1. un passo indietro. cos’è il processo civile telematico?

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Page 1: 1. Un passo indietro. Cos’è il processo civile telematico?

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La Legge 12 novembre 2011, n.183, c.d Legge di stabilità 2012, ha apportato modifiche sostanziali al c.p.c. ed alla Legge 53/1994 sulle notifiche effettuate da avvocati in via diretta ed a mezzo del servizio postale. Tuttavia, il D.M. Giustizia n. 44/2011, che ha modificato la suddetta normativa, presentava una formulazione assai contorta, lasciando molti interrogativi su alcuni aspetti fondamentali.

Pertanto, in data 3 aprile 2013, è intervenuto Il D.M. Giustizia n. 48/2013 proprio al fine di far luce sulle incongruenze del precedente decreto adottando una nuova formulazione dell’art. 18 D.M. Giustizia n. 44/2011.

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Già con il provvedimento del 18 luglio 2011 erano state approfondite diverse specifiche tecniche del processo telematico, come a titolo esemplificativo il formato dei documenti.

Quest’ultimo intervento del D.M. Giustizia n. 48/2013, pertanto, modificando l’art. 18, tenta di far chiarezza sul Processo Civile Telematico, affrontando, in primis, gli aspetti generali per poi analizzare, nei successivi interventi, più specifici, le regole meramente pratiche ai fini di un corretto utilizzo del futuro sistema informatico - processuale.

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1. Un passo indietro. Cos’è il processo civile telematico?

Il PCT è un nuovo modo di concepire il rapporto tra il professionista e gli uffici giudiziari, non è un nuovo tipo di processo civile, con regole nuove. Esso è semplicemente un aggiornamento per mezzo dell’introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo

Finalità e vantaggi:

• Processi più snelli;

• Riduzione degli sprechi;

• Unitarietà del sistema adottato dagli Uffici Giudiziari. 4

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2. L’avvocato telematico.

Il D.M. 44/2011 non impone particolari scelte sui sistemi operativi o sul tipo di computer da utilizzare, tuttavia, sono necessari alcuni strumenti:•Un PC;•Una stampante, attraverso cui alcuni documenti, come la procura alle liti, devono essere stampati;•Uno scanner, per acquisire copia digitale di documenti da convertire in formato PDF;•Un disco esterno, per effettuare copie di sicurezza dei dati;•Un programma di videoscrittura, come Ms Office o OpenOffice;•Un convertitore di documenti in formato PDF testo;•Un programma per la creazione di Note di iscrizione a ruolo;•Connessione ad Internet;•Casella di Posta Elettronica Certificata;•Un dispositivo di autenticazione, quali smart card o chiavetta USB .

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3. Supporto fisico e supporto informatico.

La differenza tra un supporto fisico ed un supporto informatico non è nel valore del documento, ma nelle regole che fanno capo alla loro formazione.

Bisogna sempre tener presente che le regole relative ad un qualsiasi documento od atto cartaceo non possono essere applicate anche ad un supporto informatico, come, ad esempio, la PEC..

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3. Supporto fisico e supporto informatico.

Il biglietto di cancelleria, ad esempio, così come descritto dalle Disp. Att. c.p.c all’art.45 (modificato dall’art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012 , n. 179), ha una struttura differente a seconda che si tratti di un supporto cartaceo oppure di un supporto informatico:

“Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

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3. Supporto fisico e supporto informatico.

“Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”.

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4. PEC. Posta Elettronica Certificata.

La PEC rappresenta un sistema di trasporto di documenti informatici che, seppur simile al servizio di posta tradizionale, fornisce agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail inviati al destinatario.

Questa particolarità, seppur la descrizione sia impropria, parifica la PEC al sistema postale della Raccomandata con Avviso di Ricevimento. In particolare, il momento in cui si perfeziona la consegna, sia per il mittente che per il destinatario, è il deposito del messaggio PEC nella casella del destinatario.

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4. PEC. Posta Elettronica Certificata.

Il valore legale è pienamente soddisfatto quando il messaggio viene trasmesso da una casella PEC verso un’altra casella PEC.

E’ onere del destinatario controllare con costanza la casella PEC, in quanto è la consegna a far fede per il valore legale e non la lettura del messaggio stesso.

L’indirizzo PEC è personale e deve essere comunicato al proprio Ordine di appartenenza. Per gli avvocati vi è l’obbligo di comunicazione al Ministero della Giustizia, il quale assegnerà al professionista il ruolo di soggetto telematico, abilitandolo, così, all’invio di atti e alla ricezione di notifiche di cancelleria come previsto dall’art.136 c.p.c

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5. Predisposizione ed invio del messaggio di posta elettronica certificata.

Per le comunicazioni via PEC bisogna utilizzare

uno ed un solo indirizzo per garantire il valore

legale delle comunicazioni, in

quanto gli indirizzi sono censiti.

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5. Predisposizione ed invio del messaggio di posta elettronica certificata.

1. Il messaggio di trasporto. Si intende il corpo del messaggio, la c.d. busta, ovvero quello che contiene, come allegato, il messaggio originale (atto, procura, allegati, etc ..) e tutti i dati che ne certificano il trasporto.

1. Ricevuta di accettazione.

1. Ricevuta di presa in carico.

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5. Predisposizione ed invio del messaggio di posta elettronica certificata.

4. Ricevuta di consegna. Il messaggio viene inoltrato alla casella di posta certificata del destinatario, a fronte del quale viene inviata una ricevuta di consegna al mittente.

Tale ricevuta può essere di due tipi: •una ricevuta di avvenuta consegna, che attesta l’avvenuto deposito del messaggio all’interno della casella del destinatario;

•una ricevuta di errore di consegna nel caso in cui la consegna del messaggio risulti impossibile.

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Valore giuridico della PEC. Art. 48 CAD Codice dell’Amministrazione Digitale.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1. 14

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6. Indirizzi PEC per notificazioni e comunicazioni.

All’art. 16 ter del D.L. 179/2012:

domicili digitali dei cittadini inseriti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 4 D.L. 179/2012); elenco degli indirizzi PEC delle P.A. formato dal Ministero della Giustizia (art. 16, comma 12, D.L. 179/2012); INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti) di cui all'art. 6-bis CAD; elenchi di indirizzi PEC di cui all’art. 16 D.L. 185/2008; REGINDE (registro generale degli indirizzi elettronici) del processo telematico.

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6. Indirizzi PEC per notificazioni e comunicazioni.

Questi riferimenti saranno validi a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale .

Prima di effettuare un notificazione tramite PEC, quindi, dovrò per prima cosa ricercare l’indirizzo corretto all’interno del registro, in quanto tale registro viene periodicamente aggiornato, assicurando agli utenti l’indirizzo corretto anche in caso di variazioni dei dati.

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7. La firma digitale.

Art.1 lett. B D.P.R. 445/2000: “il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Secondo la definizione dall’art 1 lett. n) del D.P.R. n. 445 del 2000, con il termine “firma digitale” ci si riferisce ad una procedura capace di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità del documento.

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7. La firma digitale.

Qual è la differenza tra un documento con firma digitale ed uno senza?

Documento informatico sprovvisto di qualsiasi firma elettronica. Questo ha la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art 2712 del codice civile;

Documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata. Attribuisce autenticità all’atto. La firma digitale per essere valida deve essere nel formato p7m.

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7. La firma digitale.

In un documento informatico il disconoscimento della firma digitale è precluso, perché con la semplice prova della corrispondenza tra la chiave pubblica e la chiave privata utilizzate vengono accertate sia la provenienza del documento che l’assenza di alterazioni del medesimo; l’unica ipotesi di falsità materiale che può configurarsi è che la firma sia apposta da persona diversa dal legittimo proprietario del dispositivo di firma.

Di conseguenza, l’oggetto del disconoscimento non sarà relativo alla firma ma all’effettivo utilizzo della firma digitale da parte del titolare. Il concetto di falsità materiale sarà dunque riferibile, in linea di massima, alla responsabilità nel custodire il dispositivo di firma. 19

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8. Il nuovo art.18. Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati.

1. “L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.”

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8. Il nuovo art.18. Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati.

2. “Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e’ effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.”

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8. Il nuovo art.18. Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati.

4. “L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.”

Regole tecniche di cui all’art. 71 CAD.22

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8. Il nuovo art.18. Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati.

5. “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando e’ rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto e’ notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e’ rilasciata su foglio separato del quale e’ estratta copia informatica, anche per immagine.”

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8. Il nuovo art.18. Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati.

6. “La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e’ quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.”

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9. Modalità di pagamento del contributo unificato e dei diritti.

Nell’attuale struttura del PCT è possibile utilizzare una tra le seguenti modalità di pagamento:

• Marche Lottomatica – scansione.

• Modello F23- scansione.

• Bollettino postale- scansione.

•Pagamento telematico – art. 30 D.M. 44/2011 – carte di credito o

circuito bancario. 25

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10. Il deposito telematico degli atti.

L’atto da depositare e gli eventuali allegati devono essere inseriti in una struttura informatica denominata busta telematica da inviare, come allegato ad un messaggio PEC, all’indirizzo telematico dell’ufficio giudiziario destinatario, consultabile sul catalogo dei servizi telematici.

Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito. Le informazioni fondamentali riferite all’atto devono essere inserite in una apposita struttura dati (file XML), specifica per ogni tipologia di atto, anch’essa sottoscritta con firma digitale e inserita nella busta telematica.

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10. Il deposito telematico degli atti.

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10. Il deposito telematico degli atti.

1. Il depositante predispone l’atto e gli allegati, tipicamente utilizzando un apposito software applicativo. 2. Il software applicativo produce la busta telematica (Atto. enc).

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10. Il deposito telematico degli atti.

3. Il depositante predispone il messaggio di PEC con destinatario l’indirizzo di PEC dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario. 4. Il messaggio viene inviato al gestore di PEC del depositante stesso. 5. Il gestore di PEC del depositante restituisce la Ricevuta di Accettazione (RdA), che viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante. 6. Il gestore di PEC del depositante invia il messaggio al gestore di PEC del Ministero della giustizia (GiustiziaCert).7. Il gestore di PEC del Ministero della Giustizia restituisce la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC); la busta si intende ricevuta nel momento in cui viene generata la RdAC. 8. La RdAC viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante. 9. Il gestore dei servizi telematici effettua il download del messaggio di PEC.

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10. Il deposito telematico degli atti.

10. Il gestore dei servizi telematici verifica la presenza del depositante (titolare della casella di PEC mittente) nel ReGIndE; nel caso in cui il depositante sia un avvocato, effettua l’operazione di certificazione, ossia viene verificato lo status del difensore; nel caso in cui lo status non sia “attivo”, viene segnalato alla cancelleria. 11. Il gestore dei servizi telematici effettua gli opportuni controlli automatici (formali) sulla busta telematica. 12. L’esito dei suddetti controlli è inviato con un messaggio di PEC al depositante, mediante un collegamento con il gestore di PEC del Ministero della giustizia. 13. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero. 14. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico. 15. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dei controlli automatici al gestore di PEC del depositante.

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10. Il deposito telematico degli atti.

16. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito dei controlli automatici nella casella di PEC del depositante. 17. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC). 18. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici. 19. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico. 20. L’operatore di cancelleria o dell’ufficio UNEP, attraverso il sistema di gestione dei registri, accetta l’atto, che viene così inserito nel fascicolo informatico. 21. Il gestore dei servizi telematici, all’esito dell’intervento dell’ufficio, invia un messaggio di PEC al depositante, collegandosi con il gestore di PEC del Ministero della giustizia, utilizzando il formato del messaggio previsto.

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10. Il deposito telematico degli atti.

22. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero. 23. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico. 24. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dell'intervento d'ufficio al gestore di PEC del depositante. 25. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito dell'intervento d'ufficio nella casella di PEC del depositante. 26. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC). 27. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici. 28. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico.

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11. Considerazioni conclusive

Il PCT, pur essendo ancora uno strumento da verificare sul campo pratico, appare indubbiamente utile e risolutivo per molte problematiche.

Vengono spontanei, a questo punto, una serie di quesiti:

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11. Considerazioni conclusive

La domiciliazione prevista dall’art. 85 r.d. n. 37 del 1934 statuisce per gli avvocati che svolgono il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del proprio tribunale che questi debbano eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria competente per la causa.Ad oggi, questa disposizione non è stata ancora abrogata, perciò, nonostante l’elezione di domicilio in un prossimo futuro sarà da considerarsi come virtuale, permane ancora l’obbligo di indicare il domiciliatario per le cause fuori foro.

Domiciliarsi è ancora necessario?

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11. Considerazioni conclusive

Tuttavia, per quanto concerne i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione vi è la possibilità di non eleggere domicilio in Roma indicando in luogo del domicilio fisico la PEC del ricorrente. Tale possibilità è stata espressamente prevista dall’art. 35 della L. 183 del 12 novembre 2011, che ha modificato il terzo comma dell’art. 366 del c.p.c.

Domiciliarsi è ancora necessario?

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11. Considerazioni conclusive

Le cancellerie seguiranno ancora un orario?

La risposta è si. Pur essendo più agile il processo telematico, evitandoci lunghe attese, scioperi ed inconvenienti vari, l’orario di chiusura delle cancellerie è fissato per le ore 14.

Ne consegue che, gli atti scadenti in giornata dovranno essere depositati tassativamente per le ore 14, altrimenti il deposito verrà effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

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Il Processo Civile Telematico e la Posta Il Processo Civile Telematico e la Posta Elettronica CertificataElettronica Certificata

Avv. Luca SalviAvv. Luca SalviStudio Legale Salvi Saponara & AssociatiStudio Legale Salvi Saponara & Associati

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