la prestazione
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CONTENUTO E OGGETTO DEL CONTRATTO
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CONTENUTO DEL CONTRATTO
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Complesso di regole attraverso le quali le parti disciplinano i loro rapporti
Autoregolamento delle parti ex art. 1322
comma I c.c.
Singole articolazioni o proposizioni del contratto
dotate di una propria autonomia
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OGGETTO
Prestazione alla quale si riferisce il contratto
Contenuto del
regolamento contrattuale
Bene su cui ricadono gli effetti
del contratto
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REQUISITIDELL’OGGETTO
POSSIBILE LECITODETERMINATO ODETERMINABILE
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POSSIBILITÀ
• Da intendersi in senso fisico e giuridico• Impossibilità materiale: oggetto è insuscettibile di
attuazione Cosa che non esiste Prestazione materialmente ineseguibile• Impossibilità giuridica: Cosa che non costituisce bene ex art. 810 c.c. Bene inalienabile o fuori commercio
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LICEITÀ
• L’oggetto è illecito quando contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon
costume.
• La nullità del contratto esprime un giudizio di riprovevolezza da parte dell’ordinamento giuridico
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DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ
• Determinatezza: le parti indicano specificamente il bene dedotto nel contratto
• Determinabilità: il contratto contiene l’indicazione dei criteri che permettono di individuare il bene
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ARBITRAGGIO
Determinazione dell’oggetto del contratto ad opera di un terzo
ARBITRATORE
Equo arbitrio del terzo Mero arbitrio del terzo
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Il terzo deve procedere nella determinazione
cercando di contemperare gli
interessi delle parti
Se le parti si rimettono all’equo arbitrio del terzo
Determinazione impugnabile da ogni parte se
• Manifestatamente iniqua• Erronea
Se si accerta la manifesta iniquità o erroneità della determinazione o se la
determinazione manca, essa è operata dal giudice
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Il terzo può procedere nella determinazione
secondo una sua libera scelta
Se le parti si rimetto al mero arbitrio del terzo
Determinazione impugnabile da ogni parte se
• Mala fede del terzo
In ogni altro caso la determinazione è insindacabile
Se si accerta la mala fede o se la determinazione manca, il contratto è
nullo salvo che le parti si siano accordate per sostituire il terzo
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FONTI ETERONOME DI INTEGRAZIONE DEL
CONTRATTO
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FONTI DI INTEGRAZIONEEX ART. 1374 C.C.
LEGGE USI NORMATIVI EQUITÀ
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1) LEGGE
modello di integrazione legale
NORME SUPPLETIVE
• In presenza di una lacuna del contratto
• Scopo: consentire il funzionamento del
contratto
NORME IMPERATIVE
• In presenza di determinazioni
contrattuali difformi
• Scopo: evitare nullità dell’intero contratto, si applica l’art. 1419 c.c.
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2) USI NORMATIVI
• Se richiamati dalla legge o se si tratta di una
materia non oggetto di disciplina legale
• Non confonderli con gli usi negoziali o clausole
d’uso
• Art. 1340 c.c.
• Si intendono inserite nel contratto se non risulta una diversa volontà delle parti
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3) EQUITÀ
• Giudice valorizza i tratti peculiari del caso concreto al fine di creare una regola
che meglio garantisca l’equilibrio contrattuale
• Giustizia del singolo caso
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BUONA FEDE & INTEGRAZIONE
Ufficialmente la buona fede non rientra tra le fonti di integrazione del
contratto ex art. 1374 c.c.
Tuttavia secondo un orientamento maggioritario anche il canone della
buona fede può essere ricondotto tra le fonti di integrazione
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ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
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CONDIZIONE (Art. 1353 c.c.)
Avvenimento FUTURO ed INCERTO da cui le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del negozio o la loro eliminazione
Il termine “condizione” si riferisce:
• alla clausola condizionale contenuta nel contratto
• all’evento dedotto nella condizione
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TIPOLOGIEDI CONDIZIONICon riferimento a
EffettiSOSPENSIVARISOLUTIVA
Evento dedottoCASUALE
POTESTATIVAMISTA
FonteVOLONTARIA
LEGALE
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CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI
CONDIZIONE SOSPENSIVA
Da essa dipende l’efficacia del negozio
giuridico.
Effetti del negozio subordinati
all’avveramento della condizione
CONDIZIONE RISOLUTIVA
Da essa dipende il venir meno degli effetti del
negozio.
Effetti si producono subito ma l’avveramento della
condizione ne determina l’eliminazione
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CON RIFERIMENTOALL’ EVENTO DEDOTTO
CONDIZIONE CASUALE
Il suo avveramento dipende dal caso
CONDIZIONE POTESTATIVA
Il suo avveramento dipende dalla volontà della parte
CONDIZIONE POTESTATIVA MISTA
Il suo avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà della parte
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Ipotesi particolare
CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA (Art. 1355 c.c.)
Consiste in un fatto che per il soggetto è indifferente compiere
Se fa dipendere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo
dalla mera volontà dell’alienante o del
debitore, rende nullo il negozio
Se fa dipendere l’acquisto del diritto o del credito dalla mera volontà dell’acquirente
o del creditore, il negozio è valido (cfr.
recesso)
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CON RIFERIMENTO ALLA FONTE
CONDIZIONE VOLONTARIA
Apposta al contratto per volontà delle parti
CONDIZIONE LEGALE
Prevista dalla legge a prescindere dalla
volontà privata
(p.e. autorizzazione amministrativa)
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CONDIZIONE ILLECITA
(Art. 1354 c.c.)
Contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume
Se apposta a un negozio giuridico
inter vivos
Tale negozio è nullo
Se apposta a un negozio giuridico
mortis causa
Si ha per non apposta
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CONDIZIONE IMPOSSIBILE
(Art. 1354 c.c.)
Evento dedotto in condizione è irrealizzabile
Se è sospensiva rende nullo il negozio
Se è risolutiva o se contenuta in un atto mortis causa, si ha
per non apposta
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PENDENZA DELLA CONDIZIONE
• Fase in cui l’evento dedotto in condizione non si è ancora verificato
• Se condizione sospensiva: gli effetti non si sono ancora prodotti
• Se condizione risolutiva: esiste la possibilità che il diritto venga perso
• Parte è titolare di un’aspettativa: potere di compiere atti conservativi
• Obbligo di comportarsi secondo buona fede
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VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE
FINZIONE DI AVVERAMENTO
(Art. 1359 c.c.)
La condizione si considera avverata quando non si è verificata per una causa
imputabile alla parte controinteressata
(Cfr. art. 1358
Obbligo di buona fede)
RETROATTIVITÀ DELLA CONDIZIONE
(ART. 1360 C.C.)
Gli effetti del negozio retroagiscono al momento della
sua conclusione
Retroattività reale perché opponibile anche ai terzi
Retroattività derogabile per volontà delle parti