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LeggiamoCostituzione

Senato della Repubblica

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maggio 2009

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A cura dell'Ufficio comunicazione istituzionaledel Senato della Repubblica

La carta utilizzata per la stampa di questo volume appartiene al sistema Freelife con certificazioneecologica FSC Mixed Sources. Tale certificazionegarantisce che il prodotto risponde ad elevati standarddi salvaguardia delle caratteristiche ambientali, socialied economiche delle foreste.

La presente pubblicazione è edita dal Senato della Repubblica.Non è destinata alla vendita ed è utilizzata solo per scopi di comunicazione istituzionale.

© copyright Senato della Repubblica, 2009

Finito di stampare nel mese di maggio 2009

stampa Tipografia Print Art, Guidonia (Rm)

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La Costituzione per i ragazzi

Cari ragazzi,

è per me motivo di fierezza e soddisfazione inco�raggiare costantemente voi giovani nel percorso dicrescita e di vita che deve necessariamente includereun vostro rapporto diretto con le Istituzioni.

Lo studio della Costituzione è un momento fon�damentale per riscoprire valori e principi comuni, ri�sorse da far valere e con cui poter crescere, cheriescano ad unire generazioni differenti.

Nella nostra Carta Costituzionale, infatti, c'è tutto.

C'è il passato, con la storia dei nostri padri, fon�datori di una Repubblica libera e democratica cheseppero superare gli orrori del secondo conflittomondiale ed edificare un Paese colmo di speranza neldomani. Vi basta, per questo, guardare le firme nel�l'ultima pagina della Costituzione: Enrico de Nicola,Alcide De Gasperi, Umberto Terracini, GiuseppeGrassi.

C'è il presente, con i principi che tutelano la vitadi una comunità democratica e, come recita l'articolo2, "i diritti inviolabili dell'uomo".

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C'è anche il futuro, con l'impegno scolpito nell'ar�ticolo 11 di contribuire a" un ordinamento che assi�curi la pace e la giustizia fra le nazioni".

E' fondamentale, per voi tutti, conoscere questiprincipi e custodirli gelosamente, perché sono ungrande patrimonio di civiltà.

Come cittadini, infatti, nelle vostre azioni quoti�diane, dovrete sempre operare e fare le vostre scelte,guardando ai valori racchiusi nella Costituzione,come punto di riferimento per orientare il vostrocammino di vita.

La conoscenza e lo studio della Carta Costituzio�nale contribuirà a guidare la vostra crescita e a viverein armonia con la società e con i progetti di ciascuno.

Il Presidente del Senato della RepubblicaRenato Schifani

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INDICE

Princìpi fondamentali (artt. 1�12) ......................Pag. 7

PARTE IDiritti e doveri dei cittadini

TITOLO I – Rapporti civili (artt. 13�28) ............“ 21 TITOLO II – Rapporti etico�sociali ....................

(artt. 29�34)......................................“ 42TITOLO III – Rapporti economici

(artt. 35�47)......................................“ 50 TITOLO IV – Rapporti politici (artt. 48�54) ........“ 69

PARTE IIOrdinamento della Repubblica

TITOLO I – Il Parlamento ..................................“ 78Sezione I – Le Camere (artt. 55�69)..............“ 78Sezione II – La formazione delle leggi

(artt. 70�82) ................................“ 98TITOLO II – Il Presidente della Repubblica

(artt. 83�91) ......................................“ 118TITOLO III – Il Governo ......................................“ 132

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Sezione I – Il Consiglio dei ministri(artt. 92�96) ............................Pag. 132

Sezione II – La pubblica amministrazione(artt. 97�98) ................................“ 139

Sezione III – Gli organi ausiliari (artt. 99�100) ..............................“ 142

TITOLO IV – La Magistratura ..............................“ 146Sezione I – Ordinamento giurisdizionale

(artt. 101�110) .............................“ 146Sezione II – Norme sulla giurisdizione

(artt. 111�113) ...............................“ 162TITOLO V – Le Regioni, le Provincie, i Comuni

(artt. 114�133) ................................“ 170TITOLO VI – Garanzie costituzionali ..................“ 219

Sezione I – La Corte costituzionale(artt. 134�137).............................“ 219

Sezione II – Revisione della Costituzione.Leggi costituzionali(artt. 138�139).............................“ 227

Disposizioni transitorie e finali (I�XVIII) ..............“ 230

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Articolo 1

L'Italia è una Repubblicademocratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercitanelle forme e nei limitidella Costituzione.

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Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i dirittiinviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni socialiove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimentodei doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale.

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Articolo 3

Tutti i cittadini hanno paridignità sociale e sonoeguali davanti alla legge,senza distinzione di sesso,di razza, di lingua, di religione, di opinionipolitiche, di condizionipersonali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuoveregli ostacoli di ordineeconomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianzadei cittadini, impedisconoil pieno sviluppo

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della persona umana e l'effettiva partecipazionedi tutti i lavoratoriall'organizzazione politica,economica e sociale del Paese.

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Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il dirittoal lavoro e promuove le condizioni che rendanoeffettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il doveredi svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzioneche concorra al progressomateriale o spirituale della società.

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Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile,riconosce e promuove le autonomie locali; attuanei servizi che dipendonodallo Stato il più ampiodecentramentoamministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenzedell'autonomia e del decentramento.

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Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

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Articolo 7

Lo Stato e la Chiesacattolica sono, ciascuno nel proprioordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai PattiLateranensi. Le modificazioni dei Patti,accettate dalle due parti,non richiedonoprocedimento di revisionecostituzionale.

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Articolo 8

Tutte le confessionireligiose sono egualmentelibere davanti alla legge.

Le confessioni religiosediverse dalla cattolicahanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quantonon contrastino conl'ordinamento giuridicoitaliano.

I loro rapporti con lo Statosono regolati per leggesulla base di intese con le relative rappresentanze.

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Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

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Articolo 10

L'ordinamento giuridicoitaliano si conforma alle norme del dirittointernazionalegeneralmente riconosciute.

La condizione giuridicadello straniero è regolatadalla legge in conformitàdelle norme e dei trattatiinternazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paesel'effettivo esercizio delle libertà democratichegarantite dalla

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Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizionistabilite dalla legge.

Non è ammessal'estradizione dello straniero per reatipolitici.

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Articolo 11

L'Italia ripudia la guerracome strumento di offesaalla libertà degli altripopoli e come mezzo di risoluzione delle controversieinternazionali; consente, incondizioni di parità con glialtri Stati, alle limitazionidi sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e lagiustizia fra le Nazioni;promuove e favorisce le organizzazioniinternazionali rivolte a tale scopo.

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Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

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Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa formaalcuna di detenzione, di ispezione o perquisizionepersonale, né qualsiasialtra restrizione della libertà personale, se non per atto motivatodell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modiprevisti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza,indicati tassativamentedalla legge, l'autorità

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di pubblica sicurezza puòadottare provvedimentiprovvisori, che devonoessere comunicati entroquarantotto ore all'autoritàgiudiziaria e, se questa non li convalida nellesuccessive quarantotto ore,si intendono revocati e restano privi di ognieffetto.

E` punita ogni violenzafisica e morale sulle persone comunquesottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limitimassimi della carcerazionepreventiva.

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Articolo 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguireispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla leggesecondo le garanzie prescritte per la tutela della libertàpersonale.

Gli accertamenti e le ispezioniper motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscalisono regolati da leggi speciali.

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Articolo 15

La libertà e la segretezzadella corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivatodell'autorità giudiziariacon le garanzie stabilite dalla legge.

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Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornareliberamente in qualsiasiparte del territorionazionale, salvo le limitazioni che la leggestabilisce in via generaleper motivi di sanità o di sicurezza. Nessunarestrizione può esseredeterminata da ragionipolitiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio dellaRepubblica e di rientrarvi,salvo gli obblighi di legge.

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Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogoaperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogopubblico deve essere datopreavviso alle autorità, che possono vietarle soltantoper comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

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Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,senza autorizzazione, per fini che non sonovietati ai singoli dallalegge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,anche indirettamente,scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

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Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamentela propria fede religiosa in qualsiasi forma,individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privatoo in pubblico il culto,purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

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Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'unaassociazione od istituzionenon possono essere causadi speciali limitazionilegislative, né di specialigravami fiscali per la sua costituzione,capacità giuridica e ogni forma di attività.

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Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamenteil proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può esseresoggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivatodell'autorità giudiziaria nelcaso di delitti, per i qualila legge sulla stampa

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espressamente lo autorizzi,o nel caso di violazionedelle norme che la leggestessa prescriva perl'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi siaassoluta urgenza e non siapossibile il tempestivointervento dell'autoritàgiudiziaria, il sequestrodella stampa periodica puòessere eseguito da ufficialidi polizia giudiziaria, chedevono immediatamente, enon mai oltre ventiquattroore, fare denunziaall'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida

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nelle ventiquattro oresuccessive, il sequestros'intende revocato e privod'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di caratteregenerale, che siano resinoti i mezzi difinanziamento dellastampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altremanifestazioni contrarie al buon costume. La leggestabilisce provvedimentiadeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

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Articolo 22

Nessuno può essereprivato, per motivi politici,della capacità giuridica,della cittadinanza, del nome.

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Articolo 23

Nessuna prestazionepersonale o patrimonialepuò essere imposta se non in base alla legge.

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Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è dirittoinviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

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La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

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Articolo 25

Nessuno può esseredistolto dal giudicenaturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che siaentrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può esseresottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

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Articolo 26

L'estradizione del cittadinopuò essere consentitasoltanto ove sia espressamente previstadalle convenzioniinternazionali.

Non può in alcun casoessere ammessa per reati politici.

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Articolo 27(*)

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è consideratocolpevole sino alla condannadefinitiva.

Le pene non possonoconsistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

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Non è ammessa la pena di morte.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 2 ottobre 2007, n.1(“Modifica all’articolo 27 dellaCostituzione,concernente l’abolizione dellapena di morte”) (Gazz.Uff. n.236 del 10ottobre 2007).

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Articolo 28

I funzionari e i dipendentidello Stato e degli entipubblici sono direttamenteresponsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atticompiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

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Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturalefondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinatosull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanziadell'unità familiare.

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Articolo 30

E` dovere e diritto dei genitori mantenere,istruire ed educare i figli,anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la leggeprovvede a che sianoassolti i loro compiti.

La legge assicura ai figlinati fuori del matrimonioogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membridella famiglia legittima.

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La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

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Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione dellafamiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardoalle famiglie numerose.

Protegge la maternità,l'infanzia e la gioventù,favorendo gli istitutinecessari a tale scopo.

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Articolo 32

La Repubblica tutela la salute comefondamentale dirittodell'individuo e interessedella collettività, e garantisce cure gratuiteagli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinatotrattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puòin nessun caso violare i limiti imposti dal rispettodella persona umana.

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Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generalisull'istruzione ed istituiscescuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuoleed istituti di educazione,senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i dirittie gli obblighi delle scuole

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non statali che chiedono laparità, deve assicurare ad essepiena libertà e ai loro alunniun trattamento scolasticoequipollente a quello deglialunni di scuole statali.

E ̀prescritto un esame di Statoper l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazioneall'esercizio professionale.

Le istituzioni di altacultura, università ed accademie, hanno ildiritto di darsi ordinamentiautonomi nei limiti stabilitidalle leggi dello Stato.

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Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartitaper almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,hanno diritto di raggiungerei gradi più alti degli studi.

La Repubblica rendeeffettivo questo diritto conborse di studio, assegnialle famiglie ed altreprovvidenze, che devonoessere attribuite per concorso.

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Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sueforme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionaledei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e leorganizzazioniinternazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione,

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salvo gli obblighi stabilitidalla legge nell'interessegenerale, e tutela il lavoroitaliano all'estero.

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Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzioneproporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenzalibera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,e non può rinunziarvi.

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Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.Le condizioni di lavorodevono consentirel'adempimento della suaessenziale funzionefamiliare e assicurare alla madre e al bambinouna speciale adeguataprotezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

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La Repubblica tutela il lavoro dei minoricon speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

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Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento eall'assistenza sociale.

I lavoratori hanno dirittoche siano preveduti ed assicurati mezziadeguati alle loro esigenzedi vita in caso di infortunio, malattia,invalidità e vecchiaia,disoccupazioneinvolontaria.

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Gli inabili ed i minoratihanno dirittoall'educazione e all'avviamentoprofessionale.

Ai compiti previsti in questo articoloprovvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

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Articolo 39

L'organizzazione sindacaleè libera.

Ai sindacati non puòessere imposto altroobbligo se non la lororegistrazione presso ufficilocali o centrali, secondo le norme di legge.

E` condizione per laregistrazione che gli statutidei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati

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hanno personalitàgiuridica. Possono,rappresentati unitariamentein proporzione dei loroiscritti, stipulare contratticollettivi di lavoro con efficacia obbligatoriaper tutti gli appartenentialle categorie alle quali il contratto si riferisce.

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Articolo 40

Il diritto di sciopero siesercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

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Articolo 41

L'iniziativa economicaprivata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilitàsociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlliopportuni perché l'attivitàeconomica pubblica e privata possa essereindirizzata e coordinata a fini sociali.

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Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economiciappartengono allo Stato,ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantitadalla legge, che nedetermina i modi diacquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzionesociale e di renderlaaccessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi

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preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,espropriata per motivid'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittimae testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

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Articolo 43

A fini di utilità generale la legge può riservareoriginariamente o trasferire, medianteespropriazione e salvoindennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratorio di utenti determinateimprese o categorie di imprese, che si riferiscanoa servizi pubblici essenzialio a fonti di energia o a situazioni dimonopolio ed abbianocarattere di preminenteinteresse generale.

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Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamentodel suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietàterriera privata, fissa limiti alla sua estensionesecondo le regioni e le zone agrarie,promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e laricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola

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e la media proprietà.

La legge disponeprovvedimenti a favoredelle zone montane.

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Articolo 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini dispeculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incrementocon i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppodell'artigianato.

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Articolo 46

Ai fini della elevazioneeconomica e sociale del lavoro e in armoniacon le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestionedelle aziende.

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Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietàdell'abitazione, alla proprietà direttacoltivatrice e al diretto e indiretto investimentoazionario nei grandicomplessi produttivi del Paese.

Parte I � Diritti e doveri dei cittadini Titolo III � Rapporti economici

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Articolo 48(*)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.Il suo esercizio è doverecivico.

La legge stabilisce requisitie modalità per l'eserciziodel diritto di voto deicittadini residenti all'esteroe ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero

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Parte I � Diritti e doveri dei cittadini Titolo IV � Rapporti politici

per l'elezione delle Camere,alla quale sono assegnatiseggi nel numero stabilitoda norma costituzionale e secondo criterideterminati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenzapenale irrevocabile o nei casi di indegnitàmorale indicati dalla legge.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 17 gennaio 2000, n. 1(«Modifica all’articolo 48 della Costituzioneconcernente l’istituzione dellacircoscrizione Estero per l’esercizio deldiritto di voto dei cittadini italiani residentiall’estero») (Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio2000).

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Parte I � Diritti e doveri dei cittadini Titolo IV � Rapporti politici

Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsiliberamente in partiti per concorrere con metododemocratico a determinare la politica nazionale.

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Parte I � Diritti e doveri dei cittadini Titolo IV � Rapporti politici

Articolo 50

Tutti i cittadini possonorivolgere petizioni alleCamere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuninecessità.

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Parte I � Diritti e doveri dei cittadini Titolo IV � Rapporti politici

Articolo 51(*)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possonoaccedere agli ufficipubblici e alle caricheelettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblicapromuove con appositiprovvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici

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Parte I � Diritti e doveri dei cittadini Titolo IV � Rapporti politici

e alle cariche elettive,parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzionipubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 30 maggio 2003, n. 1(«Modifica dell’articolo 51 dellaCostituzione») (Gazz. Uff. n. 134 del 12giugno 2003).

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Parte I � Diritti e doveri dei cittadini Titolo IV � Rapporti politici

Articolo 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'eserciziodei diritti politici.

L'ordinamento delle Forzearmate si informa allo spirito democraticodella Repubblica.

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Parte I � Diritti e doveri dei cittadini Titolo IV � Rapporti politici

Articolo 53

Tutti sono tenuti aconcorrere alle spesepubbliche in ragione della loro capacitàcontributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

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Parte I � Diritti e doveri dei cittadini Titolo IV � Rapporti politici

Articolo 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e diosservarne la Costituzionee le leggi.

I cittadini cui sono affidatefunzioni pubbliche hannoil dovere di adempierle con disciplina ed onore,prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 55

Il Parlamento si componedella Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune deimembri delle due Camerenei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 56(*)

La Camera dei deputati è eletta a suffragiouniversale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputatitutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto iventicinque anni di età.

La ripartizione dei seggitra le circoscrizioni,

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimocensimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozientiinteri e dei più alti resti.

(*) Articolo modificato con le leggicostituzionali 9 febbraio 1963, n. 2(«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1(«Modifiche agli articoli 56 e 57 della

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Costituzione concernenti il numero deideputati e senatori in rappresentanza degliitaliani all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24gennaio 2001).

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 57(*)

Il Senato della Repubblicaè eletto a base regionale,salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatorielettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggitra le Regioni, fatto salvo

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

il numero dei seggiassegnati allacircoscrizione Estero,previa applicazione delledisposizioni del precedentecomma, si effettua in proporzione allapopolazione delle Regioni,quale risulta dall'ultimocensimento generale, sulla base dei quozientiinteri e dei più alti resti.

(*) Articolo modificato con le leggicostituzionali 9 febbraio 1963, n. 2(«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3(«Modificazioni agli articoli 131 e 57 dellaostituzione e istituzione della RegioneMolise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio1964) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modificheagli articoli 56 e 57 della Costituzioneconcernenti il numero dei deputati esenatori in rappresentanza degli italianiall’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio2001).

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatorigli elettori che hannocompiuto il quarantesimoanno.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 59

E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente dellaRepubblica può nominaresenatori a vita cinquecittadini che hannoillustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,scientifico, artistico e letterario.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 60(*)

La Camera dei deputati e il Senato dellaRepubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascunaCamera non può essereprorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 9 febbraio 1963, n. 2(«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60della Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 61

Le elezioni delle nuoveCamere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.La prima riunione ha luogonon oltre il ventesimogiorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giornonon festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria periniziativa del suo Presidenteo del Presidente dellaRepubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in viastraordinaria una Camera,è convocata di dirittoanche l'altra.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoicomponenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in sedutacomune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Cameradei deputati.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche;tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camereriunite possono deliberaredi adunarsi in sedutasegreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza deipresenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo,anche se non fanno partedelle Camere, hannodiritto, e se richiestiobbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenerecontemporaneamente alle due Camere.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli diammissione dei suoicomponenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

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Articolo 67

Ogni membro delParlamento rappresenta laNazione ed esercita le suefunzioni senza vincolo dimandato.

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Articolo 68(*)

I membri del Parlamentonon possono esserechiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'eserciziodelle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla qualeappartiene, nessunmembro del Parlamentopuò essere sottoposto aperquisizione personale odomiciliare, né può esserearrestato o altrimentiprivato della libertàpersonale, o mantenuto in detenzione, salvo

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che in esecuzione di unasentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto dicommettere un delitto per il quale è previstol'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasiforma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro dicorrispondenza.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 29 ottobre 1993, n. 3(«Modifica dell’articolo 68 dellaCostituzione») (Gazz. Uff. n. 256 del 30 ottobre 1993).

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione I � Le Camere

Articolo 69

I membri del Parlamentoricevono una indennitàstabilita dalla legge.

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Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 71

L'iniziativa delle leggiappartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da leggecostituzionale.

Il popolo esercital'iniziativa delle leggi,mediante la proposta, da parte di almenocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento

Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 72

Ogni disegno di legge,presentato ad una Cameraè, secondo le norme delsuo regolamento, esaminatoda una Commissione e poidalla Camera stessa, chel'approva articolo perarticolo e con votazionefinale.

Il regolamento stabilisceprocedimenti abbreviatiper i disegni di legge dei quali è dichiaratal'urgenza.

Può altresì stabilire

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in quali casi e formel'esame e l'approvazionedei disegni di legge sonodeferiti a Commissioni,anche permanenti,composte in modo darispecchiare la proporzionedei gruppi parlamentari.Anche in tali casi, fino al momento della suaapprovazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimodei componenti della Camera o un quintodella Commissionerichiedono che sia discussoe votato dalla Camerastessa oppure che sia

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Sezione II � La formazione delle leggi

sottoposto alla suaapprovazione finale console dichiarazioni di voto.Il regolamento determinale forme di pubblicità deilavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazionediretta da parte dellaCamera è sempre adottataper i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,di autorizzazione a ratificare trattatiinternazionali, di approvazione di bilancie consuntivi.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 73

Le leggi sono promulgatedal Presidente della Repubblica entro un mese dallaapprovazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essastabilito.

Le leggi sono pubblicatesubito dopo lapromulgazione ed

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Sezione II � La formazione delle leggi

entrano in vigore il quindicesimo giornosuccessivo alla loropubblicazione, salvo che le leggi stessestabiliscano un termine diverso.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 74

Il Presidente dellaRepubblica, prima di promulgare la legge,può con messaggiomotivato alle Camere chiedere una nuovadeliberazione.

Se le Camere approvanonuovamente la legge,questa deve esserepromulgata.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento

Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 75

E` indetto referendumpopolare per deliberarel'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedonocinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggitributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattatiinternazionali.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione II � La formazione delle leggi

Hanno diritto di partecipareal referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvatase ha partecipato allavotazione la maggioranzadegli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei votivalidamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazionedel referendum.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento

Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 76

L'esercizio della funzionelegislativa non può esseredelegato al Governo se non con determinazionedi principi e criteri direttivie soltanto per tempolimitato e per oggettidefiniti.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanaredecreti che abbiano valoredi legge ordinaria.

Quando, in casistraordinari di necessità e di urgenza, il Governoadotta, sotto la suaresponsabilità,provvedimenti provvisoricon forza di legge, deve il giorno stessopresentarli per laconversione alle Camereche, anche se sciolte,

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento

Sezione II � La formazione delle leggi

sono appositamenteconvocate e si riunisconoentro cinque giorni.

I decreti perdono efficaciasin dall'inizio, se non sonoconvertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.Le Camere possonotuttavia regolare con legge i rapporti giuridicisorti sulla base dei decretinon convertiti.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra econferiscono al Governo i poteri necessari.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento

Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 79(*)

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei dueterzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concedel'amnistia o l'indultostabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi

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ai reati commessisuccessivamente alla presentazione del disegno di legge.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 6 marzo 1992, n. 1,(«Revisione dell’articolo 79 dellaCostituzione in materia di concessione di amnistia e indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo 1992).

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento

Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionaliche sono di natura politica,o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivopresentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superioricomplessivamente a quattro mesi.

Con la legge diapprovazione del bilancio non si possonostabilire nuovi tributi

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento

Sezione II � La formazione delle leggi

e nuove spese.

Ogni altra legge cheimporti nuove o maggiorispese deve indicare i mezziper farvi fronte.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo I � Il Parlamento Sezione II � La formazione delle leggi

Articolo 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblicointeresse.

A tale scopo nomina fra i propri componentiuna Commissione formatain modo da rispecchiare la proporzione dei varigruppi. La Commissioned'inchiesta procede alle indagini e agli esamicon gli stessi poteri e le stesse limitazionidell'autorità giudiziaria.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Articolo 83

Il Presidente dellaRepubblica è eletto dal Parlamento in sedutacomune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogniRegione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicuratala rappresentanza delleminoranze. La Valled'Aosta ha un solodelegato.

L'elezione del Presidentedella Repubblica ha luogo

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

per scrutinio segreto amaggioranza di due terzidell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio èsufficiente la maggioranzaassoluta.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Articolo 84

Può essere elettoPresidente della Repubblicaogni cittadino che abbiacompiuto cinquanta annid'età e goda dei diritticivili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica èincompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazionedel Presidente sono determinati per legge.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Articolo 85

Il Presidente dellaRepubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine,il Presidente della Cameradei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegatiregionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte,o manca meno di tre mesialla loro cessazione,

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Articolo 86

Le funzioni del Presidentedella Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle,sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimentopermanente o di morte o di dimissioni delPresidente della Repubblica, il Presidente della Cameradei deputati indice la elezione del nuovoPresidente della Repubblicaentro quindici giorni, salvo il maggior termine

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Articolo 87

Il Presidente dellaRepubblica è il capo dello Stato e rappresental'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la primariunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendumpopolare nei casi previstidalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentantidiplomatici, ratifica i trattati internazionali,previa, quando occorra,l'autorizzazione delle Camere.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Ha il comando delle Forzearmate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerradeliberato dalle Camere.

Presiede il Consigliosuperiore dellamagistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenzedella Repubblica.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Articolo 88

Il Presidente dellaRepubblica può, sentiti i loro Presidenti, scioglierele Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,salvo che essi coincidanoin tutto o in parte con gli ultimi sei mesidella legislatura. (*)

(*) Comma modificato con la leggecostituzionale 4 novembre 1991, n. 1(«Modifica dell’articolo 88, secondocomma, della Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 262 dell’8 novembre 1991).

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Articolo 89

Nessun atto del Presidentedella Repubblica è validose non è controfirmato dai ministri proponenti,che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valorelegislativo e gli altriindicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Articolo 90

Il Presidente dellaRepubblica non èresponsabile degli atticompiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranneche per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in statodi accusa dal Parlamentoin seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo II � Il Presidente della Repubblica

Articolo 91

Il Presidente dellaRepubblica, prima di assumere le suefunzioni, prestagiuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo III � Il Governo

Sezione I � Il Consiglio dei Ministri

Articolo 92

Il Governo dellaRepubblica è composto del Presidente delConsiglio e dei Ministri, che costituiscono insiemeil Consiglio dei Ministri.

Il Presidente dellaRepubblica nomina il Presidente del Consigliodei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo III � Il Governo Sezione I � Il Consiglio dei Ministri

Articolo 93

Il Presidente del Consigliodei Ministri e i Ministri,prima di assumere le funzioni, prestanogiuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo III � Il Governo

Sezione I � Il Consiglio dei Ministri

Articolo 94

Il Governo deve avere la fiducia delle dueCamere.

Ciascuna Camera accordao revoca la fiduciamediante mozionemotivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenernela fiducia.

Il voto contrario di una

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo III � Il Governo Sezione I � Il Consiglio dei Ministri

o d'entrambe le Camere su una proposta delGoverno non importaobbligo di dimissioni.

La mozione di sfiduciadeve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dellaCamera e non può esseremessa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo III � Il Governo

Sezione I � Il Consiglio dei Ministri

Articolo 95

Il Presidente del Consigliodei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabilicollegialmente degli attidel Consiglio dei Ministri,e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo III � Il Governo Sezione I � Il Consiglio dei Ministri

La legge provvedeall'ordinamento dellaPresidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni el'organizzazione dei Ministeri.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo III � Il Governo

Sezione I � Il Consiglio dei Ministri

Articolo 96(*)

Il Presidente del Consigliodei Ministri ed i Ministri,anche se cessati dallacarica, sono sottoposti, per i reati commessinell'esercizio delle lorofunzioni, alla giurisdizioneordinaria, previaautorizzazione del Senatodella Repubblica o dellaCamera dei deputati,secondo le norme stabilitecon legge costituzionale.

(*) Articolo modificato con leggecostituzionale 16 gennaio 1989, n. 1(«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135della Costituzione e della leggecostituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e normein materia di procedimenti per i reati di cuiall’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

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Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo chesiano assicurati il buonandamento e l'imparzialitàdell'amministrazione.

Nell'ordinamento degliuffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e leresponsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nellepubbliche amministrazioni

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si accede medianteconcorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

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Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivodella Nazione.

Se sono membri delParlamento, non possonoconseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con leggestabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partitipolitici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionaried agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

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Articolo 99

Il Consiglio nazionaledell'economia e del lavoroè composto, nei modistabiliti dalla legge, diesperti e di rappresentanti delle categorie produttive,in misura che tenga contodella loro importanzanumerica e qualitativa.

E` organo di consulenzadelle Camere e del Governoper le materie e secondo le funzioni che gli sonoattribuite dalla legge.Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire

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alla elaborazione della legislazioneeconomica e socialesecondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

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Articolo 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenzagiuridico�amministrativa e di tutela della giustizianell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllopreventivo di legittimitàsugli atti del Governo, e anche quello successivosulla gestione del bilanciodello Stato.Partecipa, nei casi e nelle formestabilite dalla legge, al controllo sulla gestionefinanziaria degli enti

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a cui lo Stato contribuiscein via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultatodel riscontro eseguito.

La legge assicural'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

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Articolo 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

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Articolo 102

La funzione giurisdizionaleè esercitata da magistratiordinari istituiti e regolati dalle normesull'ordinamentogiudiziario.

Non possono essere istituitigiudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsipresso gli organi giudiziariordinari sezionispecializzate perdeterminate materie, anche con lapartecipazione

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di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme dellapartecipazione diretta delpopolo all'amministrazione della giustizia.

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Articolo 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativahanno giurisdizione per la tutela nei confrontidella pubblicaamministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materieindicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilitàpubblica e nelle altrespecificate dalla legge.

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I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizionestabilita dalla legge. In tempo di pace hannogiurisdizione soltanto per i reati militaricommessi da appartenentialle Forze armate.

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Articolo 104

La magistratura costituisce un ordineautonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidentedella Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generaledella Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi

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da tutti i magistratiordinari tra gliappartenenti alle variecategorie, e per un terzodal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materiegiuridiche ed avvocatidopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designatidal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica

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quattro anni e non sonoimmediatamenterieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essereiscritti negli albiprofessionali, né far partedel Parlamento o di unConsiglio regionale.

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Articolo 105

Spettano al Consigliosuperiore dellamagistratura, secondo le norme dell'ordinamentogiudiziario, le assunzioni,le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimentidisciplinari nei riguardi dei magistrati.

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Articolo 106

Le nomine dei magistratihanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamentogiudiziario può ammetterela nomina, anche elettiva,di magistrati onorari per tutte le funzioniattribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superioredella magistratura possono essere chiamatiall'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,

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professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbianoquindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizionisuperiori.

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Articolo 107

I magistrati sonoinamovibili. Non possonoessere dispensati o sospesidal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni senon in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,adottata o per i motivi e con le garanzie di difesastabilite dall'ordinamentogiudiziario o con il loroconsenso.

Il Ministro della giustiziaha facoltà di promuoverel'azione disciplinare.

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I magistrati si distinguonofra loro soltanto perdiversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanziestabilite nei suoi riguardidalle normesull'ordinamentogiudiziario.

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Articolo 108

Le norme sull'ordinamentogiudiziario e su ognimagistratura sono stabilitecon legge.

La legge assicural'indipendenza dei giudicidelle giurisdizioni speciali,del pubblico ministeropresso di esse, e degliestranei che partecipanoall'amministrazione della giustizia.

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Articolo 109

L'autorità giudiziariadispone direttamente della polizia giudiziaria.

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Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superioredella magistratura,spettano al Ministro della giustizial'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

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Articolo 111(*)

La giurisdizione si attuamediante il giusto processoregolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra leparti, in condizioni di parità, davanti a giudiceterzo e imparziale. La leggene assicura la ragionevoledurata.

Nel processo penale, la legge assicura che lapersona accusata di unreato sia, nel più brevetempo possibile,

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informata riservatamentedella natura e dei motividell'accusa elevata a suocarico; disponga del tempoe delle condizioni necessariper preparare la sua difesa;abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendonodichiarazioni a suo carico,di ottenere laconvocazione el'interrogatorio di personea sua difesa nelle stessecondizioni dell'accusa el'acquisizione di ogni altromezzo di prova a suofavore; sia assistita da un interprete se non

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comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nellaformazione della prova. La colpevolezzadell'imputato non può essere provatasulla base di dichiarazionirese da chi, per liberascelta, si è semprevolontariamente sottrattoall'interrogatorio da partedell'imputato o del suo difensore.

La legge regola

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i casi in cui la formazione della prova non ha luogoin contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertataimpossibilità di naturaoggettiva o per effetto di provata condottaillecita.

Tutti i provvedimentigiurisdizionali devonoessere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimentisulla libertà personale,pronunciati dagli organigiurisdizionali ordinari o speciali,

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è sempre ammesso ricorsoin Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a talenorma soltanto per le sentenze dei tribunalimilitari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motiviinerenti alla giurisdizione.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 23 novembre 1999, n. 2(«Inserimento dei princìpi del giustoprocesso nell’articolo 111 dellaCostituzione») (Gazz. Uff. n. 300 del 23dicembre 1999).

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo IV � La Magistratura Sezione II � Norme sulla giurisdizione

Articolo 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarel'azione penale.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo IV � La Magistratura

Sezione II � Norme sulla giurisdizione

Articolo 113

Contro gli atti dellapubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessilegittimi dinanzi agliorgani di giurisdizioneordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionalenon può essere esclusa o limitata a particolarimezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.La legge determina quali organi di

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo IV � La Magistratura Sezione II � Norme sulla giurisdizione

giurisdizione possonoannullare gli atti dellapubblica amministrazione nei casi e con gli effettiprevisti dalla legge stessa.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo V � Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 114(*)

La Repubblica è costituitadai Comuni, dalleProvince, dalle Cittàmetropolitane, dalleRegioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissatidalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica.

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Parte II � Ordinamento della Repubblica Titolo V � Le Regioni, le Provincie, i Comuni

La legge dello Statodisciplina il suoordinamento.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

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Articolo 115(*)

[Abrogato]

(*) Articolo abrogato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 116(*)

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino�AltoAdige/Südtirol e la Valled'Aosta/Vallée d'Aostedispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti specialiadottati con legge

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costituzionale.

La Regione Trentino�AltoAdige/Südtirol è costituitadalle Province autonomedi Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernentile materie di cui al terzocomma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),limitatamenteall'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere

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attribuite ad altre Regioni,con legge dello Stato, su iniziativa della Regioneinteressata, sentiti gli entilocali, nel rispetto dei princìpi di cuiall'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla basedi intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

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Articolo 117(*)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispettodella Costituzione, nonché dei vincoliderivanti dall'ordinamentocomunitario e dagliobblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazioneesclusiva nelle seguentimaterie:

a) politica estera e rapportiinternazionali dello Stato;rapporti dello Stato con l'Unione europea;

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diritto di asilo e condizionegiuridica dei cittadini di Stati non appartenentiall'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate;sicurezza dello Stato; armi,munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercatifinanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;

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sistema tributario e contabile dello Stato;perequazione delle risorsefinanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;referendum statali;elezione del Parlamentoeuropeo;

g) ordinamento e organizzazioneamministrativa dello Statoe degli enti pubblicinazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusionedella polizia

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amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civilee anagrafi;

l) giurisdizione e normeprocessuali; ordinamentocivile e penale; giustiziaamministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e sociali che devono esseregarantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generalisull'istruzione;

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o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale,organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamentoinformativo statistico e informatico dei datidell'amministrazionestatale, regionale e locale;opere dell'ingegno;

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s) tutela dell'ambiente,dell'ecosistema e dei beniculturali.

Sono materie di legislazione concorrentequelle relative a: rapportiinternazionali e con l'Unione europeadelle Regioni; commerciocon l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;istruzione, salval'autonomia delleistituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazioneprofessionale; professioni;ricerca scientifica

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e tecnologica e sostegnoall'innovazione per i settori produttivi; tuteladella salute; alimentazione;ordinamento sportivo;protezione civile; governodel territorio; porti e aeroporti civili; grandireti di trasporto e dinavigazione; ordinamentodella comunicazione;produzione, trasporto e distribuzione nazionaledell'energia; previdenzacomplementare e integrativa;armonizzazione dei bilancipubblici e coordinamentodella finanza pubblica e del sistema tributario;

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valorizzazione dei beniculturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivitàculturali; casse di risparmio, casse rurali,aziende di credito a carattere regionale; entidi credito fondiario e agrario a carattereregionale. Nelle materie di legislazione concorrentespetta alle Regioni la potestà legislativa, salvoche per la determinazionedei princìpi fondamentali,riservata alla legislazionedello Stato.

Spetta alle Regioni

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la potestà legislativa in riferimento ad ognimateria non espressamenteriservata alla legislazionedello Stato.

Le Regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano, nelle materiedi loro competenza,partecipano alle decisionidirette alla formazionedegli atti normativicomunitari e provvedonoall'attuazione e all'esecuzione degliaccordi internazionali e degli atti dell'Unioneeuropea, nel rispetto delle norme di procedura

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stabilite da legge dello Stato, che disciplinale modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentarespetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,salva delega alle Regioni.La potestà regolamentarespetta alle Regioni in ognialtra materia. I Comuni, le Province e le Cittàmetropolitane hannopotestà regolamentare in ordine alla disciplinadell'organizzazione e dello svolgimento

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delle funzioni loroattribuite.

Le leggi regionalirimuovono ogni ostacoloche impedisce la pienaparità degli uomini e delle donne nella vitasociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle caricheelettive.

La legge regionale ratificale intese della Regione con altre Regioni per il migliore eserciziodelle proprie funzioni,

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anche con individuazionedi organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludereaccordi con Stati e intesecon enti territoriali interniad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinatida leggi dello Stato.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

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Articolo 118(*)

Le funzioni amministrativesono attribuite ai Comunisalvo che, per assicurarnel'esercizio unitario, siano conferite a Province,Città metropolitane,Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitanesono titolari di funzioniamministrative proprie e di quelle conferite

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con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplinaforme di coordinamentofra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)del secondo commadell'articolo 117, e disciplina inoltre formedi intesa e coordinamentonella materia della tuteladei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane,Province e Comunifavoriscono l'autonoma

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iniziativa dei cittadini,singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interessegenerale, sulla base delprincipio di sussidiarietà.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

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Articolo 119(*)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hannoautonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorseautonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica

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e del sistema tributario.Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erarialiriferibile al loro territorio.

La legge dello Statoistituisce un fondoperequativo, senza vincolidi destinazione, per i territori con minorecapacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commiprecedenti consentono ai Comuni, alle Province,alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare

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integralmente le funzionipubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietàsociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorirel'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopidiversi dal normaleesercizio delle lorofunzioni, lo Stato destinarisorse aggiuntive edeffettua interventi specialiin favore di determinatiComuni, Province, Città metropolitane

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e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,attribuito secondo i princìpi generalideterminati dalla leggedello Stato. Possonoricorrere all'indebitamentosolo per finanziare spese di investimento. È esclusaogni garanzia dello Statosui prestiti dagli stessicontratti.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

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Articolo 120(*)

La Regione non puòistituire dazi diimportazione oesportazione o transito tra le Regioni, né adottareprovvedimenti che ostacolino in qualsiasimodo la libera circolazionedelle persone e delle cosetra le Regioni, né limitarel'esercizio del diritto al lavoro in qualunqueparte del territorionazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,

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delle Città metropolitane,delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattatiinternazionali o dellanormativa comunitaria oppure di pericolo graveper l'incolumità e la sicurezza pubblica,ovvero quando lo richiedono la tuteladell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tuteladei livelli essenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali

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dei governi locali. La leggedefinisce le procedure atte a garantire che i poterisostitutivi siano esercitatinel rispetto del principio di sussidiarietà e delprincipio di lealecollaborazione.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

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Articolo 121(*)

Sono organi della Regione:il Consiglio regionale, laGiunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionaleesercita le potestàlegislative attribuite alla Regione e le altrefunzioni conferitegli dalla Costituzione e dalleleggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

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Il Presidente della Giuntarappresenta la Regione;dirige la politica della Giunta e ne èresponsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;dirige le funzioniamministrative delegatedallo Stato alla Regione,conformandosi alle istruzioni del Governodella Repubblica.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 22 novembre 1999, n. 1(«Disposizioni concernenti l’elezione direttadel Presidente della Giunta regionale el’autonomia statutaria delle Regioni»)(Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

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Articolo 122(*)

Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altricomponenti della Giuntaregionale nonché dei consiglieri regionalisono disciplinati con leggedella Regione nei limiti dei princìpi fondamentalistabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche ladurata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenerecontemporaneamente

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a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altroConsiglio o ad altra Giuntaregionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficiodi presidenza.

I consiglieri regionali non possono esserechiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'eserciziodelle loro funzioni.

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Il Presidente della Giuntaregionale, salvo che lo statuto regionaledisponga diversamente, è eletto a suffragiouniversale e diretto. Il Presidente eletto nominae revoca i componentidella Giunta.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 22 novembre 1999, n. 1(«Disposizioni concernenti l’elezione direttadel Presidente della Giunta regionale el’autonomia statutaria delle Regioni»)(Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

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Articolo 123(*)

Ciascuna Regione ha unostatuto che, in armoniacon la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpifondamentali diorganizzazione efunzionamento. Lo statutoregola l'esercizio del dirittodi iniziativa e delreferendum su leggi e provvedimentiamministrativi dellaRegione e la pubblicazionedelle leggi e deiregolamenti regionali.

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Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglioregionale con leggeapprovata a maggioranzaassoluta dei suoicomponenti, con duedeliberazioni successiveadottate ad intervallo non minore di due mesi.Per tale legge non è richiesta l'apposizionedel visto da parte del Commissario del Governo. Il Governodella Repubblica puòpromuovere la questione di legittimità costituzionalesugli statuti regionalidinanzi alla Cortecostituzionale entro trenta

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giorni dalla loropubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolarequalora entro tre mesidalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regioneo un quinto deicomponenti il Consiglioregionale. Lo statutosottoposto a referendumnon è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei votivalidi.

In ogni Regione,

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lo statuto disciplina ilConsiglio delle autonomielocali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

(*) Articolo modificato con le leggicostituzionali 22 novembre 1999, n. 1(«Disposizioni concernenti l’elezione direttadel Presidente della Giunta regionale el’autonomia statutaria delle Regioni»)(Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titoloV della parte seconda della Costituzione»)(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

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Articolo 124(*)

[Abrogato]

(*) Articolo abrogato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 125(*)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondol'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede

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diversa dal capoluogo della Regione.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

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Articolo 126(*)

Con decreto motivato del Presidente dellaRepubblica sono disposti loscioglimento del Consiglioregionale e la rimozionedel Presidente della Giuntache abbiano compiuto atticontrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.Lo scioglimento e larimozione possono altresìessere disposti per ragionidi sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentitauna Commissione di deputati e senatoricostituita, per le questioni

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regionali, nei modi stabiliticon legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale puòesprimere la sfiducia neiconfronti del Presidentedella Giunta mediantemozione motivata,sottoscritta da almeno un quinto dei suoicomponenti e approvataper appello nominale amaggioranza assoluta deicomponenti. La mozionenon può essere messa indiscussione prima di tregiorni dalla presentazione.

L'approvazione dellamozione di sfiducia nei

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confronti del Presidentedella Giunta eletto a suffragiouniversale e diretto, nonché larimozione, l'impedimentopermanente, la morte o ledimissioni volontarie dellostesso comportano ledimissioni della Giunta e loscioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimieffetti conseguono alledimissioni contestuali dellamaggioranza deicomponenti il Consiglio.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 22 novembre 1999, n. 1(«Disposizioni concernenti l’elezione direttadel Presidente della Giunta regionale el’autonomia statutaria delle Regioni»)(Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

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Articolo 127(*)

Il Governo, quando ritengache una legge regionaleecceda la competenza della Regione, puòpromuovere la questione di legittimità costituzionaledinanzi alla Cortecostituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quandoritenga che una legge o unatto avente valore di leggedello Stato o di un'altraRegione leda la sua sferadi competenza, può

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promuovere la questione di legittimità costituzionaledinanzi alla Cortecostituzionale entrosessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'attoavente valore di legge.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

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Articolo 128(*)

[Abrogato]

(*) Articolo abrogato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 129(*)

[Abrogato]

(*) Articolo abrogato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 130(*)

[Abrogato]

(*) Articolo abrogato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248

del 24 ottobre 2001).

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Articolo 131(*)

Sono costituite le seguentiRegioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino�Alto Adige; Veneto; Friuli�Venezia Giulia; Liguria; Emilia�Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise;

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Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 27 dicembre 1963, n. 3(«Modificazioni degli articoli 131 e 57 dellaCostituzione e istituzione della RegioneMolise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio1964).

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Articolo 132(*)

Si può con leggecostituzionale, sentiti i Consigli regionali,disporre la fusione di Regioni esistenti o lacreazione di nuove Regionicon un minimo di unmilione d'abitanti, quandone facciano richiesta tantiConsigli comunali che rappresentino almenoun terzo delle popolazioniinteressate, e la propostasia approvata con referendumdalla maggioranza delle popolazioni stesse.

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Si può, con l'approvazionedella maggioranza dellepopolazioni della Provinciao delle Province interessatee del Comune o deiComuni interessati espressamediante referendum e conlegge della Repubblica,sentiti i Consigli regionali,consentire che Provincie e Comuni, che ne faccianorichiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione ») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

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Articolo 133

Il mutamento dellecircoscrizioni provinciali e la istituzione di nuoveProvincie nell'ambitod'una Regione sono stabiliti con leggidella Repubblica, su iniziativa dei Comuni,sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate,può con sue leggi istituirenel proprio territorio nuoviComuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

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Articolo 134(*)

La Corte costituzionalegiudica:

sulle controversie relative alla legittimitàcostituzionale delle leggi e degli atti,aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzionetra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse

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contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 16 gennaio 1989, n. 1(«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135della Costituzione e della leggecostituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e normen materia di procedimenti per i reati di cuiall’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

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Articolo 135(*)

La Corte costituzionale è composta di quindicigiudici nominati per un terzo dal Presidentedella Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle suprememagistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Cortecostituzionale sono sceltitra i magistrati anche a riposo delle giurisdizionisuperiori ordinaria edamministrative, i professoriordinari di università

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in materie giuridiche e gli avvocati dopo ventianni di esercizio.

I giudici della Cortecostituzionale sononominati per nove anni,decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono esserenuovamente nominati.

Alla scadenza del termineil giudice costituzionalecessa dalla carica e dall'esercizio dellefunzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti,

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secondo le norme stabilitedalla legge, il Presidente,che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibilecon quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,con l'esercizio dellaprofessione di avvocato e con ogni carica ed ufficioindicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa controil Presidente della

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Repubblica intervengono,oltre i giudici ordinaridella Corte, sedici membritratti a sorte da un elencodi cittadini aventi i requisitiper l'eleggibilità a senatore,che il Parlamento compilaogni nove anni medianteelezione con le stessemodalità stabilite per lanomina dei giudici ordinari.

(*) Articolo modificato con la leggecostituzionale 22 novembre 1967, n. 2(«Modificazione dell’articolo 135 dellaCostituzione e disposizioni sulla Cortecostituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25novembre 1967); nonché con la leggecostituzionale 16 gennaio 1989, n. 1(«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135della Costituzione e della leggecostituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e normein materia di procedimenti per i reati di cuiall’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

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Articolo 136

Quando la Corte dichiaral'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge,la norma cessa di avereefficacia dal giornosuccessivo allapubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigliregionali interessati, affinché,ove lo ritengano necessario,provvedano nelle formecostituzionali.

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Articolo 137

Una legge costituzionalestabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenzadei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altrenorme necessarie per la costituzione e ilfunzionamento della Corte.

Contro le decisioni dellaCorte costituzionale non è ammessa alcunaimpugnazione.

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Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altreleggi costituzionali sono adottate da ciascunaCamera con due successivedeliberazioni ad intervallonon minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascunaCamera nella secondavotazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolarequando, entro tre mesi

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dalla loro pubblicazione,ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettorio cinque Consigliregionali. La leggesottoposta a referendumnon è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nellaseconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzidei suoi componenti.

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Articolo 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

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I

Con l'entrata in vigoredella Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

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II

Se alla data della elezionedel Presidente dellaRepubblica non sonocostituiti tutti i Consigliregionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle dueCamere.

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III

Per la prima composizionedel Senato dellaRepubblica sono nominatisenatori, con decreto del Presidente dellaRepubblica, i deputatidell'Assemblea Costituenteche posseggono i requisitidi legge per essere senatorie che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

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hanno avuto almeno tre elezioni, compresaquella all'AssembleaCostituente;

sono stati dichiaratidecaduti nella seduta della Camera dei deputatidel 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anniin seguito a condanna del tribunale specialefascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresìsenatori, con decreto

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del Presidente della Repubblica, i membridel disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di esserenominati senatori si può rinunciare primadella firma del decreto di nomina.

L'accettazione della candidatura alle elezioni politicheimplica rinuncia al dirittodi nomina a senatore.

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IV

Per la prima elezione del Senato il Molise èconsiderato come Regionea sé stante, con il numerodei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

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V

La disposizionedell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze omodificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

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VI

Entro cinque annidall'entrata in vigore dellaCostituzione si procede alla revisione degli organispeciali di giurisdizioneattualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessadata si provvede con leggeal riordinamento del Tribunale supremomilitare in relazioneall'articolo 111.

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VII(*)

Fino a quando non siaemanata la nuova leggesull'ordinamentogiudiziario in conformitàcon la Costituzione,continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamentovigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicatenell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti

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delle norme preesistentiall'entrata in vigore della Costituzione.

(*) Disposizione transitoria modificatadall’articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazionedell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale»con l’abrogazione dell’ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della cortecostituzionale nominati nella primacomposizione della Corte stessa non sonosoggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

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VIII

Le elezioni dei Consigliregionali e degli organielettivi delle amministrazioniprovinciali sono indetteentro un anno dall'entratain vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblicaregolano per ogni ramodella pubblicaamministrazione il passaggio delle funzionistatali attribuite alleRegioni. Fino a quandonon sia provveduto al riordinamento e alladistribuzione delle funzioniamministrative fra gli enti

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locali restano alleProvincie ed ai Comuni lefunzioni che esercitanoattualmente e le altre di cuile Regioni deleghino lorol'esercizio.

Leggi della Repubblicaregolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,anche delle amministrazionicentrali, che sia resonecessario dal nuovoordinamento. Per laformazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

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IX

La Repubblica, entro treanni dall'entrata in vigore della Costituzione, adeguale sue leggi alle esigenzedelle autonomie locali e alla competenzalegislativa attribuita alle Regioni.

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X

Alla Regione del Friuli�Venezia Giulia, di cuiall'articolo 116, si applicanoprovvisoriamente le norme generali del Titolo V della parteseconda, ferma restando la tutela delle minoranzelinguistiche in conformitàcon l'articolo 6.

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XI(*)

Fino a cinque annidall’entrata in vigore dellaCostituzione si possono,con leggi costituzionali,formare altre Regioni, a modificazione dell'elencodi cui all'articolo 131,anche senza il concorsodelle condizioni richiestedal primo commadell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavial'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

(*) L’articolo unico della leggecostituzionale 18 marzo 1958, n. 1,stabilisce che: «Il termine di cui alla XIdelle Disposizioni transitorie e finali dellaCostituzione scadrà il 31 dicembre 1963»

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XII

E` vietata lariorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partitofascista.

In deroga all'articolo 48,sono stabilite con legge,per non oltre un quinquenniodall'entrata in vigore della Costituzione,limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capiresponsabili del regimefascista.

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XIII(*)

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sonoelettori e non possonoricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia,alle loro consorti e ai lorodiscendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorionazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale,degli ex re di Casa Savoia,delle loro consorti

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e dei loro discendentimaschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di dirittireali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,sono nulli.

(*) L’articolo unico della leggecostituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 («Leggecostituzionale per la cessazione degli effettidei commi primo e secondo della XIIIdisposizione transitoria e finale dellaCostituzione », Gazz. Uff. n. 252 del 26ottobre 2002), stabilisce che:«I commi primo e secondo della XIIIdisposizione transitoria e finale dellaCostituzione esauriscono i loro effetti adecorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale».

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XIV

I titoli nobiliari non sonoriconosciuti.

I predicati di quelliesistenti prima del 28ottobre 1922, valgonocome parte del nome.

L’Ordine mauriziano è conservato come enteospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

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XV

Con l’entrata in vigoredella Costituzione si ha per convertito in legge il decretolegislativo luogotenenziale25 giugno 1944, n. 151,sull’ordinamentoprovvisorio dello Stato.

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XVI

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedentileggi costituzionali che non siano state finoraesplicitamente o implicitamente abrogate.

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XVII

L’Assemblea Costituentesarà convocata dal suoPresidente per deliberare,entro il 31 gennaio 1948,sulla legge per la elezionedel Senato dellaRepubblica, sugli statutiregionali speciali e sullalegge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuoveCamere, l’AssembleaCostituente può essereconvocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie

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attribuite alla suacompetenza dagli articoli2, primo e secondocomma, e 3, comma primoe secondo, del decretolegislativo 16 marzo 1946,n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanentirestano in funzione. Quelle legislative rinvianoal Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,con eventuali osservazionie proposte di emendamenti.

I deputati possonopresentare al Governo

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interrogazioni conrichiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente,agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suoPresidente su richiestamotivata del Governo o di almeno duecentodeputati.

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XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capoprovvisorio dello Statoentro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’AssembleaCostituente, ed entra invigore il 1o gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella salacomunale di ciascunComune della Repubblicaper rimanervi esposto,durante tutto l’anno 1948,affinché ogni cittadinopossa prenderne

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cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccoltaufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmenteosservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organidello Stato.

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Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO

V. Il GuardasigilliGIUSEPPE GRASSI

Il Presidentedell’Assemblea CostituenteUMBERTO TERRACINI

Il Presidentedel Consiglio dei ministriALCIDE DE GASPERI

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