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1 La documentazione nello La documentazione nello studio odontoiatrico studio odontoiatrico Dr. Mario Vecchio Dr. Mario Vecchio Medico chirurgo Medico chirurgo Specialista in odontostomatologia Specialista in odontostomatologia

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Page 1: 1 La documentazione nello studio odontoiatrico Dr. Mario Vecchio Medico chirurgo Specialista in odontostomatologia

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La documentazione nello La documentazione nello studio odontoiatricostudio odontoiatrico

Dr. Mario VecchioDr. Mario VecchioMedico chirurgo Medico chirurgo

Specialista in odontostomatologiaSpecialista in odontostomatologia

Page 2: 1 La documentazione nello studio odontoiatrico Dr. Mario Vecchio Medico chirurgo Specialista in odontostomatologia

Approfondire la conoscenza della cartella clinica odontoiatrica, attraverso definizione, funzioni, norme in ambito pubblico e privato, requisiti obbligatori ed auspicabili con esempi cartacei ed elettronici utili ad illustrare gli aspetti di particolare interesse medico-legale.

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Scopo della relazione

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• Nuovo Codice Deontologia Medica dicembre 2006• Guida all’esercizio professionale FNOMCeO - 2° aggiornamento

semestrale 2004• Manuale della Cartella Clinica - Regione Lombardia• ANDI - La responsabilità nella professione odontoiatrica - Montagna,

De Leo, Carli• ANDI - Linee guida C.I.C. in odontoiatria legale - 2000 – 2003• ANDI - Codice Etico - dott. Turrini e altri 2002• Convegno: “La cartella clinica: una illustre sconosciuta” - 7 nov

2001 - Milano• Convegno: “Cartella Clinica: Storia, Requisiti, Normative” - 13 mar

2004 – Milano• Convegno: “Cartella Clinica: Aspetti medico legali - giugno 2004 –

Milano• Testo: “Il comportamento dell’odontoiatra” - Dott. Marco Lorenzo

Scarpelli – 2001• Testo: “Il comportamento dell’odontoiatra” - Dott. Marco Lorenzo

Scarpelli – 2005

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Bibliografia documentazione clinica

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• La cartella clinica è il fascicolo nel quale si raccolgono i dati identificativi della struttura erogante, le generalità della persona assistita e i rilievi anamnestici ed obiettivi, la diagnosi della malattia che ha condotto il paziente nella struttura sanitaria, quelli giornalieri sul decorso della malattia, i risultati delle ricerche e delle analisi effettuate e infine le terapie praticate.

• Il fine primario è l’ottimale registrazione dell’assistenza sanitaria erogata mediante la raccolta esaustiva di tutte le informazioni inerenti al paziente.

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Definizione della cartella clinica

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• raccolta delle informazioni finalizzata alla presa di

decisioni terapeutiche nell’interesse del paziente.

• tracciabilità delle diverse attività svolte

(responsabilità delle azioni, cronologia e modalità di

esecuzione, interesse dell’operatore)

• fonte informativa (ricerche scientifiche, formazione

operatori, valutazione assistenziale, identificazione

cadavere)

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Funzioni della cartella clinica

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• Vi è un vuoto legislativo sull’utilizzo, le modalità di compilazione e la conservazione della cartella clinica in ambito privato.

• Attualmente la compilazione della cartella clinica è consentita alle igieniste dentali.

• Nuovo Codice Deontologico - dicembre 2006:

primo riferimento alla cartella in ambito privato

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Cartella in ambito privato

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CARTELLA CLINICA CARTELLA CLINICA ODONTOIATRICA IN AMBITO ODONTOIATRICA IN AMBITO

PRIVATOPRIVATO• L’attività odontoiatrica è prevalente in L’attività odontoiatrica è prevalente in

ambito privatoambito privato

• L’aspetto economico è rilevante L’aspetto economico è rilevante

• La cartella clinica è la raccolta della La cartella clinica è la raccolta della documentazione clinico - contabiledocumentazione clinico - contabile

• Utile dal punto di vista terapeutico ma Utile dal punto di vista terapeutico ma anche amministrativoanche amministrativo

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documentazione clinicadocumentazione clinica

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Leggi, Norme e Regolamenti

SEMPLICE PROMEMORIA : quindi nessuna legge impone la tenuta di

documentazione clinica nello studio privato ???

“ nullum crimen sine lege”

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Leggi, Norme e Regolamenti

Decreto igienista - Murst 24 luglio 1996

Articoli 23, 24, 25, 26, 28, 33, 35, 54 - Codice Deontologico 2006

Articoli Legge: 326, 328, 476, 479, 622 - Codice Penale

Articoli Legge: 2699, 2700 - Codice Civile

Ministero beni e attività culturali - Massimario conservaz. 2002

D. Lgs. 230 EURATOM - 17 marzo 1995 + 1997

LEGGE PRIVACY - Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003

Normative regionali: “requisiti minimi organizzativi specifici

individuati dalla Regione Campania” D.G. 7301 del 31.12.2001

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Decreto igienista - Murst 24 luglio 1996

Specifiche del Corso di diploma universitario per Igienista dentale (il corso dura 3 anni)Corso istituito con il decreto: Murst 24.07.1996 Descrizione del corso: L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore. Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; deve apprendere le basi teoriche

e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter collaborare alla compilazione di una cartella odontostomatologica ed alla raccolta di dati tecnico-statistici; deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici, di utilizzo delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e patina dentale. Sono settori del corso: - fisica - biochimica - fisiologia umana - farmacologia - anatomia umana - patologia generale - microbiologia e microbiologia chimica - malattie infettive - materiali dentari - malattie odontostomatologiche - anestesiologia - igiene generale ed applicata - medicina legale - psicologia clinica.

Sbocchi Professionali: L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Il profilo professionale è descritto nel Decreto Ministeriale della Sanità n. 669 del 3.12.1994.

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006

• Art. 10 Segreto professionaleArt. 10 Segreto professionale• Art. 11 Riservatezza dei dati sensibiliArt. 11 Riservatezza dei dati sensibili• Art. 12 Trattamento dei dati sensibili Art. 12 Trattamento dei dati sensibili • Art. 23 Continuità delle cureArt. 23 Continuità delle cure• Art. 25 Documentazione clinicaArt. 25 Documentazione clinica• Art. 26 Cartella clinicaArt. 26 Cartella clinica• Art. 28 Fiducia del cittadinoArt. 28 Fiducia del cittadino• Art. 33 Informazione al cittadinoArt. 33 Informazione al cittadino• Art. 35 Acquisizione del consensoArt. 35 Acquisizione del consenso• Art. 54 Onorari professionaliArt. 54 Onorari professionali

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NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006

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ART. 10 Segreto professionaleART. 10 Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò gli è confidato o di cui venga tutto ciò gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della a conoscenza nell’esercizio della professione. … professione. …

Il medico deve informare i suoi Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto collaboratori dell’obbligo del segreto professionale …professionale …

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Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 23 - Continuità delle cure

Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

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Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 24 - Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti

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Cartella clinicaNuovo Codice Deontologia Medica 6 dicembre 2006

Art. 25 - Documentazione clinica

Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

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Cartella clinicaNuovo Codice Deontologia Medica 6 dicembre 2006

Art. 26 - Cartella clinica

La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.

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Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 28 - Fiducia del cittadino

Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.

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Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 33 - Informazione al cittadino

Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulleprospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione esofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie nontraumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altrosoggetto l’informazione deve essere rispettata.

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Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 35 - Acquisizione consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione delconsenso esplicito e informato del paziente.Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolaritàdelle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sullaintegrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, èintegrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio perl'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previainformazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione delconsenso.In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere daiconseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro lavolontà della persona.Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispettodella dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendoconto delle precedenti volontà del paziente.

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Nuovo Codice Deontologico 2006

Art. 54 - Onorari professionali

Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino.La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime. Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Nel codice 1998 vi era indicazione alle “firme sul preventivo”

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• Decreto 14 gennaio 1997 ai sensi art. 111, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 EURATOM

• Art. 4Art. 4• Acquisizione - Archiviazione - DisponibilitàAcquisizione - Archiviazione - Disponibilità

• Comma 3.Comma 3.• Qualunque sia la forma di archivio prescelta, la Qualunque sia la forma di archivio prescelta, la

documentazione deve poter essere disponibile a documentazione deve poter essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche. Tale richiesta per successive esigenze mediche. Tale disponibilità deve essere mantenuta per un disponibilità deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni per i documenti periodo non inferiore a dieci anni per i documenti (radiologici e di medicina nucleare)(radiologici e di medicina nucleare)

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Conservazione radiografie

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A.N.D.I.A.N.D.I.www.andi.itwww.andi.it

AssociazioneNazionaleDentistiItaliani

“ Il Codice Etico dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani : 2002”

Turrini, Malagnino, Norelli, Pinchi, Scarpelli, Spinsanti

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Codice Etico A.N.D.I.Proposta di un codice comportamentale dell’odontoiatra : ott 2002

Turrini, Malagnino, Norelli, Pinchi, Scarpelli, Spinsanti

L’odontoiatra: deve osservare il segreto professionale e garantire la

riservatezza dell’informazione sulla salute della persona ed in generale sulle informazioni ricevute nel corso del rapporto professionale.

gli archivi dettagliati e completi devono essere conservati accuratamente, ed il personale dello studio odontoiatrico deve essere informato e istruito sulla necessità di mantenere la riservatezza.

i dati devono essere trattati in conformità con i principi etici e normativi della loro protezione e riservatezza.

Page 26: 1 La documentazione nello studio odontoiatrico Dr. Mario Vecchio Medico chirurgo Specialista in odontostomatologia

• Privacy• Acquisizione dati• Anamnesi medica• Anamnesi odontoiatrica• Formula e odontogramma inizio trattamento• Radiografie• Fotografie• Modelli gesso• Diagnosi - Piano di trattamento• Preventivi• Consensi• Diario clinico• Dichiarazione conformità protesi

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Moduli costitutivi della cartella odontoiatrica

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DOCUMENTO PROGRAMMATICO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZASULLA SICUREZZA

• Dlgs 30 giugno 2003, n. 196

• Linee guida in tema fascicolo sanitario elettronico Gu n.71 del 26 marzo 2009

• Tutela dati sensibili

• Deve essere redatto e stampato entro il 31 marzo di ogni anno

• Solo nel caso si abbia un archivio elettronico

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- Diario clinico- Anamnesi medica- Anamnesi odontoiatrica- Privacy - Consenso informato- piano di trattamento- preventivo

La documentazione clinica è indispensabile al sanitario per fornire prestazioni di qualità e per avere uno strumento di autotutela medico legale:

Documentazione clinica

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Acquisizione dati eAnamnesi preliminare

DATI STUDIO

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modulo questionario anamnestico

DATI STUDIO

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ANAMNESI

• Patologie concomitantiPatologie concomitanti

• AllergieAllergie

• Utilizzo di farmaciUtilizzo di farmaci

• Bifosfonati Bifosfonati

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• Formula della situazione inizio Formula della situazione inizio curecure

• Radiografie fotografieRadiografie fotografie

• DiagnosiDiagnosi

• Piano di trattamentoPiano di trattamento

• Preventivo di spesaPreventivo di spesa

• Acquisizione consenso al piano di Acquisizione consenso al piano di trattamentotrattamento

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• In questo modulo vengono riassunti i concetti già discussi nel corso della visita, in modo da ottenere per iscritto il Suo consenso informato alla esecuzione delle terapie concordate poichè il consenso del paziente rappresenta il limite alla discrezionalità riconosciuta al sanitario nella scelta ed esecuzione delle cure.

• Lo scopo della sottoscrizione del consenso è quindi di codificare e rendere più trasparente il rapporto paziente/odontoiatra, non pone limite alla libertà ed all'autonomia decisionale del paziente ma sottolinea il dovere dell'odontoiatra di porsi come obbiettivo principale, in ogni fase della terapia, la salute del paziente:

• L’informazione mi è stata resa dal dottore ___________________________________________

1. preso visione dell'allegato piano di cure odontoiatriche e del preventivo dei costi.2. In particolare mi è stato chiaramente spiegato che eventuali modifiche in corso di

esecuzione mi verranno sottoposte, di volta in volta, per approvazione.3. Ho chiaramente compreso le finalità del trattamento cui verrò sottoposto/a, le

eventuali alternative terapeutiche percorribili nel mio caso, i rischi impliciti nel trattamento, le principali caratteristiche funzionali ed estetiche dei manufatti che mi verranno applicati.

4. Sono stato altresì informato che per la conservazione nel tempo di una buona salute dentale sono opportune sedute periodiche di controllo clinico/igiene (secondo le istruzione che ho ricevuto)

33

fonte: - Linee Guida Medicina Legale - C.I.C. 2000 in revisione

http ANDI ://www.infodent.it/cic/cicguida/1_9_2.htm

Modulo per il consenso informato

-

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Io sottoscritto/a.............................…………………nato/a a......................il.............…dichiaro di essere stato/a informato/a dal Dr. ................................in modo a me chiaro e comprensibile sulla situazione clinica riscontrata durante la visita odontostomatologica e di necessitare delle seguenti terapie:............................……….………………………………………………………………………………al fine di ......................................................................................………………………Le terapie proposte comportano i seguenti rischi:…………………………………………………………………………………………………………………Esiste la possibilità delle seguenti alternative terapeutiche:……………al fine di ......................................................................................………………………Le alternative terapeutiche comportano i seguenti rischi:……………………………..Nel caso in cui ritenessi di non giovarmi di quanto proposto, l’evoluzione del mio quadro clinico sarà..............................................................................................………Dichiaro di essere stato/a informato/a della necessità di periodici controlli atti alla prevenzione di complicanze e/o di ulteriori patologie ed al raggiungimento e mantenimento della stabilità del risultato terapeutico a lungo termine, pertanto sono consapevole che non vi possono essere garanzie di successo senza la mia collaborazione.Dichiaro inoltre di essere consapevole del fatto che possono insorgere complicanze e verificarsi situazioni nuove od impreviste nel corso del trattamento e che, pertanto, possono rendersi necessarie variazioni del piano di cura proposto, che saranno specificamente discusse ed attuate soltanto previo mio assenso. Dopo avere ricevuto risposte esaurienti e comprensibili a tutte le domande da me poste al Dr. .......................................………ed aver avuto tempo sufficiente per ripensare alle informazioni ricevute e, quindi, per prendere la mia decisione,

acconsento al trattamento non acconsento al trattamento Firma dell’odontoiatra Firma del paziente o del suo rappresentante legale

34fonte: ANDI - Linee Guida Medicina Legale - C.I.C. 2004 in revisione

Modulo per il consenso informato

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elettronico

35

cartaceo

Diario clinico

elettronico

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Piano trattamento - preventivo - consenso

36

alternative

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• La struttura sanitaria deve predisporre procedure

di custodia che garantiscano sia l’integrità della

documentazione sia l’accessibilità ai soli aventi

diritto.

• Si intende conservazione il periodo in cui la

cartella permane nella unità dove vengono

prestate le cure (responsabile il primario ).

• Si intende archiviazione la conservazione dopo il

periodo di cura attiva (responsabile il direttore

sanitario). 37

Conservazione ed archiviazione cartella clinica

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Conservazione cartelle cliniche: illimitata circolare Min. San. n° 61 del 19.12.86 - consentita microfilmatura legge

n° 15-68 e archiviazione su supporto ottico con rispetto prescrizioni AIPA

Smaltimento rx: 10 anni previa autorizzazione Ministero Beni Attività Culturali

Conservazione referti radiografie: illimitata38

Ministero Beni e Attività culturali

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Privato:

• Conservazione dati sensibili come da legge

196/2003 privacy

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Pubblico:• Responsabile conservazione:

Primario reparto : durante degenza

Direzione sanitaria: archivio dopo la dimissione

• Tempi conservazione: illimitato:

• Ministero beni culturali autorizzazione

Conservazione e smaltimento cartella clinica

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modulo ritiro documentazione

DATI STUDIO

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Circolazione cartella

• D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 art. 5D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 art. 5• Nuovo codice di deontologia medica 2006Nuovo codice di deontologia medica 2006• Legge 196-2003 legge tutela privacyLegge 196-2003 legge tutela privacy• Parere dell’Autority per la privacy 19 maggio 2000Parere dell’Autority per la privacy 19 maggio 2000• DLgs 30 luglio 1999 n° 282 registraz. in cartella test DLgs 30 luglio 1999 n° 282 registraz. in cartella test

geneticigenetici

  • Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che

lo desideri, piena visione e copia della lo desideri, piena visione e copia della cartella clinica, ma non può farsi cartella clinica, ma non può farsi consegnare l’originale e portarselo a casa.consegnare l’originale e portarselo a casa.

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Rilascio cartella clinica

La cartella clinica non

può essere rilasciata:

× a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)

× al medico curante senza la autorizzazione del paziente

× ai patronati × ai Ministeri e all’Autorità di PS

solo  le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitario

La cartella clinica può

essere rilasciata:

al diretto interessato al tutore o a chi esercita la patria

potestà in caso di minore o incapace

a persona fornita di delega (ivi compreso il medico curante)

all’Autorità giudiziaria agli enti previdenziali (INAIL,

INPS, ecc.) al S.S.N. agli eredi legittimi con riserva per

determinate notizie ai medici a scopo scientifico-

statistico purché anonima

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Page 43: 1 La documentazione nello studio odontoiatrico Dr. Mario Vecchio Medico chirurgo Specialista in odontostomatologia

Conclusioni

• Nell’ambito privato, l’esistenza di una cartella clinica accurata, adeguatamente compilata e riportante la diagnosi, il piano di trattamento, il preventivo, il consenso informato alle terapie e le prestazioni odontoiatriche eseguite, risulta di fondamentale importanza per il sanitario, sia per instaurare una buona comunicazione con in paziente, sia in caso di contenzioso medico-paziente, per documentare la propria diligenza, spesso messa in discussione proprio per la mancanza o l’inadeguatezza della documentazione clinica prodotta.

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Concorrenza tra le colpe del Concorrenza tra le colpe del danneggiato e del danneggiantedanneggiato e del danneggiante

“… “… potrà pure la vittima essersi comportata potrà pure la vittima essersi comportata imprudentemente, versare in illecito, ma imprudentemente, versare in illecito, ma se ciò non fu la causa unica dell’evento se ciò non fu la causa unica dell’evento […] del modo in cui si comportò la […] del modo in cui si comportò la vittima si dovrà tener conto agli effetti vittima si dovrà tener conto agli effetti della misura del risarcimento …”della misura del risarcimento …”

Cassazione SS.UU. 24 marzo 1929, n.974Cassazione SS.UU. 24 marzo 1929, n.974in Foro It. 1939, I, 722in Foro It. 1939, I, 722

Page 45: 1 La documentazione nello studio odontoiatrico Dr. Mario Vecchio Medico chirurgo Specialista in odontostomatologia

Informazione sì, informazione no?

Informazione sì, informazione no?Informazione sì, informazione no?

““per quanto attiene il punto della informazione alla per quanto attiene il punto della informazione alla paziente, la stessa attrice ha riconosciuto in paziente, la stessa attrice ha riconosciuto in sede di interpello … che il professionista qui sede di interpello … che il professionista qui convenuto le mostrò su una lavagna luminosa il convenuto le mostrò su una lavagna luminosa il suo suo

progetto d’intervento ed il teste G… (infermiera nello progetto d’intervento ed il teste G… (infermiera nello studio del studio del

convenuto stesso) ha riferito di un colloquio tra convenuto stesso) ha riferito di un colloquio tra medico e paziente medico e paziente

di mezz’ora/tre quarti d’ora circa … Pertanto anche di mezz’ora/tre quarti d’ora circa … Pertanto anche sotto tale sotto tale

profilo nulla appare addebitabile al medico convenuto profilo nulla appare addebitabile al medico convenuto …..…..

Tribunale di Como, 24 ottobre 2005Tribunale di Como, 24 ottobre 2005

Page 46: 1 La documentazione nello studio odontoiatrico Dr. Mario Vecchio Medico chirurgo Specialista in odontostomatologia

Qualora le cure previste dal piano Qualora le cure previste dal piano terapeutico siano state eseguite da più terapeutico siano state eseguite da più professionisti (ad esempio un progetto professionisti (ad esempio un progetto

implanto-protesico nel quale gli impianti implanto-protesico nel quale gli impianti siano stati eseguiti da un implantologo siano stati eseguiti da un implantologo esterno), cioè da soggetti che non siano esterno), cioè da soggetti che non siano legati al curante in maniera chiara ed legati al curante in maniera chiara ed inequivoca da un vincolo – formale o inequivoca da un vincolo – formale o sostanziale – di subordinazione, per sostanziale – di subordinazione, per

identificare eventuali responsabilità dei identificare eventuali responsabilità dei singoli operatori sarà sempre necessario singoli operatori sarà sempre necessario

di volta in volta analizzare le singole di volta in volta analizzare le singole fattispecie. fattispecie.

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In astratto, tuttavia, si possono ipotizzare In astratto, tuttavia, si possono ipotizzare tre criteri di differenziazione:tre criteri di differenziazione:

1.1. FATTURAZIONEFATTURAZIONE

2.2. MATERIALE ESECUZIONE DELLE MATERIALE ESECUZIONE DELLE CURECURE

3.3. RAPPORTO TRA PAZIENTE E RAPPORTO TRA PAZIENTE E CURANTECURANTE

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1) FATTURAZIONE1) FATTURAZIONE

Il Il pagamento del compensopagamento del compenso rappresenta la rappresenta la controprestazionecontroprestazione

delle curedelle cure nello schema sinallagmatico nello schema sinallagmatico contrattuale.contrattuale.

Sicché in capo al soggetto che Sicché in capo al soggetto che percepisce il compenso vige una percepisce il compenso vige una

presunzione di scelta ed esecuzione presunzione di scelta ed esecuzione delle cure medesime e, dunque, se ne delle cure medesime e, dunque, se ne

presume la responsabilità, quantomeno presume la responsabilità, quantomeno sotto il profilo contrattuale, poiché la sotto il profilo contrattuale, poiché la

fatturazione fra professionista e fatturazione fra professionista e paziente implica l’esistenza del rapporto paziente implica l’esistenza del rapporto

contrattuale e l’assunzione delle contrattuale e l’assunzione delle relative obbligazioni. relative obbligazioni.

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2) MATERIALEMATERIALE ESECUZIONE DELLE CURE

Il professionista che ha Il professionista che ha concretamente concretamente compiuto l’atto lesivocompiuto l’atto lesivo, viene ritenuto , viene ritenuto

responsabileresponsabile delle eventuali delle eventuali conseguenze, quantomeno sotto il conseguenze, quantomeno sotto il

profilo profilo dei danni extracontrattualidei danni extracontrattuali..Nell’ambito di tale ultima tipologia di Nell’ambito di tale ultima tipologia di

danno, peraltro, dovrà analizzarsi il tipo danno, peraltro, dovrà analizzarsi il tipo di rapporto fra il soggetto che ha di rapporto fra il soggetto che ha

materialmente eseguito l’attività ed il materialmente eseguito l’attività ed il soggetto che ha disposto l’esecuzione di soggetto che ha disposto l’esecuzione di

quella attività, dovendosi chiarire se quella attività, dovendosi chiarire se l’errore medico attenga alla fase l’errore medico attenga alla fase

esecutiva ovvero alla fase progettuale.esecutiva ovvero alla fase progettuale.

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3) RAPPORTO TRA PAZIENTE E 3) RAPPORTO TRA PAZIENTE E CURANTECURANTE

Valutare se colui che ha materialmente compiuto od omesso l’attività da cui

siano scaturite conseguenze pregiudizievoli per il paziente, abbia con

lo stesso intrattenuto un rapporto professionale proprio o meno (ad

esempio valutando se la prestazione contestata è stata eseguita presso lo

studio del curante o meno), distinguendo tra il dato formale e quello

sostanziale.